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Document 62013TN0482

Causa T-482/13: Ricorso proposto il 9 settembre 2013 — MedSkin Solutions Dr. Suwelack/UAMI — Cryo-Save (CryoSafe)

GU C 313 del 26.10.2013, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/33


Ricorso proposto il 9 settembre 2013 — MedSkin Solutions Dr. Suwelack/UAMI — Cryo-Save (CryoSafe)

(Causa T-482/13)

2013/C 313/63

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG (Billerbeck, Germania) (rappresentante: A. Thünken, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cryo-Save AG (Pfäffikon, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 luglio 2013 (procedimento R 1759/2012-4) e modificarla nel senso di ritenere fondato il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi all’UAMI e conseguentemente respingere l’opposizione;

in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 luglio 2013 (procedimento R 1759/2012-4), e rimettere la causa all’esaminatore/all’esaminatrice competente dell’UAMI;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CryoSafe» per prodotti e servizi delle classi 5 e 40 — Domanda di marchio comunitario n. 9 619 586.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Cryo-Save AG.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «CryoSave» per prodotti delle classi 10, 42 e 44.

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.


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