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Document 62013CN0130

    Causa C-130/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Datema Hellman Worldwide Logistics BV/Sottosegretario di Stato per le finanze

    GU C 171 del 15.6.2013, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 171/12


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Datema Hellman Worldwide Logistics BV/Sottosegretario di Stato per le finanze

    (Causa C-130/13)

    2013/C 171/23

    Lingua processuale: l’olandese

    Giudice del rinvio

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Datema Hellman Worldwide Logistics BV

    Resistente: Sottosegretario di Stato per le finanze.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il principio di diritto dell’Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa da parte dell’amministrazione sia idoneo ad essere direttamente applicato dal giudice nazionale.

    2)

    Nel caso in cui la prima questione venga risolta affermativamente:

    a)

    se il principio di diritto dell’Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa da parte dell’amministrazione debba essere interpretato nel senso che detto principio è violato se il destinatario di un atto, pur non essendo stato sentito prima che l’amministrazione adottasse un atto lesivo nei suoi confronti, ma solo in una successiva fase amministrativa (di opposizione), precedente il procedimento giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale, venga comunque messo in condizione di essere sentito

    b)

    se gli effetti giuridici della violazione da parte dell’amministrazione del principio di diritto dell’Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa siano determinati dal diritto nazionale.

    3)

    Nel caso in cui la questione 2b sia risolta negativamente: quali circostanze possano essere prese in considerazione dal giudice nazionale al fine di stabilire gli effetti giuridici, e, segnatamente, se egli possa considerare se si possa presumere che la procedura, senza la violazione, da parte dell’amministrazione, del principio di diritto dell’Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa, avrebbe avuto un esito diverso.


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