Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CA0395

Causa C-395/10: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2007/2/CE — Politica ambientale — Infrastruttura per l'informazione territoriale — Scambio ed aggiornamento di dati in formato elettronico — Mancata adozione dei provvedimenti nazionali di trasposizione)

GU C 103 del 2.4.2011, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 103/11


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-395/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2007/2/CE - Politica ambientale - Infrastruttura per l'informazione territoriale - Scambio ed aggiornamento di dati in formato elettronico - Mancata adozione dei provvedimenti nazionali di trasposizione)

2011/C 103/17

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e V. Peere, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e S. Menez, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108, pag. 1)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un’Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.


Top