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Document 62010TN0017
Case T-17/10: Action brought on 19 January 2010 — Steinberg v Commission
Causa T-17/10: Ricorso proposto il 19 gennaio 2010 — Steinberg/Commissione
Causa T-17/10: Ricorso proposto il 19 gennaio 2010 — Steinberg/Commissione
GU C 80 del 27.3.2010, p. 36–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/36 |
Ricorso proposto il 19 gennaio 2010 — Steinberg/Commissione
(Causa T-17/10)
2010/C 80/60
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Gerald Steinberg (Gerusalemme, Israele) (rappresentante: avv. T. Asserson)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la decisione contestata; |
— |
divulgare entro 15 giorni tutti i documenti specificati nella domanda; |
— |
condannare la Commissione alle spese; |
— |
adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale riterrà opportuno. |
Motivi e principali argomenti
Con il proprio ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 15 maggio 2009, che egli ha ricevuto il 22 novembre 2009, la quale rigetta parzialmente la sua richiesta, ai sensi del regolamento n. 1049/2001 (1), di accesso ai documenti riguardanti decisioni di finanziamento per sovvenzioni ad organizzazioni non governative israeliane e palestinesi per gli ultimi tre anni, in base ai programmi «Partenariato per la pace» (PFP) e «Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani» (EIDHR).
A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
In primo luogo, il ricorrente sostiene che la convenuta, non avendo fornito l’accesso ai documenti richiesti, ha violato l’art. 2 del regolamento n. 1049/2001.
In secondo luogo, il ricorrente afferma che la convenuta, avendo negato il pieno accesso ai documenti richiesti, ha violato l’art. 4 del regolamento n. 1049/2001, in quanto la sua richiesta non rientra nella sfera di applicazione di nessuna delle eccezioni previste da tale articolo. Inoltre, il ricorrente rileva che, anche se le eccezioni fossero applicabili alla sua richiesta, quod non, si dovrebbe considerare che il diritto all’accesso ai documenti richiesti da parte delle organizzazioni della società civile costituisce un «interesse pubblico prevalente alla divulgazione».
In terzo luogo, il ricorrente sostiene che la convenuta, avendo impiegato quasi sei mesi per rispondere alla sua domanda di conferma, nonostante il fatto che il regolamento n. 1049/2001 prescriva di fornire una risposta entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, ha violato l’art. 7 del regolamento n. 1049/2001.
In quarto luogo, il ricorrente fa valere che la convenuta non ha effettuato «prontamente» un esame della richiesta, violando, pertanto, l’art. 8 del regolamento n. 1049/2001.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001, L 145, pag. 43.