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Document 62013TN0406

Causa T-406/13: Ricorso proposto il 29 luglio 2013 — Gossio/Consiglio

GU C 313 del 26.10.2013, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/28


Ricorso proposto il 29 luglio 2013 — Gossio/Consiglio

(Causa T-406/13)

2013/C 313/54

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marcel Gossio (Casablanca, Marocco) (rappresentante: avv. S. Zokou)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare:

la decisione 2010/656/PESC ed il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio nonché la decisione di esecuzione 2012/144/PESC dell’8 marzo 2012 che istituiscono misure restrittive per tener conto della situazione in Costa d’Avorio nella parte in cui riguardano e si riferiscono al ricorrente;

la decisione del 17 maggio 2013 che conferma e proroga le misure restrittive summenzionate nella parte in cui dispongono che il ricorrente debba continuare a figurare nell’elenco delle persone e delle entità menzionate all’allegato II della decisione 2010/656/PESC e all’allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005 relativo alle misure restrittive istituite per tener conto della situazione in Costa d’Avorio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un eccesso di potere e su un errore manifesto di valutazione, nella parte in cui:

i fatti addebitati al ricorrente non avrebbero alcun fondamento obiettivo e non si baserebbero su alcuna prova concreta;

non potrebbe essere stabilito un legame obiettivo tra i motivi invocati per giustificare le misure restrittive adottate nel confronti del ricorrente e la situazione generale della Costa d’Avorio;

le basi giuridiche all’origine delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente sarebbero in contraddizione con gli ultimi motivi dedotti per giustificare tali misure;

le decisioni del Consiglio costituirebbero uno sviamento di procedura o di potere.

2)

Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali del ricorrente e segnatamente del diritto ad essere presunto innocente, del diritto alla libertà d’impresa, del diritto di proprietà, del principio di proporzionalità nonché del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto di non essere assoggettato a trattamenti inumani e degradanti.


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