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Document 62010TN0007

    Causa T-7/10: Ricorso proposto il 7 gennaio 2010 — Diagnostiko kai therapeftiko kentro Athinon Ygeia /UAMI

    GU C 80 del 27.3.2010, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 80/33


    Ricorso proposto il 7 gennaio 2010 — Diagnostiko kai therapeftiko kentro Athinon «Ygeia»/UAMI

    (Causa T-7/10)

    2010/C 80/56

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Diagnostiko kai therapeftiko kentro Athinon «Ygeia AE» (Atene, Grecia) (rappresentanti: K. Alexiou e S. Foteas, avvocati)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Conclusioni della ricorrente

    accogliere il ricorso,

    annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno relativa al procedimento R 190/2009-2,

    registrare il marchio denominativo «ygeia» come marchio comunitario, che indica il legame della società ricorrente con i servizi prestati,

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ygeia» per servizi classificati nella classe 44, servizi medici — domanda di registrazione n. 7129001

    Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

    Decisione della commissione di ricorso: conferma della decisione dell’esaminatore e rigetto della domanda di registrazione

    Motivi dedotti: il ricorso ha ad oggetto l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno relativa al procedimento R 190/2009-2.

    In base al primo motivo di annullamento, la ricorrente afferma che la decisione impugnata erroneamente ha attribuito al segno un carattere meramente descrittivo, ancorché esso svolga una funzione distintiva in abstracto.

    Con il secondo motivo di annullamento, la ricorrente afferma che la decisione impugnata erroneamente ha respinto l’argomento secondo cui il segno aveva una funzione distintiva grazie all’uso cui era destinato. Secondo la ricorrente, anche se si ammette il carattere descrittivo in abstracto del marchio denominativo, sussiste l’uso che prova che esso possiede una funzione distintiva e costituisce un motivo per escludere l’inammissibilità della registrazione.


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