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Document 62013TN0386
Case T-386/13: Action brought on 29 July 2013 — Kėdainių rajono Okainių ŽŪB and Others v Council and Commission
Causa T-386/13: Ricorso proposto il 29 luglio 2013 — Kėdainių rajono Okainių ŽŪB e a./Consiglio e Commissione
Causa T-386/13: Ricorso proposto il 29 luglio 2013 — Kėdainių rajono Okainių ŽŪB e a./Consiglio e Commissione
GU C 313 del 26.10.2013, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 313/27 |
Ricorso proposto il 29 luglio 2013 — Kėdainių rajono Okainių ŽŪB e a./Consiglio e Commissione
(Causa T-386/13)
2013/C 313/52
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrenti: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB (Distretto di Kėdainiai, Lituania) e altri 134 (rappresentante: I. Vėgėlė, avvocato)
Convenuti: Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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dichiarare ricevibile il ricorso; |
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annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 4391 def. del 2 luglio 2012 che autorizza l’effettuazione di pagamenti diretti nazionali integrativi in Lituania per il 2012 [notificata con il numero K(2012) 4391]; |
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quanto all’articolo 132 del regolamento n. 73/2009, articolo che disciplina i pagamenti diretti nazionali integrativi e i pagamenti diretti, dichiarare inapplicabile, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, l’ultimo comma del paragrafo 2 che stabilisce che:«[i]l sostegno diretto complessivo che può essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione nell'ambito del pertinente pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti nazionali integrativi, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri a decorrere dal 2012, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 7 in combinato disposto con l'articolo 10»; |
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quanto all’articolo 10 del regolamento n. 73/2009, articolo che contiene norme speciali applicabili alla modulazione nei nuovi Stati membri, dichiarare inapplicabile, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, la seguente disposizione del paragrafo 1: «(…) tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1»; |
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condannare i convenuti a rifondere tutte le spese sostenute dai ricorrenti, prova delle quali verrà fornita al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla mancanza di motivazione e di fondamento della decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 4391 def.
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2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il livello di pagamenti diretti nella Repubblica di Lituania non corrisponde al livello convenuto nell’atto di adesione e a quello dei pagamenti diretti nei vecchi Stati membri. Il livello effettivo dei pagamenti diretti della Repubblica di Lituania non corrisponde al livello convenuto nell’atto di adesione del 23 settembre 2003. In violazione di detto atto di adesione, il regolamento n.583/2004, del 22 marzo 2004, ha modificato il regolamento n. 1782/2003, introducendo massimali nazionali di supporto all’agricoltura per i nuovi Stati membri (articolo 71 quater e allegato VIII bis del regolamento n. 1782/2003).
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3) |
Terzo motivo, vertente sulle differenze tra l’importo dei pagamenti diretti nella Repubblica di Lituania, in confronto agli altri Stati
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4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’atto di adesione da parte dell’articolo 10, paragrafo 1, in fine, del regolamento n. 73/2009, dell’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009 e della decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 4391 def. del 2 luglio 2012, adottata sulla base di detto comma.
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5) |
Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della misura legale controversa degli obiettivi generali della politica agricola comune enunciati dal TFUE.
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