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Document 62014TN0413
Case T-413/14: Action brought on 30 May 2014 — Grigoriadis and Others v European Parliament and Others
Causa T-413/14: Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Grigoriadis e a./Parlamento europeo e a.
Causa T-413/14: Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Grigoriadis e a./Parlamento europeo e a.
GU C 439 del 8.12.2014, p. 29–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 439/29 |
Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Grigoriadis e a./Parlamento europeo e a.
(Causa T-413/14)
(2014/C 439/39)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Grigoris Grigoriadis (Atene, Grecia), Faidra Grigoriadou (Atene), Ioannis Tsolias (Tessalonicco, Grecia), Dimitrios Alexopoulos (Tessalonicco), Nikolaos Papageorgiou (Atene) e Ioannis Marinopoulos (Atene) (rappresentante: avv. Ch. Papadimitriou)
Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogruppo
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
constatare che i convenuti hanno omesso di adottare le misure legislative necessarie per esonerare esplicitamente dalla partecipazione forzata al programma PSI prevista per i detentori di diritto greco di titoli di debito greci le obbligazioni acquistate dai ricorrenti presso la Repubblica ellenica; |
— |
consentire ai ricorrenti, mediante atto, direttiva, regolamento o altra fonte di diritto comunitario di applicazione diretta, di recuperare la totalità del valore delle loro obbligazioni incluse nel programma PSI senza che essi fossero stati consultati e che vi avessero acconsentito; e |
— |
accordare, mediante atto, direttiva, regolamento o altra fonte di diritto comunitario di applicazione diretta, un risarcimento di EUR 5 00 000 a ciascun ricorrente per gli inconvenienti, i danni e la grave violazione dei diritti fondamentali sofferti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono i seguenti cinque motivi:
1. |
Primo motivo: gli atti legislativi e non che hanno portato in Grecia alla partecipazione forzata al PSI dei detentori di diritto greco di titoli di debito greci sono puri atti dell’Unione. |
2. |
Secondo motivo: le misure adottate dal governo greco per far fronte al debito greco sono sostanzialmente quelle prescritte dalle istituzioni dell’Unione europea, segnatamente dalla BCE e dalla Commissione europea. |
3. |
Terzo motivo: i convenuti hanno omesso di adottare le misure legislative necessarie perché i titoli di debito greci dei ricorrenti fossero esentati esplicitamente negli atti del Consiglio dei ministri greco con i quali sono stati definiti i termini di applicazione del PSI in Grecia. |
4. |
Quarto motivo: l’omesso esonero esplicito delle loro obbligazioni dalla partecipazione al PSI ha causato ai ricorrenti danni personali gravi e diretti e ha impedito loro il godimento di diritti fondamentali. |
5. |
Quinto motivo: tutte le misure legislative del governo greco sono state adottate su raccomandazione o, più precisamente, su decisione dell’Eurogruppo, dell’ECOFIN, della BCE e della Commissione europea. |