EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AE0377

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo — Accrescere la fiducia nei mercati elettronici tra imprese COM(2004) 479 def.

GU C 255 del 14.10.2005, p. 29–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/29


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo — Accrescere la fiducia nei mercati elettronici tra imprese

COM(2004) 479 def.

(2005/C 255/04)

La Commissione, in data 14 luglio 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 16 marzo 2005, sulla base del progetto predisposto dal relatore LAGERHOLM.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 6 aprile, nel corso della 416a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 131 voti favorevoli e 4 astensioni.

1.   Sintesi

1.1

La Commissione ha presentato una comunicazione dal titolo «Accrescere la fiducia nei mercati elettronici tra imprese». In merito a tale comunicazione, il Comitato desidera formulare le osservazioni seguenti:

la relazione affronta, nel complesso, diverse questioni importanti riguardo all'accettazione da parte delle imprese dei mercati elettronici, e lo fa in modo corretto,

è tuttavia opportuno sottolineare che la promozione della fiducia delle imprese nei confronti di tale strumento è lungi dal rappresentare l'unica azione necessaria. In una certa misura, si può anche considerare comprensibile l'atteggiamento piuttosto riluttante delle imprese dato che specialmente le forme più avanzate di mercati elettronici sono assai distanti dai tradizionali modelli aziendali delle PMI,

se si prende in considerazione anche il commercio transfrontaliero, emergono, per quanto riguarda la partecipazione delle imprese ai mercati elettronici, altri ostacoli molto più consistenti.

2.   La comunicazione della Commissione

2.1

La comunicazione della Commissione è in larga misura basata sui lavori di un gruppo di esperti che comprendeva rappresentanti dell'industria e dei provider dei mercati elettronici («il gruppo di esperti») (1). La comunicazione risponde all'esigenza di rafforzare la fiducia nei confronti dei mercati elettronici tra imprese, in modo da ridurre i rischi economici derivanti da pratiche commerciali sleali o illecite poste in essere su tali mercati. Di per sé, i mercati elettronici tra imprese hanno indubbiamente la potenzialità di accrescere l'efficienza economica attraverso una riduzione dei costi di transazione e un rafforzamento della concorrenza; tuttavia questi aumenti di efficienza dipendono in larga misura dalla volontà delle imprese di partecipare a questi mercati. Per eliminare i possibili ostacoli all'utilizzo dei mercati elettronici tra imprese dovuti a una mancanza di fiducia, la Commissione intende adottare le misure seguenti:

analizzare, in stretta collaborazione con gli Stati membri, la legislazione nazionale vigente applicabile alle pratiche commerciali sleali sui mercati elettronici tra imprese,

stimolare le parti interessate affinché concordino codici di condotta, o li riesaminino se questi già esistono, nella prospettiva di promuovere ulteriormente i l'applicazione dei principi di correttezza commerciale ai mercati elettronici tra imprese, così come descritto nella comunicazione,

avviare uno studio sugli effetti economici dei mercati elettronici tra imprese sulla competitività e sulla produttività delle imprese comunitarie, che analizzi, in particolare, i costi e i benefici diretti e indiretti per i partecipanti ai mercati elettronici; i risultati dello studio formeranno successivamente oggetto di un ulteriore dibattito con le parti interessate,

fornire informazioni coerenti sull'applicazione delle regole di concorrenza vigenti ai mercati elettronici tra imprese, in modo da fornire degli orientamenti in grado di promuovere dei comportamenti favorevoli alla concorrenza.

2.2

La comunicazione mira a promuovere l'instaurarsi — tra le parti interessate ai mercati elettronici tra imprese — di un dialogo più intenso sul rispetto dei principi di correttezza commerciale e dei requisiti di sicurezza e a favorire di conseguenza la rimozione degli ostacoli potenziali alla partecipazione a tali strumenti commerciali. I servizi della Commissione, avvalendosi del portale europeo per i mercati elettronici, comunicheranno regolarmente i progressi compiuti.

3.   I mercati elettronici tra imprese — definizione

3.1

I mercati elettronici tra imprese possono essere definiti come piattaforme commerciali via Internet, nel cui ambito le imprese realizzano lo scambio di beni e servizi. In base a questa definizione piuttosto ampia, i mercati elettronici tra imprese possono essere raggruppati nelle seguenti categorie, secondo i diversi tipi di operazioni che consentono:

pin-boards o message boards (bacheche): si tratta della tipologia più semplice di mercati elettronici e offre funzioni limitate. Le operazioni si preparano dando la possibilità di annunciare la specifica intenzione di acquistare o vendere qualcosa,

scambi: rappresentano un'estensione delle bacheche. Si tratta di meccanismi per mettere in contatto acquirenti e venditori, controllare le loro interazioni e metterli in grado di negoziare tramite la piattaforma,

mercati elettronici su catalogo: forniscono un catalogo combinato di prodotti, composto dai cataloghi di diversi venditori,

aste on-line: si tratta di procedure formali di determinazione del prezzo che si svolgono su una piattaforma commerciale elettronica e sono avviate da un venditore allo scopo di vendere beni o servizi al prezzo più alto possibile. Esistono anche le aste inverse, che sono invece avviate dal compratore con lo scopo di acquistare beni e servizi al prezzo più basso possibile.

Il numero di mercati elettronici attivi cambia continuamente con il trascorrere del tempo e non si è ancora stabilizzato: secondo le stime, attualmente ci sono circa 1.000 mercati elettronici attivi a livello mondiale, cifra che rappresenta una diminuzione del 20 % circa rispetto a due anni fa [SEC(2004) 930].

4.   Osservazioni generali

4.1

La comunicazione della Commissione affronta il tema del rafforzamento della fiducia nei confronti dei mercati elettronici tra imprese. Tali mercati costituiscono una parte importante del settore più ampio dell'e-business (attività aziendali gestite con modalità elettroniche), settore sul quale è possibile formulare alcune osservazioni generali.

4.1.1

Essenzialmente, la presenza di mercati elettronici ben funzionanti contribuisce a creare un ambiente più favorevole per l'attività delle imprese e questo nel lungo periodo produrrà benefici per l'economia europea e per l'occupazione: una maggiore competizione, infatti, stimolerà le imprese europee a migliorare la loro efficienza. Come già affermato in vari pareri precedenti in materia, il CESE sostiene dunque le azioni che favoriscono lo sviluppo del commercio elettronico.

4.1.2

In particolare nel suo parere concernente una proposta di direttiva su taluni aspetti giuridici del commercio elettronico (2), il Comitato aveva osservato che un quadro giuridico incerto ha un impatto negativo sul commercio elettronico. Dato che la comunicazione in esame si prefigge di ridurre tale incertezza, il Comitato accoglie con favore l'iniziativa della Commissione.

4.1.3

Parimenti, nei suoi pareri sulle comunicazioni della Commissione «Aiutare le PMI a convertirsi ai sistemi digitali» (3) e «Adeguamento delle politiche a sostegno dell'e-business in un contesto in evoluzione: insegnamenti da trarre dall'iniziativa GoDigital e sfide da affrontare» (4), il CESE aveva formulato delle osservazioni sugli sforzi profusi dalla Commissione per stimolare l'e-business: nella sostanza, tali osservazioni sono ancora valide.

4.1.4

Per le imprese e il settore pubblico l'e-business riveste grande importanza, poiché consente di aumentare la competitività, sviluppare il commercio nel mercato interno e garantire pari opportunità alle PMI. È dunque importante promuovere l'impiego di questa nuova tecnologia, soprattutto tra le PMI, e il Comitato accoglie quindi con favore e sostiene i lavori della Commissione in questo settore.

4.1.5

Il Comitato accoglie con favore anche i risultati dei lavori del gruppo di esperti sulle piattaforme commerciali tra imprese su Internet. Il gruppo ha nell'insieme lavorato in modo approfondito per individuare i vari problemi ma dà tuttavia l'impressione di non aver raggiunto una posizione del tutto chiara per quanto concerne la consapevolezza dei vantaggi di tale strumento da parte delle PMI: nel suo documento, infatti, a pagina 10 si afferma che le PMI sono, in generale, consapevoli e convinte dei vantaggi dell'e-business, mentre a pag. 11 si sostiene che esse esitano ancora ad impegnarsi pienamente nel commercio elettronico e che ciò è dovuto ad una insufficiente conoscenza dei rischi e dei vantaggi che questo comporta. Dato però che esiste una differenza tra l'e-business e il commercio elettronico, si può forse concludere che le PMI sono consapevoli delle possibilità generali offerte dall'applicazione all'attività aziendale delle tecnologie dell'informazione, ma continuano ad essere molto diffidenti nei confronti di quell'attività più specifica che è il commercio elettronico.

4.1.6

Ma anche là dove vi è consapevolezza delle possibilità offerte dall'e-business e anche se molte PMI sono all'avanguardia nell'utilizzare il commercio elettronico, sussistono dei problemi che ancora impediscono la piena partecipazione di gran parte delle PMI alla «società dell'e-business». Tali problemi sono di natura più generale e non si limitano specificamente al commercio elettronico, anche se riguardano anche quest'ultimo. Se ne forniscono di seguito alcuni esempi:

le PMI tendono a concentrarsi maggiormente sui problemi immediati e sono riluttanti a investire in tecnologie e procedure nuove se non ne vedono i vantaggi a brevissimo termine,

mancano soluzioni progettate e sviluppate in particolare per le PMI. Queste non hanno le stesse necessità delle aziende più grandi e, ancora più grave, non possono sempre permettersi la consultazione di un esperto: per questo esse non possono facilmente ricorrere alle soluzioni esistenti, progettate per altri tipi di imprese,

le PMI spesso non dispongono degli specialisti necessari per molti dei diversi software esistenti, e neanche per sviluppare le loro proprie interfacce verso i software standard,

molte grandi imprese chiedono ai loro fornitori di adottare prodotti specifici di software come condizione per incominciare o continuare ad essere loro clienti. Ciò crea dei blocchi, in quanto le PMI spesso non possono affrontare e gestire la complessa situazione tecnica che viene a crearsi se diversi loro clienti richiedono soluzioni specifiche. Questo potrebbe anche essere considerato un problema dovuto alla mancanza di standard generali,

l'e-business introduce economie di scala a beneficio delle aziende più grandi, e persino con un effetto regressivo come indicato più sopra. Le PMI non possono fissare le proprie regole poiché il costo di applicazione del supporto è di massima indipendente dalle dimensioni delle imprese. Così si può dare il caso che le PMI siano obbligate ad applicare più soluzioni diverse, laddove le imprese più grandi ne utilizzano una sola.

4.1.6.1

La Commissione prevede diverse iniziative per sostenere le PMI che ricorrono all'e-business. Il Comitato sostiene tali azioni e vorrebbe incoraggiare la Commissione ad aggiungere o potenziare iniziative che rispondano alle esigenze specifiche delle PMI in termini di software e standard adeguati.

4.1.7

Il CESE vorrebbe anche richiamare l'attenzione sulla necessità di stimolare l'interesse delle PMI ad acquisire familiarità con le tecniche di partecipazione all'e-business. Dato che tale settore, insieme a quello del commercio elettronico è in rapida trasformazione, sarebbe opportuno esaminare la possibilità di fornire uno stimolo alle PMI per quanto riguarda la formazione continua.

4.1.7.1

Ciò rientra pienamente nelle raccomandazioni espresse dal Comitato nel recente parere sull'apprendimento permanente (5), in cui si raccomanda di rafforzare i programmi di formazione continua rivolti ai cittadini in situazione di attività e si stabilisce un collegamento immediato tra tali programmi e la realizzazione di un'economia basata sulla conoscenza. In tale contesto il CESE sottolinea l'importanza particolare di dare alle PMI la possibilità di avere accesso al programma.

5.   Osservazioni specifiche

5.1   Piattaforme commerciali elettroniche tra imprese

5.1.1

Il gruppo di esperti, nella relazione finale, ha tracciato una distinzione tra le diverse forme di piattaforme commerciali. Il Comitato condivide l'osservazione secondo cui non sarebbe appropriato incentrare l'azione soltanto sui mercati elettronici dato che esistono molti modi per partecipare alla società dell'e-business. Aziende diverse hanno esigenze diverse e diversi principi commerciali. Come osserva il gruppo di esperti, dato che la maggior parte dei problemi per le PMI sono legati ai mercati elettronici, e in particolare alle aste inverse, è a questa forma specifica di piattaforma commerciale tra imprese che si è dedicata la più grande attenzione.

5.1.2

Tuttavia, in questa fase, il Comitato vorrebbe anche richiamare l'attenzione sull'attuazione in corso, a livello delle legislazioni nazionali, delle due direttive sugli appalti pubblici che rendono possibili nuovi metodi per indire gare d'appalto elettroniche. Anche se tale attuazione presenta indubbiamente delle differenze a seconda dei paesi, è ovviamente molto importante per le imprese il fatto che tramite gli appalti pubblici venga incoraggiato l'impiego di nuovi mezzi elettronici. La Commissione ha anche lanciato un «piano d'azione per l'applicazione del quadro giuridico in materia di appalti pubblici anche a quelli realizzati per via elettronica», il quale svolge un ruolo importante nell'avvicinare le PMI all'e-business.

5.1.3

Il Comitato concorda con l'affermazione secondo cui i mercati elettronici hanno grandi potenzialità specifiche che sarebbe saggio sostenere, e per questo accoglie con favore la comunicazione. Esso ritiene tuttavia che la mancanza di fiducia, per quanto importante, non sia l'unica ragione in grado di spiegare le riserve delle PMI nei confronti dei mercati elettronici, o anche verso il più generale concetto di piattaforme commerciali elettroniche tra imprese.

5.1.3.1

Come afferma il gruppo di esperti, la politica comunitaria delle imprese può svolgere un ruolo utile nell'assistere le PMI ad adeguarsi alle nuove sfide poste dalle piattaforme commerciali su Internet favorendo la trasparenza, l'interoperabilità e la correttezza dei mercati; dal canto loro i poteri pubblici non dovrebbero promuovere forme specifiche di commercio elettronico, bensì restare neutrali per quanto concerne i diversi canali di vendita e le diverse funzioni a livello delle piattaforme commerciali su Internet. È altresì stata individuata la necessità di avviare nuove azioni per favorire in particolare la sensibilizzazione dei cittadini, la trasparenza dei mercati, l'adozione di standard comuni (normalizzazione) e la fiducia.

5.1.3.2

In generale le piattaforme commerciali tra imprese devono essere alimentate da informazioni provenienti dalle PMI. Quanto più queste piattaforme sono avanzate, tanto più necessari risultano gli standard. Orbene, tali standard sono ancora lungi dall'essere completati e, anche una volta che lo saranno, per poterli utilizzare le PMI dovranno disporre di un software adeguato.

5.1.3.3

La mancanza di standard non è soltanto una questione tecnica, ma riguarda anche l'interfaccia uomo-macchina. Se si considera la quantità di piattaforme commerciali esistenti, e vi si aggiungono le complessità inerenti al multilinguismo, la riluttanza delle PMI può risultare comprensibile. Questo aspetto deve essere esaminato in modo approfondito dagli organismi di normalizzazione, come pure dalla Commissione, specialmente se si desidera promuovere il commercio transfrontaliero. Ciò vale anche per la standardizzazione delle classificazioni e delle definizioni dei prodotti e dei servizi: in tale campo il Comitato approva i lavori attualmente in corso nel quadro del CEN/ISSS.

5.1.3.4

Un altro elemento che in una certa misura, ostacola la partecipazione delle PMI alle aste elettroniche e ad altri mercati elettronici consiste nelle dimensioni dell'offerta: le PMI hanno infatti un potenziale limitato per quanto riguarda la fornitura di grandi quantità. Di questa difficoltà si dovrebbe tenere conto, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici.

5.1.3.5

Altre difficoltà che potrebbero impedire l'utilizzo delle piattaforme commerciali su Internet sono da ricondurre alle differenze esistenti tra gli Stati membri, sia a livello delle legislazioni nazionali sia a quello dell'attuazione delle direttive UE. Va segnalato come elemento negativo il fatto che molte direttive consentono varie opzioni a livello nazionale per quanto riguarda l'armonizzazione: il caso delle firme elettroniche (e-signatures) costituisce un esempio di particolare rilievo. Il Comitato accoglie dunque con favore e sostiene fermamente l'iniziativa della Commissione di procedere ad un'analisi della legislazione in vigore.

5.2   Mercati elettronici, comprese le aste elettroniche

5.2.1

Le diverse piattaforme commerciali su Internet tra imprese possono essere utilizzate con diversi fini. Anche se lo scopo principale dei mercati elettronici è di massima quello di promuovere «il prezzo più basso», in molti casi non è questo il fattore decisivo: altrettanto, se non più importanti, sono la puntualità nelle consegne, i costi del servizio e i costi di personalizzazione dei prodotti. Poiché è difficile tenere conto di questi fattori in mercati elettronici più o meno automatizzati questo potrebbe spiegare, almeno in parte, la diffusione relativamente lenta delle versioni più automatizzate di questi ultimi.

5.2.2

Le PMI spesso non basano la loro competitività soltanto sul «prezzo più basso», ma anche sulla flessibilità e sulla possibilità di personalizzazione dei loro prodotti: per esse, inoltre, le relazioni personali sono importanti. Quindi, il ricorso ai mercati elettronici rappresenta una nuova «cultura aziendale» alla quale le PMI non sempre sono adeguate. Così ad esempio esse potrebbero essere spaventate dall'anonimità di Internet o avere altre ragioni di ordine psicologico in grado di spiegare la loro riluttanza nell'utilizzare i mercati elettronici più avanzati: i codici di condotta dovrebbero quindi prendere in considerazione tali elementi.

5.2.3

Nella discussione sulle regole di concorrenza per i mercati elettronici tra imprese si menziona tra le altre la preoccupazione che i cosiddetti «effetti di rete» possano tradursi in una posizione dominante dell'operatore di rete. La misura in cui una tale ipotesi è preoccupante è per lo meno opinabile, nella maggior parte dei casi, infatti, il rischio di abuso di posizione dominante, risulta alquanto limitato. Tuttavia il Comitato approva la proposta della Commissione di seguire la questione, al fine di individuare i possibili abusi derivanti da un forte potere nel mercato; il Comitato si oppone però con decisione all'idea di introdurre regolamenti specifici in materia per i mercati elettronici. La regolamentazione dei mercati elettronici dovrà, per quanto possibile, essere equivalente alle norme che disciplinano i mercati tradizionali: norme e direttive devono essere neutrali rispetto alla tecnologia e ai tipi di meccanismi utilizzati per la prestazione dei servizi.

5.3   Fiducia

5.3.1

Il Comitato sostiene la Commissione nell'incoraggiare le parti interessate a concordare o rivedere i codici di condotta; inoltre intende sostenere la proposta, formulata dal gruppo di esperti, che prevede di ricorrere a questo fine ad una lista di controllo (check list).

5.3.2

La Commissione osserva nella comunicazione (pag. 4) che numerose imprese «possono avere difficoltà a distinguere tra uno spostamento di potere nel mercato — spostamento che va accettato per ragioni economiche — e le pratiche sleali che non rispettano le disposizioni normative o i codici di condotta.» Quando vengono introdotti nuovi modelli aziendali, spesso i mercati necessitano di un certo tempo per adeguarsi. L'osservazione della Commissione è senz'altro valida, e ci si dovrebbe dunque impegnare di più per spiegare i nuovi meccanismi del mercato.

5.3.3

Per quanto alcuni fornitori possano avere un atteggiamento negativo nei confronti delle aste elettroniche inverse, queste costituiscono di fatto uno strumento di grandi potenzialità per quanto concerne i prodotti di base (vale a dire, prodotti definiti in modo molto preciso, con un basso contenuto di servizi e un margine molto ridotto di sfruttamento della marca). Il Comitato concorda però con la Commissione sulla necessità di imporre regole rigorose per questo tipo di aste, siano esse elettroniche oppure basate su altri supporti.

5.3.4

Il concetto di «fiducia» ha diverse dimensioni:

fiducia nei «mercati» in generale, cioè nel fatto che siano vantaggiosi per l'azienda,

fiducia in un mercato specifico, considerato come il «migliore» per gli obiettivi dell'impresa,

fiducia nel fatto che non vi siano «clausole scritte in piccolo» (regole nascoste),

fiducia nelle regole del mercato, e nel fatto che tali regole siano seguite da tutti i partecipanti,

fiducia nella tecnologia di supporto, compresa quella relativa alla sicurezza,

fiducia nella possibilità di accedere ad informazioni pertinenti sull'acquirente o sul venditore,

fiducia nel fatto che saranno le dimensioni rilevanti a determinare il risultato.

Tutte queste, dimensioni della fiducia, e anche altre, dovrebbero essere prese in considerazione.

5.4

In sintesi, il Comitato non dissente dalle conclusioni della comunicazione su nessun punto cruciale. Giudica tuttavia essenziale sottolineare il fatto che anche se la promozione della fiducia può essere un passo importante, se non addirittura necessario, per promuovere l'impiego delle piattaforme commerciali elettroniche tra imprese, e specificamente i mercati elettronici, esso è tuttavia lungi dal costituire l'unico passo richiesto: altri fattori importanti a questo fine sono l'esistenza di standard, la disponibilità di software adeguato, la sensibilizzazione dei cittadini, la legislazione nazionale e quella dell'UE.

Bruxelles, 6 aprile 2005.

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Final Report of the Expert Group on B2B Internet trading platforms (N.d.T: documento disponibile solo in inglese).

http://europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/b2b/wshop/fin-report.pdf

(2)  GU C 169 del 16.6.1999.

(3)  GU C 80 del 3.4.2002.

(4)  GU C 108 del 30.4.2004.

(5)  GU C 133 del 6.6.2003.


Top