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Document 62013CN0215

    Causa C-215/13 P: Impugnazione proposta il 23 aprile 2013 dalla Acron OAO e dalla Dorogobuzh OAO avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013 , causa T-235/08, Acron OAO e Dorogobuzh OAO/Consiglio dell’Unione europea

    GU C 171 del 15.6.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 171/23


    Impugnazione proposta il 23 aprile 2013 dalla Acron OAO e dalla Dorogobuzh OAO avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013, causa T-235/08, Acron OAO e Dorogobuzh OAO/Consiglio dell’Unione europea

    (Causa C-215/13 P)

    2013/C 171/46

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Acron OAO, Dorogobuzh OAO (rappresentanti: B. Evtimov, E. Borovikov, avvocati, D. O'Keeffe, solicitor)

    Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Fertilizers Europe

    Conclusioni delle ricorrenti

    Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2013, causa T-235/08, Acron OAO e Dorogobuzh OAO/Consiglio dell’Unione europea;

    statuire in modo definitivo sul merito della controversia e annullare il regolamento (CE) n. 236/2008, del 10 marzo 2008, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo al dazio antidumping sulle importazioni di nitrato d’ammonio originarie della Russia (1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

    condannare il Consiglio alle spese del procedimento dinanzi alla Corte nonché a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale, incluse le spese delle ricorrenti nei due gradi di giudizio;

    condannare l’interveniente Fertilizers Europe a sopportare le proprie spese nel procedimento dinanzi al Tribunale, nonché le proprie spese nel caso di un eventuale intervento nel procedimento dinanzi alla Corte, e a sopportare tutte le spese sostenute dalle ricorrenti nell’ambito del/i loro intervento/i.

    Motivi e principali argomenti

    Le ricorrenti sostengono che il Tribunale:

    avrebbe erroneamente interpretato la prima frase dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento antidumping di base e, in tal modo, la corrispondente disposizione dell’articolo 2.2.1.1, primo comma, dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 nell’allegato 1A all’Accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio («ADA»);

    avrebbe convalidato un’interpretazione errata in diritto e una violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base antidumping e, in tal modo, della corrispondente disposizione dell’articolo 2.2 ADA;

    non avrebbe effettuato una corretta valutazione giuridica della relazione tra l’articolo 2, paragrafo 5, seconda frase, da una parte, e l’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento antidumping di base, dall’altra, e di conseguenza avrebbe convalidato un’interpretazione errata in diritto dei considerando 3 e 4 del preambolo del regolamento (CE) 1972/2002 e, perciò, della seconda frase dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, e non avrebbe assicurato la coerenza tra l’ultima interpretazione/disposizione e l’ADA.


    (1)  GU L 75, pag. 1.


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