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Document 62011CA0359

Cause riunite C-359/11 e C-400/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG e Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH (Rinvio pregiudiziale — Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE — Tutela dei consumatori — Mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale — Normativa nazionale che determina il contenuto dei contratti conclusi con i consumatori nell’ambito dell’obbligo generale di approvvigionamento — Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista — Informazione, in tempo utile prima dell’entrata in vigore di tale modifica, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima)

GU C 439 del 8.12.2014, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 439/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG e Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH

(Cause riunite C-359/11 e C-400/11) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE - Tutela dei consumatori - Mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale - Normativa nazionale che determina il contenuto dei contratti conclusi con i consumatori nell’ambito dell’obbligo generale di approvvigionamento - Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista - Informazione, in tempo utile prima dell’entrata in vigore di tale modifica, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima))

(2014/C 439/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Alexandra Schulz e Josef Egbringhoff

Convenuti: Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG e Stadtwerke Ahaus GmbH

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, in combinato disposto con l’allegato A della medesima, e l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, in combinato disposto con l’allegato A della medesima, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che determina il contenuto dei contratti di fornitura dell’energia elettrica e del gas conclusi con i consumatori rientranti nell’ambito dell’obbligo generale di approvvigionamento e prevede la possibilità di modificare la tariffa di tale fornitura, ma che non garantisce che i consumatori siano informati, in tempo utile prima dell’entrata in vigore di tale modifica, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima.


(1)  GU C 311 del 22.10.2011.


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