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Document 62010TN0007
Case T-7/10: Action brought on 7 January 2010 — Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon Ygia AE v OHIM
Causa T-7/10: Ricorso proposto il 7 gennaio 2010 — Diagnostiko kai therapeftiko kentro Athinon Ygeia /UAMI
Causa T-7/10: Ricorso proposto il 7 gennaio 2010 — Diagnostiko kai therapeftiko kentro Athinon Ygeia /UAMI
GU C 80 del 27.3.2010, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/33 |
Ricorso proposto il 7 gennaio 2010 — Diagnostiko kai therapeftiko kentro Athinon «Ygeia»/UAMI
(Causa T-7/10)
2010/C 80/56
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Diagnostiko kai therapeftiko kentro Athinon «Ygeia AE» (Atene, Grecia) (rappresentanti: K. Alexiou e S. Foteas, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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accogliere il ricorso, |
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno relativa al procedimento R 190/2009-2, |
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registrare il marchio denominativo «ygeia» come marchio comunitario, che indica il legame della società ricorrente con i servizi prestati, |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ygeia» per servizi classificati nella classe 44, servizi medici — domanda di registrazione n. 7129001
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: conferma della decisione dell’esaminatore e rigetto della domanda di registrazione
Motivi dedotti: il ricorso ha ad oggetto l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno relativa al procedimento R 190/2009-2.
In base al primo motivo di annullamento, la ricorrente afferma che la decisione impugnata erroneamente ha attribuito al segno un carattere meramente descrittivo, ancorché esso svolga una funzione distintiva in abstracto.
Con il secondo motivo di annullamento, la ricorrente afferma che la decisione impugnata erroneamente ha respinto l’argomento secondo cui il segno aveva una funzione distintiva grazie all’uso cui era destinato. Secondo la ricorrente, anche se si ammette il carattere descrittivo in abstracto del marchio denominativo, sussiste l’uso che prova che esso possiede una funzione distintiva e costituisce un motivo per escludere l’inammissibilità della registrazione.