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Document 62013CA0305

Causa C-305/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, in qualità di liquidatore della Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA (Rinvio pregiudiziale — Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5 — Legge applicabile in mancanza di scelta da parte dei contraenti — Contratto di commissione di trasporto — Contratto di trasporto di merci)

GU C 439 del 8.12.2014, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 439/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, in qualità di liquidatore della Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA

(Causa C-305/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5 - Legge applicabile in mancanza di scelta da parte dei contraenti - Contratto di commissione di trasporto - Contratto di trasporto di merci))

(2014/C 439/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Haeger & Schmidt GmbH

Convenuti: Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, in qualità di liquidatore della Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 4, ultima frase, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica a un contratto di commissione di trasporto solo quando l’oggetto essenziale del contratto consiste nel trasporto della merce propriamente detto, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 4, paragrafo 4, della predetta Convenzione deve essere interpretato nel senso che la legge applicabile a un contratto di trasporto di merci deve, qualora non possa essere stabilita applicando la seconda frase di detta disposizione, essere determinata sulla scorta della regola generale prevista al paragrafo 1 di tale articolo, vale a dire che la legge che regola tale contratto è quella del paese con il quale esso presenta il collegamento più stretto.

3)

L’articolo 4, paragrafo 2, della stessa Convenzione deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui venga dedotto che un contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello la cui legge è indicata dalla presunzione di cui a detto paragrafo, il giudice nazionale deve confrontare i collegamenti esistenti tra tale contratto e, da un lato, il paese la cui legge è indicata dalla presunzione e, dall’altro, l’altro paese interessato. A tale titolo, il giudice deve tener conto del complesso delle circostanze, inclusa l’esistenza di altri contratti collegati al contratto di cui trattasi.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


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