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Document 62015CA0256

    Causa C-256/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — Drago Nemec/Republika Slovenija (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2000/35/CE — Lotta contro i ritardi di pagamento — Competenza della Corte — Contratto concluso prima dell’adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione europea — Ambito di applicazione — Nozione di «transazione commerciale» — Nozione di «impresa» — Importo massimo degli interessi di mora)

    GU C 46 del 13.2.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 46/4


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — Drago Nemec/Republika Slovenija

    (Causa C-256/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2000/35/CE - Lotta contro i ritardi di pagamento - Competenza della Corte - Contratto concluso prima dell’adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione europea - Ambito di applicazione - Nozione di «transazione commerciale» - Nozione di «impresa» - Importo massimo degli interessi di mora))

    (2017/C 046/05)

    Lingua processuale: lo sloveno

    Giudice del rinvio

    Vrhovno sodišče Republike Slovenije

    Parti

    Ricorrente: Drago Nemec

    Convenuta: Republika Slovenija

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dev’essere interpretato nel senso che una persona fisica titolare di un’autorizzazione all’esercizio di attività in qualità di artigiano autonomo dev’essere considerata un’«impresa» ai sensi di detta disposizione, e il contratto concluso da tale persona dev’essere considerato una «transazione commerciale» ai sensi della stessa disposizione, se tale contratto, pur non rientrando tra le attività oggetto dell’autorizzazione, si riferisce ad un’attività economica o professionale autonoma strutturata e continuativa, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio alla luce dell’insieme delle circostanze del caso di specie.

    2)

    La direttiva 2000/35 dev’essere interpretata nel senso che essa non osta ad una norma nazionale, quale l’articolo 376 dell’Obligacijski zakonik (codice delle obbligazioni), che prevede che gli interessi di mora maturati ma non pagati cessino di decorrere quando il loro ammontare raggiunge l’importo del capitale.


    (1)  GU C 302 del 14.9.2015.


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