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Document 62008CA0436

Cause riunite C-436/08 e C-437/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Austria) — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08)/Finanzamt Linz (Libera circolazione dei capitali — Imposta sulle società — Esenzione dei dividendi di origine nazionale — Esenzione dei dividendi di origine estera subordinata al rispetto di determinate condizioni — Applicazione di un sistema di imputazione ai dividendi di origine estera non esentati — Prove richieste riguardo all’imposta estera imputabile)

GU C 103 del 2.4.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 103/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Austria) — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08)/Finanzamt Linz

(Cause riunite C-436/08 e C-437/08) (1)

(Libera circolazione dei capitali - Imposta sulle società - Esenzione dei dividendi di origine nazionale - Esenzione dei dividendi di origine estera subordinata al rispetto di determinate condizioni - Applicazione di un sistema di imputazione ai dividendi di origine estera non esentati - Prove richieste riguardo all’imposta estera imputabile)

2011/C 103/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz

Parti

Ricorrenti: Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08)

Convenuto: Finanzamt Linz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat — Interpretazione del diritto comunitario — Normativa nazionale che assoggetta i dividendi di origine nazionale ad un sistema di esenzione, prevedendone invece l’applicazione ai dividendi di origine estera solo a partire da una soglia di partecipazione del 25 % — Prassi amministrativa e giudiziaria che, al fine di rispondere alle prescrizioni del diritto comunitario, prevede l’applicazione di un sistema di imputazione ai dividendi di origine estera derivanti da una partecipazione al di sotto della soglia del 25 %

Dispositivo

1)

L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, la quale preveda l’esenzione dall’imposta sulle società per i dividendi di portafoglio provenienti da partecipazioni detenute in società residenti, e che subordini tale esenzione per i dividendi di portafoglio provenienti da società stabilite negli Stati terzi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, all’esistenza di un accordo generale di reciproca assistenza in materia amministrativa e di riscossioni tra lo Stato membro e lo Stato terzo interessati, nella misura in cui soltanto l’esistenza di un accordo di reciproca assistenza in materia amministrativa risulta necessaria per raggiungere gli obiettivi della normativa in questione.

2)

L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro, la quale esenti dall’imposta sulle società i dividendi di portafoglio che una società residente percepisce da un’altra società residente, assoggettando invece a tale imposta i dividendi di portafoglio che una società residente percepisce da una società stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, a condizione però che l’imposta pagata nello Stato di residenza di quest’ultima società venga imputata all’imposta dovuta nello Stato membro della società beneficiaria e che gli oneri amministrativi imposti a quest’ultima per poter beneficiare di tale imputazione non siano eccessivi. Eventuali informazioni che vengano richieste dall’amministrazione tributaria nazionale alla società beneficiaria dei dividendi in merito all’imposta effettivamente applicata sugli utili della società distributrice dei dividendi nello Stato di residenza di quest’ultima sono inerenti al funzionamento stesso del metodo dell’imputazione e non possono essere considerate come un onere amministrativo eccessivo.

3)

L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale, al fine di prevenire una doppia imposizione economica, esenti dall’imposta sulle società i dividendi di portafoglio percepiti da una società residente e distribuiti da un’altra società residente, e che, per i dividendi distribuiti da una società stabilita in uno Stato terzo diverso da quelli aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, non preveda né l’esenzione dei dividendi, né un sistema di imputazione dell’imposta pagata dalla società distributrice nel suo Stato di residenza.

4)

L’art. 63 TFUE non osta alla prassi di un’autorità tributaria nazionale che, per i dividendi provenienti da alcuni Stati terzi, applichi il metodo dell’imputazione al di sotto di una certa soglia di partecipazione della società beneficiaria nel capitale della società distributrice ed il metodo dell’esenzione in caso di superamento di tale soglia, ed applichi invece sistematicamente il metodo dell’esenzione per i dividendi di origine nazionale, a condizione però che i meccanismi in questione intesi a prevenire o a attenuare l’imposizione a catena di utili distribuiti conducano ad un risultato equivalente. Il fatto che l’amministrazione tributaria nazionale richieda alla società beneficiaria dei dividendi informazioni in merito all’imposta effettivamente applicata sugli utili della società distributrice dei dividendi nello Stato terzo di residenza di quest’ultima è inerente al funzionamento stesso del metodo dell’imputazione e non pregiudica, in quanto tale, l’equivalenza dei metodi dell’esenzione e dell’imputazione.

5)

L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso:

che esso osta ad una normativa nazionale, la quale conceda alle società residenti la possibilità di riportare perdite subite nel corso di un esercizio fiscale agli esercizi fiscali successivi, e che prevenga la doppia imposizione economica dei dividendi applicando il metodo dell’esenzione ai dividendi di origine nazionale e, per contro, il metodo dell’imputazione ai dividendi distribuiti da società stabilite in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, se e in quanto tale normativa non consenta, in ipotesi di applicazione del metodo dell’imputazione, di riportare l’imputazione dell’imposta sulle società pagata nello Stato di residenza della società distributrice dei dividendi agli esercizi successivi nel caso in cui, per l’esercizio nel corso del quale la società beneficiaria ha percepito i dividendi di origine estera, tale società abbia registrato perdite di esercizio, e

che esso non obbliga uno Stato membro a prevedere, nella propria normativa tributaria, l’imputazione dell’imposta prelevata sui dividendi mediante ritenuta alla fonte in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, al fine di prevenire la doppia imposizione giuridica dei dividendi percepiti da una società stabilita nel primo Stato membro, doppia imposizione che consegue dall’esercizio parallelo, da parte degli Stati membri in questione, della loro rispettiva competenza fiscale.


(1)  GU C 19 del 24.1.2009.


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