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Document 52008IP0387

Strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 su una strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale (2008/2033(INI))

GU C 295E del 4.12.2009, p. 13–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/13


Martedì 2 settembre 2008
Strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale

P6_TA(2008)0387

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 su una strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale (2008/2033(INI))

2009/C 295 E/04

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 31 maggio 2006 sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale (COM(2006)0254),

vista la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2007 su alcuni elementi chiave della strategia di lotta contro la frode all'IVA nell'UE (COM(2007)0758),

vista la relazione della Commissione del 16 aprile 2004 sull'utilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa nella lotta antifrode in materia di IVA (COM(2004)0260),

viste le conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2008, 5 giugno 2007, 28 novembre 2006 e 7 giugno 2006,

vista la relazione speciale della Corte dei conti n. 8/2007 concernente la cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA (1),

vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2005 sul contributo delle politiche fiscali e doganali alla Strategia di Lisbona (COM(2005)0532),

vista la comunicazione della Commissione del 22 febbraio 2008 sulle misure di modifica del sistema IVA per combattere la frode (COM(2008)0109),

viste le proposte della Commissione del 17 marzo 2008 concernenti rispettivamente una direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie, e un regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1798/2003 per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (COM(2008)0147),

visto l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste le raccomandazioni figuranti nelle conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2008 sulle questioni fiscali connesse agli accordi conclusi dalla Comunità e dai suoi Stati membri con paesi terzi,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0312/2008),

A.

considerando che la frode fiscale ha gravi conseguenze per i bilanci degli Stati membri e il sistema di risorse dell'Unione europea, conduce a violazioni del principio di una tassazione equa e trasparente e potrebbe produrre distorsioni della concorrenza, influenzando in tal modo il funzionamento del mercato interno; che le imprese oneste subiscono svantaggi competitivi a causa della frode fiscale e che la perdita di gettito fiscale è compensata in definitiva dal contribuente europeo attraverso altre forme di tassazione,

B.

considerando che la frode fiscale mette a rischio l'equità e la giustizia fiscale, visto che la perdita di entrate per le finanze pubbliche è spesso compensata con un aumento della tassazione che colpisce i contribuenti meno abbienti e più onesti, i quali non hanno la possibilità o la volontà di aggirare o di non osservare i propri obblighi contributivi,

C.

considerando che la crescita degli scambi transfrontalieri determinata dall'instaurazione del mercato interno ha comportato l'aumento del numero delle operazioni nell'ambito delle quali il luogo di tassazione ed il luogo di stabilimento della persona soggetta all'IVA si trovano in due Stati membri diversi,

D.

considerando che coloro che fanno ricorso a nuove forme di frode fiscale connesse alle operazioni transfrontaliere, come ad esempio la frode «carosello» intracomunitaria, hanno sfruttato la frammentazione e le lacune dei sistemi fiscali attuali e che è pertanto necessario modificare il funzionamento del regime dell'IVA,

E.

considerando che l'evasione e la frode relative all'IVA hanno un impatto sul finanziamento del bilancio dell'Unione europea, in quanto comportano la necessità di un maggiore ricorso alle risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo degli Stati membri,

F.

considerando che la lotta alla frode, pur essendo perlopiù di competenza degli Stati membri, non è un problema che può essere risolto solamente a livello nazionale,

G.

considerando che la globalizzazione ha reso sempre più difficile la lotta contro la frode fiscale a livello internazionale, a causa del maggior numero di imprese stabilite in paesi terzi implicate nelle frodi «carosello», dell'espansione del commercio elettronico e della globalizzazione dei mercati dei servizi; che tali fattori richiedono con forza un miglioramento della cooperazione internazionale, in particolare per quanto concerne l'IVA,

H.

considerando che la diffusione della frode fiscale nell'Unione europea è dovuta all'attuale regime transitorio dell'IVA che, a causa dell'eccessiva complessità, rende le operazioni intracomunitarie difficili da seguire, più opache e quindi maggiormente soggette ad abusi,

I.

considerando che, in sede di esame delle opzioni per combattere la frode, la Commissione e gli Stati membri non dovrebbero prendere in considerazione, per quanto possibile, le misure che rischiano di comportare un eccessivo onere amministrativo per le imprese e le amministrazioni fiscali o di provocare discriminazioni tra gli operatori,

J.

considerando che sia la Commissione sia la Corte dei conti hanno sempre dichiarato che il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle forniture intracomunitarie di beni non permette di ottenere informazioni pertinenti o tempestive per lottare in modo efficace contro le frodi nel settore dell'IVA; che tale situazione rende necessarie disposizioni più chiare e più vincolanti in materia di cooperazione fra gli Stati membri e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

K.

considerando che l'utilizzo di tutte le tecnologie disponibili, segnatamente l'archiviazione e la trasmissione elettronica di determinati dati relativi all'IVA e alle accise, è indispensabile per il corretto funzionamento dei sistemi fiscali degli Stati membri; che le condizioni per lo scambio e l'accesso diretto degli Stati membri ai dati archiviati elettronicamente dovrebbero essere migliorate; che le autorità fiscali degli Stati membri dovrebbero trattare i dati a carattere personale con la dovuta attenzione, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad altro fondamento legittimo previsto dalla legge,

L.

considerando che spesso i commercianti riescono a ottenere solamente informazioni molto frammentarie sulla posizione IVA dei loro clienti,

M.

considerando che il rafforzamento dei metodi di individuazione delle frodi fiscali dovrebbe essere accompagnato da un potenziamento della legislazione esistente in materia di assistenza nel recupero delle tasse dovute, uguaglianza del trattamento fiscale e attuabilità per le imprese;

Una strategia europea in materia di frode fiscale

1.

rileva che l'obiettivo di una strategia dell'Unione europea in materia di frode fiscale deve essere quello di ovviare alle perdite fiscali dovute alle frodi individuando i settori in cui sia la legislazione comunitaria sia la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri possono essere migliorate al fine di promuovere efficacemente la riduzione delle frodi fiscali, senza creare per quanto possibile inutili oneri per le amministrazioni fiscali e i contribuenti;

2.

esorta gli Stati membri a impegnarsi seriamente nella lotta contro la frode fiscale;

3.

ricorda che la creazione di un regime IVA basato sul «principio di origine», in virtù del quale alle operazioni tra gli Stati membri soggette all'IVA si applica l'aliquota d'imposta prevista nel paese di origine anziché l'aliquota zero, costituisce, a lungo termine, uno strumento efficace di lotta contro la frode fiscale; osserva che il «principio di origine» eviterebbe di esonerare dall'IVA le merci vendute sul mercato interno, assoggettandole successivamente all'imposta nel paese di destinazione; ricorda che, ai fini del funzionamento di un regime IVA basato sul «principio di origine», è necessaria la creazione di un sistema di compensazione, come proposto inizialmente dalla Commissione nel 1987;

4.

deplora l'ostruzionismo praticato da alcuni Stati membri negli ultimi dieci anni, che ha ostacolato qualsiasi strategia efficace dell'Unione europea nella lotta contro la frode fiscale;

5.

si rammarica del fatto che, nonostante le numerose analisi, rivendicazioni e proteste, il Consiglio non ha ancora adottato una strategia efficace di lotta contro la frode fiscale;

6.

esorta la Commissione a non rinunciare ad affrontare con determinazione questo problema, nonostante i numerosi fallimenti degli ultimi decenni;

Questioni generali: portata della frode fiscale e sue conseguenze

7.

prende atto delle stime che situano le perdite fiscali globali (dirette e indirette) derivanti dalle frodi fiscali tra i 200 e 250 miliardi di euro, equivalenti al 2-2,25 % del PIL nell'Unione europea; su tale importo, le frodi nel settore dell'IVA rappresentano 40 miliardi di euro e interessano, secondo le stime, il 10 % del gettito IVA, l'8 % del gettito totale delle accise sulle bevande alcoliche nel 1998 e il 9 % del gettito totale delle accise sui prodotti del tabacco; deplora tuttavia che non siano disponibili dati reali in quanto gli standard nazionali di notifica divergono in modo rilevante;

8.

chiede che venga creato un sistema uniforme per la raccolta dei dati in tutti gli Stati membri, quale fondamento per la trasparenza e per misure nazionali di lotta contro la frode fiscale;

9.

deplora che, a causa della mancanza di dati raccolti a livello nazionale, non possa essere adeguatamente valutata la reale portata del problema né possa essere adeguatamente valutato il controllo dell'evoluzione, sia essa positiva o negativa;

10.

chiede alla Commissione di studiare un sistema europeo armonizzato per la raccolta dei dati e per la produzione di dati statistici sulla frode fiscale, in modo tale da giungere a una valutazione quanto più precisa possibile della reale portata del fenomeno;

11.

ricorda che non è possibile eliminare l'economia informale senza applicare idonei incentivi; propone inoltre che gli Stati membri riferiscano, attraverso il quadro di controllo di Lisbona, in quale misura sono riusciti a ridurre le rispettive economie informali;

L'attuale sistema IVA e le sue carenze

12.

rileva che la questione della frode fiscale in materia di IVA è particolarmente preoccupante per il funzionamento del mercato interno in quanto ha conseguenze dirette a livello transfrontaliero, comporta considerevoli perdite di entrate e incide direttamente sul bilancio dell'Unione;

13.

ribadisce che l'attuale sistema IVA, instaurato nel 1993, doveva essere solamente un sistema transitorio e che il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare proposte in vista dell'adozione di una decisione finale sul sistema definitivo IVA entro il 2010;

14.

sottolinea che la libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali in seno al mercato interno dal 1993, unitamente ai progressi nel settore delle nuove tecnologie di beni di piccole dimensioni e di elevato valore, hanno reso sempre più difficile la lotta alla frode IVA e che tale situazione è aggravata dalla complessità e dalla frammentazione dell'attuale sistema che rende difficile la tracciabilità delle operazioni, che sono in tal modo più esposte agli abusi;

15.

constata l'incremento della cosiddetta «frode della società prestanome» (frode missing trader) e le infrazioni deliberate al sistema IVA da parte di bande di criminali che creano meccanismi di questo tipo per trarre vantaggio dalle carenze nel sistema; ricorda il caso della frode «carosello» nel settore dell'IVA aperto da Eurojust, che riguarda 18 Stati membri e una frode fiscale stimata a circa 2,1 miliardi di euro;

16.

sostiene la Commissione nei suoi sforzi volti a introdurre un cambiamento di fondo nell'attuale sistema IVA; si compiace del fatto che gli Stati membri riconoscono ora una certa priorità alla questione e li sollecita ad essere pronti a prendere misure concrete in tale contesto;

17.

è dell'avviso che l'attuale sistema sia superato e necessiti di una revisione radicale senza sovraccaricare di burocrazia le imprese oneste; ritiene che non si possa prendere in considerazione il mantenimento dello status quo;

Sistemi alternativi all'attuale sistema IVA

Sistema dell'inversione contabile (reverse charge)

18.

rileva che in un sistema di inversione contabile l'IVA è imputata all'acquirente soggetto passivo invece che al fornitore; riconosce che tale sistema ha il vantaggio di eliminare i rischi di frode «della società prestanome» designando il soggetto passivo al quale i beni sono forniti in quanto persona soggetta all'IVA;

19.

rileva che l'introduzione di un sistema IVA doppio sarebbe incompatibile con il buon funzionamento del mercato interno e condurrebbe all'instaurazione di un quadro più complesso suscettibile di scoraggiare gli investimenti delle imprese e che potrebbe essere superato a lungo termine solamente con un sistema generalizzato e obbligatorio di inversione contabile, in contrapposizione con un sistema facoltativo o limitato a determinate forniture;

20.

sottolinea inoltre, che il sistema di inversione contabile non consente pagamenti frazionati e che l'IVA totale è pagata solamente alla fine della catena di fornitura, eliminando il meccanismo di autocontrollo dell'IVA; mette in guardia dalla possibilità che emergano nuove forme di frodi, comprese maggiori perdite fiscali a livello della vendita al dettaglio e l'abuso dei numeri di identificazione IVA; fa presente che la lotta a siffatte frodi tramite l'introduzione di verifiche supplementari potrebbe comportare ulteriori oneri amministrativi per i commercianti onesti; formula pertanto un invito alla prudenza e sollecita un attento esame prima dell'introduzione del sistema di inversione contabile; rileva, ciononostante, che l'applicazione di una soglia al fine di limitare il rischio del consumo finale non tassato contribuisce alla lotta contro la frode; è dell'avviso che il limite di 5 000 EUR proposto dal Consiglio sia ragionevole;

Progetto pilota

21.

riconosce, pur rimanendo prudente e critico, che un progetto pilota potrebbe aiutare gli Stati membri a meglio comprendere i rischi intrinseci del sistema di inversione contabile, ed esorta la Commissione e gli Stati membri a stabilire adeguate garanzie per assicurare che né lo Stato membro partecipante né altri Stati membri siano esposti a gravi rischi durante il funzionamento del progetto pilota;

Tassazione delle forniture intracomunitarie

22.

ritiene che la soluzione migliore per fare fronte alle frodi in materia di IVA connesse a forniture transfrontaliere consista nell'introdurre un sistema in cui l'esenzione IVA per le forniture intracomunitarie sia sostituito da una tassazione con un'aliquota del 15 %; rileva che il funzionamento di tale sistema sarebbe agevolato se venissero considerevolmente semplificate la varietà e la complessità delle aliquote ridotte, contenendo al minimo l'onere amministrativo sia per le imprese sia per le autorità fiscali; osserva che è opportuno esaminare e valutare attentamente le singole riduzioni delle aliquote IVA introdotte prima del 1992, al fine di determinare se il loro mantenimento sia ancora giustificato sul piano economico;

23.

riconosce che a causa delle differenze tra le aliquote IVA, la tassazione delle forniture intracomunitarie renderebbe necessario un riequilibrio dei pagamenti tra gli Stati membri; è dell'avviso che tale riequilibrio dovrebbe avvenire attraverso una stanza di compensazione che faciliterebbe il trasferimento delle entrate tra gli Stati membri; sottolinea che la realizzazione di una stanza di compensazione è tecnicamente fattibile;

24.

ritiene che un sistema decentrato di stanza di compensazione potrebbe essere più adeguato e potrebbe essere sviluppato più rapidamente in quanto consente agli Stati membri di concordare a livello bilaterale dettagli importanti, tenendo conto della loro rispettiva bilancia commerciale, delle analogie nel funzionamento del sistema IVA e dei loro meccanismi di controllo, nonché della fiducia reciproca;

25.

sottolinea che dovrebbe spettare all'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore riscuotere l'IVA dallo stesso ed effettuare un trasferimento tramite la stanza di compensazione all'amministrazione fiscale del paese in cui ha avuto luogo l'acquisto intracomunitario; riconosce che è necessario instaurare una fiducia reciproca tra le amministrazioni fiscali;

Cooperazione amministrativa e assistenza reciproca nel settore dell'IVA, delle accise e dell'imposizione diretta

26.

sottolinea che gli Stati membri non possono lottare individualmente contro la frode fiscale a livello transfrontaliero; è dell'avviso che gli scambi di informazioni e la cooperazione fra gli Stati membri e con la Commissione siano stati insufficienti, in termini sia di sostanza sia di rapidità, per lottare efficacemente contro le frodi fiscali; è dell'avviso che i contatti diretti tra gli uffici antifrode locali o nazionali non siano sviluppati né attuati in misura sufficiente, il che ha condotto a inefficienza, sottoutilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa e ritardi nella comunicazione;

27.

insiste sul fatto che, al fine di proteggere il gettito fiscale di tutti gli Stati membri per quanto concerne il mercato interno, gli Stati membri dovrebbero adottare misure comparabili contro gli autori delle frodi, indipendentemente dal luogo in cui si registrano le perdite di gettito; invita la Commissione a proporre meccanismi atti a promuovere questo tipo di cooperazione tra gli Stati membri;

28.

accoglie con favore le proposte della Commissione concernenti una modifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (2) e del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto (3) per accelerare la raccolta e lo scambio di informazioni sulle operazioni intracomunitarie a partire dal 2010; riconosce che le proposte relative alla notifica entro un mese aggraveranno l'onere amministrativo delle imprese che forniscono solamente servizi attualmente non soggetti a detta norma, ma riconosce che ciò è necessario in vista della possibilità di frode «carosello» in taluni servizi;

29.

esorta il Consiglio ad adottare rapidamente le misure proposte e invita la Commissione a presentare ulteriori proposte concernenti l'accesso automatizzato da parte di tutti gli Stati membri a determinati dati non sensibili in possesso di altri Stati membri concernenti i loro soggetti passivi (imprese, determinati dati riguardanti il fatturato, ecc.), nonché l'armonizzazione delle procedure di registrazione e di cancellazione dei debitori dell'IVA, al fine di garantire la rapida individuazione e cancellazione dei falsi soggetti passivi; sottolinea che gli Stati membri devono assumere la responsabilità di aggiornare i rispettivi dati, in particolare per quanto concerne l'individuazione e la cancellazione delle registrazioni fraudolente;

30.

ricorda che i paradisi fiscali potrebbero rappresentare un ostacolo all'attuazione della strategia di Lisbona, se esercitano una pressione al ribasso eccessiva sulle aliquote fiscali e, in generale, sul gettito fiscale;

31.

sottolinea altresì che, in tempi di disciplina di bilancio, qualsiasi erosione della base fiscale pregiudicherà la capacità degli Stati membri di rispettare il patto di stabilità e crescita riformato;

32.

sottolinea che l'abolizione dei paradisi fiscali richiede, tra l'altro, una strategia articolata su tre assi: contrastare l'evasione fiscale, ampliare il campo di applicazione della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (4) ed esigere che l'OCSE, attraverso si suoi membri, sanzioni i paradisi fiscali che non cooperano;

Evasione fiscale

33.

si rammarica del fatto che gli Stati membri ostacolano, avanzando sempre nuove riserve e utilizzando tattiche dilatorie, una riforma della direttiva 2003/48/CE e sollecita la Commissione a presentare quanto prima le sue proposte, indipendentemente dalle resistenze che incontrano;

34.

sottolinea che la riforma della direttiva 2003/48/CE deve rimediare alle sue varie lacune che ostacolano l'individuazione di operazioni di evasione e di frode fiscali;

35.

invita la Commissione, nel contesto della riforma della direttiva 2003/48/CE, a esaminare le opzioni di riforma, tra cui la possibilità di ampliamento nel campo di applicazione della direttiva per quanto concerne i tipi di entità giuridica e le fonti di reddito finanziario;

36.

esorta l'Unione europea a mantenere all'ordine del giorno l'abolizione dei paradisi fiscali a livello mondiale, tenuto conto dei loro effetti negativi sul gettito fiscale dei singoli Stati membri; invita il Consiglio e la Commissione ad avvalersi del potere commerciale dell'UE in sede di negoziazione degli accordi commerciali e di cooperazione con i governi dei paradisi fiscali al fine di convincerli ad abolire le disposizioni e le pratiche fiscali che favoriscono l'evasione e la frode fiscali; accoglie con favore, quale primo passo in questa direzione, le raccomandazioni enunciate nelle conclusioni del Consiglio, del 14 maggio 2008, intese a includere negli accordi commerciali una clausola sul buon governo in materia fiscale; chiede alla Commissione di proporre una clausola di questo tipo con effetto immediato nei negoziati sui futuri accordi commerciali;

*

* *

37.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 20 del 25.1.2008, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

(4)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.


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