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Document 32022R2036

Regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/23/2022/REV/1

GU L 275 del 25.10.2022, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2036/oj

25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/2036 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), hanno modificato il quadro di risoluzione dell’Unione per gli enti creditizi e le imprese di investimento intervenendo sul regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), sul regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), rispettivamente. Tali modifiche erano necessarie per attuare nell’Unione la lista internazionale delle «condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC)», pubblicata dal Consiglio per la stabilità finanziaria il 9 novembre 2015 («norma TLAC») nei confronti delle banche a rilevanza sistemica a livello globale, a cui si fa riferimento nel quadro dell’Unione come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e per migliorare l’applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) nei confronti di tutte le banche. Il quadro di risoluzione dell’Unione per le banche riveduto dovrebbe risultare più consono a garantire che l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione delle banche avvengano con mezzi privati qualora la banca non sia più sostenibile dal punto di vista finanziario e sia quindi sottoposta a risoluzione.

(2)

A norma dell’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, i G-SII) la cui strategia di risoluzione permette di assoggettare a risoluzione più di un’entità del gruppo («strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo» o «strategia di risoluzione a MPE») sono tenuti a calcolare il requisito di fondi propri e passività ammissibili basato sul rischio muovendo dall’ipotesi teorica che sia assoggettata a risoluzione una sola entità del gruppo alla quale siano trasferite le perdite e il fabbisogno di ricapitalizzazione di tutte le filiazioni del gruppo («strategia di risoluzione a punto di avvio unico» o «strategia di risoluzione a SPE»). Un requisito analogo è previsto all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, in relazione al requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che può essere imposto dalle autorità di risoluzione a norma del paragrafo 3 di tale articolo. In conformità della norma TLAC, tali calcoli dovrebbero considerare tutte le entità di paesi terzi facenti parte del G-SII che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione.

(3)

Conformemente all’articolo 45 nonies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE e in linea con la norma TLAC, la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili del G-SII con strategia di risoluzione a MPE non deve essere inferiore al requisito teorico dello stesso gruppo in una strategia di risoluzione a SPE. Al fine di allineare le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 a quelle della direttiva 2014/59/UE, e di provvedere a che le autorità di risoluzione agiscano sempre in conformità di tale direttiva e tengano conto sia dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili imposti dal regolamento (UE) n. 575/2013 sia degli eventuali requisiti aggiuntivi di fondi propri e passività ammissibili determinati a norma dell’articolo 45 quinquies della direttiva 2014/59/UE, è opportuno che l’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 sia modificato e l’articolo 92 bis, paragrafo 3, di tale regolamento sia soppresso. Non dovrebbe risultarne preclusa la possibilità delle autorità di risoluzione di valutare inopportuno o incompatibile con la strategia di risoluzione del G-SII qualsiasi adeguamento volto a ridurre al minimo o eliminare la differenza tra la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili del gruppo G-SII con strategia di risoluzione a MPE e il requisito teorico dello stesso gruppo in una strategia di risoluzione a SPE, qualora la prima risulti superiore al secondo. Per garantire la coerenza tra l’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e l’articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, il calcolo di cui all’articolo 45 nonies, paragrafo 2, di tale direttiva dovrebbe tenere conto anche di tutte le entità di paesi terzi facenti parte di un G-SII che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione.

(4)

A norma dell’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, per le filiazioni significative di G-SII non UE che non sono entità soggette a risoluzione è possibile soddisfare il requisito di fondi propri e passività ammissibili anche, tra l’altro, con strumenti di passività ammissibili. I criteri applicabili agli strumenti di passività ammissibili, stabiliti all’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere c), k), l) e m), del regolamento (UE) n. 575/2013 presuppongono tuttavia che l’emittente sia un’entità soggetta a risoluzione. È opportuno provvedere a che tali filiazioni significative possano emettere strumenti di debito rispondenti a tutti i criteri di ammissibilità, così come previsto inizialmente.

(5)

Conformemente all’articolo 72 sexies, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, per l’autorità di risoluzione è possibile autorizzare il G-SII con strategia di risoluzione a MPE a dedurre determinati strumenti di fondi propri e passività ammissibili delle filiazioni non appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione che sono da esso detenuti deducendo l’importo inferiore risultante dall’adeguamento specificato dall’autorità di risoluzione. In tal caso, l’articolo 72 sexies, paragrafo 4, secondo comma, dello stesso regolamento prevede che la differenza tra l’importo risultante dall’adeguamento e l’importo originario sia detratta dalla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle filiazioni interessate. In conformità della norma TLAC è opportuno che il metodo esposto consideri i requisiti di fondi propri e passività ammissibili basati sul rischio come pure non basati sul rischio della filiazione interessata. È opportuno parimenti disporre l’applicabilità di tale metodo a tutte le filiazioni di paesi terzi facenti parte del G-SII, a condizione che siano soggette a un regime di risoluzione che, secondo la pertinente autorità di risoluzione dell’Unione, è giuridicamente vincolante e attua norme concordate a livello internazionale, più in particolare il documento del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) «Caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari», pubblicato nell’ottobre 2011, e la norma TLAC.

(6)

La direttiva (UE) 2019/879 ha modificato la direttiva 2014/59/UE per introdurre norme specifiche sulla sottoscrizione indiretta delle risorse ammissibili per l’MREL interno, ossia dei fondi propri e delle passività che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, nei gruppi soggetti a risoluzione. Al fine di rendere operative tali regole e per assicurarne che tale sottoscrizione indiretta sia effettuata su basi di solidità prudenziale, l’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), ha ricevuto, a norma dell’articolo 45 septies, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, l’incarico di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per indicare i metodi da seguire per tale sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili. Tuttavia, come sottolineato dall’ABE in una lettera alla Commissione datata 25 gennaio 2021, si palesavano diverse incongruenze tra le condizioni per la delega previste nella direttiva 2014/59/UE e le vigenti norme prudenziali del regolamento (UE) n. 575/2013, incongruenze che non consentivano l’applicazione del trattamento prudenziale necessario per adempiere il mandato così come previsto inizialmente. Più precisamente l’ABE ha rilevato che il regolamento (UE) n. 575/2013 non consentiva la deduzione delle risorse ammissibili per l’MREL interno e, quindi, neanche l’applicazione di un’idonea ponderazione del rischio in tutti i casi rientranti nel mandato della direttiva 2014/59/UE. Problemi analoghi erano riscontrabili circa il requisito di coefficiente di leva finanziaria previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013. Dati i vincoli giuridici menzionati, è opportuno integrare direttamente nel regolamento (UE) n. 575/2013 il metodo messo a punto dall’ABE. Altrettanto opportuno è pertanto sopprimere l’articolo 45 septies, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE.

(7)

Nella sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili per l’MREL interno da parte delle entità soggette a risoluzione in conformità del quadro di risoluzione dell’Unione per le banche riveduto, è opportuno imporre alle entità intermedie di dedurre l’integralità delle risorse ammissibili per l’MREL interno da esse detenute ed emesse dalle entità che non sono entità soggette a risoluzione e che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione. È così assicurato il corretto funzionamento dei meccanismi interni di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione nell’ambito del gruppo, così come è evitato il doppio conteggio delle risorse di tali entità ammissibili per l’MREL interno ai fini del soddisfacimento del proprio MREL interno da parte dell’entità intermedia. Senza queste deduzioni, la corretta attuazione della strategia di risoluzione prescelta potrebbe essere compromessa, in quanto l’entità intermedia potrebbe sfruttare fino a esaurimento non soltanto la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione propria ma anche quella di altre entità che non sono entità soggette a risoluzione e che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, prima che venga meno la sostenibilità economica dell’entità intermedia o di tali altre entità. Per assicurare che l’obbligo di deduzione sia allineato all’ambito di applicazione delle entità che possono essere utilizzate dall’entità soggetta a risoluzione per la sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili per l’MREL interno, e per evitare l’arbitraggio regolamentare, le entità intermedie dovrebbero dedurre le risorse ammissibili per l’MREL interno da esse detenute ed emesse da tutte le entità appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione e che possono essere soggette al soddisfacimento dell’MREL interno, e non solo le risorse da esse detenute ed emesse dalle loro filiazioni. Gli stessi obblighi dovrebbero applicarsi in caso di emissione indiretta di risorse ammissibili ai fini del soddisfacimento del requisito di fondi propri e passività ammissibili per filiazioni significative di G-SII non UE di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ove opportuno.

(8)

Affinché il regime di deduzione rimanga proporzionato, le entità intermedie dovrebbero poter scegliere la combinazione di strumenti, consistenti in fondi propri o passività ammissibili, con cui finanziare l’acquisto della proprietà delle risorse ammissibili per l’MREL interno. Ciò consentirebbe alle entità intermedie di evitare completamente qualsiasi deduzione dai fondi propri emettendo sufficienti passività ammissibili. Le deduzioni dovrebbero pertanto essere applicate in primo luogo agli elementi di passività ammissibili delle entità intermedie. Laddove l’entità intermedia sia tenuta a soddisfare l’MREL interno a norma della direttiva 2014/59/UE su base individuale, le deduzioni dovrebbero essere applicate alle passività ammissibili che rispondono alle condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, della medesima direttiva. Qualora l’importo da dedurre sia superiore all’importo degli elementi di passività ammissibili delle entità intermedie, l’importo residuo dovrebbe essere dedotto dai loro elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, a partire dagli elementi di classe 2 in conformità dell’articolo 66, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. In tal caso, è necessario che le deduzioni corrispondenti all’importo residuo siano applicate anche nel calcolare i fondi propri ai fini dei requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Diversamente, i coefficienti di solvibilità delle entità intermedie che hanno emesso fondi propri, anziché passività ammissibili, per finanziare l’acquisto della proprietà delle risorse ammissibili per l’MREL interno possono essere sovrastimati. Inoltre, mantenendo l’allineamento, a fini prudenziali e di risoluzione, del trattamento delle risorse ammissibili per l’MREL interno detenute, si evitano complicazioni inutili e gravose, in quanto gli enti sarebbero in grado di continuare a calcolare, segnalare e pubblicare, a fini prudenziali e di risoluzione, un unico importo complessivo dell’esposizione al rischio e un’unica misura dell’esposizione complessiva. È opportuno modificare di conseguenza l’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(9)

Per rafforzare ulteriormente la proporzionalità del regime di deduzione, quest’ultimo non dovrebbe essere applicabile nei casi eccezionali in cui, a norma dell’articolo 45 septies, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, l’MREL interno è applicato unicamente su base consolidata per quanto riguarda le risorse ammissibili dell’MREL interno detenute ed emesse dalle entità incluse nel perimetro di consolidamento. La stessa eccezione dovrebbe applicarsi qualora il requisito di fondi propri e passività ammissibili per le filiazioni significative dei G-SII non UE di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 sia soddisfatto su base consolidata, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 bis, di tale regolamento.

(10)

La sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili per l’MREL interno dovrebbe assicurare che, quando la filiazione raggiunge il punto di insostenibilità economica, le perdite siano trasferite effettivamente all’entità soggetta a risoluzione, la quale effettivamente ricapitalizzi la filiazione. L’entità intermedia non dovrebbe quindi assorbire le perdite interessate, in quanto dovrebbe servire puramente da veicolo attraverso il quale tali perdite sono trasferite all’entità soggetta a risoluzione. Di conseguenza, affinché il risultato della sottoscrizione indiretta equivalga a quello di una sottoscrizione diretta integrale, così come previsto dal mandato conferito con l’articolo 45 septies, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, ai fini del calcolo dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio dell’entità intermedia, i fattori di ponderazione del rischio non dovrebbero essere applicati alle esposizioni dedotte ai sensi del nuovo regime di deduzione da introdursi nell’articolo 72 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013. Analogamente, tali esposizioni dovrebbero essere escluse dal calcolo della misura dell’esposizione complessiva dell’entità intermedia. Il trattamento consistente nella mancata applicazione di fattori di ponderazione del rischio e di esclusione di tali esposizioni dalla misura dell’esposizione complessiva dovrebbe essere strettamente limitato alle esposizioni che sono dedotte conformemente al nuovo regime di deduzione da introdursi nell’articolo 72 sexies di tale regolamento ai fini dell’attivazione del metodo della sottoscrizione indiretta delle risorse ammissibili per l’MREL interno.

(11)

I modelli per l’informativa al pubblico in merito alle informazioni armonizzate sul MREL e sul requisito di fondi propri e passività ammissibili per le filiazioni significative di G-SII non UE di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione (12) dovrebbero essere modificati per riflettere il nuovo regime di deduzione per le risorse ammissibili per l’MREL interno. I modelli per l’informativa dovrebbero essere altresì modificati in modo da includere l’importo complessivo dell’esposizione al rischio e la misura dell’esposizione complessiva che le entità intermedie avrebbero se non avessero escluso le esposizioni dedotte nel quadro del nuovo regime di deduzione.

(12)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la completa armonizzazione del trattamento prudenziale delle risorse delle entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione ammissibili per l’MREL interno detenute dalle entità intermedie e la revisione mirata dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII e per le filiazioni significative dei G-SII non UE, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo della portata dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

Al fine di valutare debitamente le potenziali conseguenze indesiderate della sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili per l’MREL interno, nuovo regime di deduzione compreso, e di garantire un trattamento proporzionato e condizioni di parità per i diversi tipi di strutture dei gruppi bancari, in particolare gli enti che hanno un’impresa operativa tra la società di partecipazione e le sue filiazioni, e per le entità il cui piano di risoluzione prevede la loro liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza in caso di dissesto, la Commissione dovrebbe riesaminare quanto prima l’attuazione della sottoscrizione indiretta delle risorse ammissibili per l’MREL interno da parte dei diversi tipi di strutture dei gruppi bancari. La Commissione dovrebbe debitamente valutare possibili soluzioni strutturali a eventuali questioni identificate, come estendere la possibilità per le entità che non sono entità di risoluzione di soddisfare i rispettivi MREL su base consolidata. La proposta legislativa di accompagnamento che la Commissione potrebbe adottare dovrebbe tenere in debita considerazione la data di applicazione del trattamento specifico della sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili per l’MREL interno, in modo da consentirne l’attuazione prima che l’articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 sia applicabile. Tale proposta legislativa dovrebbe essere di preferenza una proposta specifica.

(14)

Al fine di dare agli enti tempo sufficiente per l’attuazione del trattamento specifico della sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili per l’MREL interno, nuovo regime di deduzione compreso, e ai mercati la possibilità di assimilare emissioni supplementari delle risorse ammissibili per l’MREL interno, se necessario, è opportuno che le relative disposizioni si applichino il 1o gennaio 2024, in linea con il termine per soddisfare l’MREL.

(15)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, è inserito il punto seguente:

«130 bis)

“pertinente autorità del paese terzo”, l’autorità competente di un paese terzo quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 90, della direttiva 2014/59/UE;»;

2)

l’articolo 12 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 12 bis

Calcolo consolidato per i G-SII con più entità soggette a risoluzione

Nel caso in cui almeno due soggetti G-SII facenti parte dello stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione o entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione, l’ente impresa madre nell’UE del G-SII calcola l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all’articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a):

a)

per ciascuna entità soggetta a risoluzione o entità di un paese terzo che sarebbe un’entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell’Unione;

b)

per l’ente impresa madre dell’UE come se fosse l’unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.

Il calcolo di cui alla lettera b) del primo comma è effettuato sulla base della situazione consolidata dell’ente impresa madre dell’UE.

Le autorità di risoluzione agiscono in conformità dell’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, e dell’articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.»;

3)

all’articolo 49, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Il presente paragrafo non si applica alle deduzioni previste all’articolo 72 sexies, paragrafo 5.»;

4)

all’articolo 72 ter, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini dell’articolo 92 ter, i riferimenti all’entità soggetta a risoluzione alle lettere c), k), l) e m), del primo comma del presente paragrafo s’intendono anche fatti a un ente che è una filiazione significativa di un G-SII non UE.»;

5)

l’articolo 72 sexies è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Quando un ente impresa madre nell’UE o un ente impresa madre in uno Stato membro che è soggetto all’articolo 92 bis detiene direttamente, indirettamente o sinteticamente strumenti di fondi propri o strumenti di passività ammissibili di una o più filiazioni che non appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell’ente impresa madre, l’autorità di risoluzione di tale ente impresa madre, previa debita considerazione del parere delle autorità di risoluzione o delle pertinenti autorità di paesi terzi delle filiazioni interessate, può autorizzare l’ente impresa madre a detrarre tali partecipazioni deducendo un importo inferiore specificato dall’autorità di risoluzione di tale ente impresa madre. Il predetto importo adeguato deve essere almeno pari all’importo (m) calcolato come segue:

 

mi = max{0; OPi + LPi – max{0; β · [Oi + Li – max{ri · aRWAi; wi · aLREi}]}}

dove:

i

=

l’indice che individua la filiazione;

OPi

=

l’importo degli strumenti di fondi propri emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall’ente impresa madre;

LPi

=

l’importo degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione “i” e detenuti dall’ente impresa madre;

β

=

percentuale degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione “i” e detenuti dall’impresa madre, calcolata come segue:

Formula
;

Oi

=

l’importo dei fondi propri della filiazione “i”, senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;

Li

=

l’importo delle passività ammissibili della filiazione “i”, senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;

ri

=

il rapporto applicabile alla filiazione “i” a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell’articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, o, per le filiazioni di paesi terzi, un requisito di risoluzione equivalente applicabile alla filiazione «i» nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri o passività ammissibili ai sensi del presente regolamento;

aRWAi

=

l’importo complessivo dell’esposizione al rischio del soggetto G-SII “i” calcolato in conformità dell’articolo 92, paragrafo 3, tenendo conto degli adeguamenti di cui all’articolo 12 bis o, per le filiazioni di paesi terzi, calcolato in conformità delle regolamentazioni locali applicabili;

wi

=

il rapporto applicabile alla filiazione “i” a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell’articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, o, per le filiazioni di paesi terzi, un requisito di risoluzione equivalente applicabile alla filiazione «i» nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri o passività ammissibili ai sensi del presente regolamento;

aLREi

=

la misura dell’esposizione complessiva del soggetto G-SII “i” calcolata in conformità dell’articolo 429, paragrafo 4, o, per le filiazioni di paesi terzi, in conformità delle regolamentazioni locali applicabili.

Qualora l’ente impresa madre sia autorizzato a dedurre l’importo adeguato in conformità del primo comma, la differenza tra l’importo degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui al primo comma e l’importo adeguato è dedotta dalla filiazione.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Gli enti e i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE deducono dagli elementi di passività ammissibili gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili da essi detenuti laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili sono detenuti da un ente o da un’entità che non è un’entità soggetta a risoluzione bensì una filiazione di un’entità soggetta a risoluzione o di un’entità di un paese terzo che sarebbe un’entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell’Unione;

b)

l’ente o l’entità di cui alla lettera a) è tenuto a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 92 ter del presente regolamento o all’articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE;

c)

gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti dall’ente o dall’entità di cui alla lettera a) sono stati emessi da un ente o da un’entità di cui all’articolo 92 ter, paragrafo 1, del presente regolamento o all’articolo 45 septies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE che non è un’entità soggetta a risoluzione e che appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione cui appartiene l’ente o l’entità di cui alla lettera a).

In deroga al primo comma, gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti non sono dedotti se l’ente o l’entità di cui alla lettera a) del primo comma è tenuto a soddisfare il requisito di cui alla lettera b) del primo comma su base consolidata e l’ente o l’entità di cui alla lettera c) è incluso nel consolidamento dell’ente o dell’entità di cui alla lettera a) del primo comma conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2.

Ai fini del presente paragrafo il riferimento agli elementi di passività ammissibili è inteso fatto a uno degli elementi seguenti:

a)

elementi di passività ammissibili tenuti in considerazione ai fini del soddisfacimento del requisito stabilito all’articolo 92 ter;

b)

passività che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE.

Ai fini del presente paragrafo il riferimento agli strumenti di fondi propri e agli strumenti di passività ammissibili è inteso fatto a uno degli strumenti seguenti:

a)

strumenti di fondi propri e strumenti di passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 92 ter, paragrafi 2 e 3;

b)

fondi propri e passività che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.»;

6)

all’articolo 92 bis, il paragrafo 3 è soppresso;

7)

all’articolo 113, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si applicano, conformemente alle disposizioni della sezione 2, fattori di ponderazione del rischio a tutte le esposizioni, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma. L’applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l’esposizione è classificata e, conformemente a quanto specificato alla sezione 2, della relativa qualità creditizia. La qualità creditizia può essere determinata con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle ECAI o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all’esportazione, conformemente alla sezione 3.»;

8)

all’articolo 151, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di credito delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizione di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettere da a) a e), e lettera g), sono calcolati conformemente alla sottosezione 2, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.»;

9)

all’articolo 429 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«q)

le esposizioni soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.»;

10)

nella parte 10, titolo I, capo 1, sezione 3, è inserita la sottosezione seguente:

«Sottosezione 3 bis

Deduzioni da elementi di passività ammissibili

Articolo 477 bis

Deduzioni da elementi di passività ammissibili

1.   In deroga all’articolo 72 sexies, paragrafo 4, e fino al 31 dicembre 2024, l’autorità di risoluzione di un ente impresa madre, previa debita considerazione del parere delle autorità di risoluzione o delle pertinenti autorità di paesi terzi delle filiazioni interessate, può autorizzare che l’importo corretto mi sia calcolato utilizzando la seguente definizione di ri e wi:

ri

=

il requisito patrimoniale complessivo basato sul rischio applicabile alla filiazione “i” nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri ai sensi del presente regolamento;

wi

=

il requisito patrimoniale complessivo di classe 1 non basato sul rischio applicabile alla filiazione “i” nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati capitale di classe 1 ai sensi del presente regolamento.

2.   L’autorità di risoluzione può concedere l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 se la filiazione è stabilita in un paese terzo che non dispone ancora di un regime di risoluzione applicabile a livello locale se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a)

non vi sono impedimenti di fatto o di diritto attuali o previsti che ostacolino il rapido trasferimento di attività dalla filiazione all’ente impresa madre;

b)

la pertinente autorità del paese terzo della filiazione ha fornito all’autorità di risoluzione dell’ente impresa madre un parere secondo cui attività pari all’importo che la filiazione deve dedurre conformemente all’articolo 72 sexies, paragrafo 4, secondo comma, potrebbero essere trasferite dalla filiazione all’ente impresa madre.».

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2014/59/UE

La direttiva 2014/59/UE è così modificata:

1)

all’articolo 45 quinquies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Ai fini dell’articolo 45 nonies, paragrafo 2, se più soggetti G-SII facenti parte dello stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione o entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione, le autorità di risoluzione competenti calcolano l’importo di cui al paragrafo 3 del presente articolo:

a)

per ciascuna entità soggetta a risoluzione o entità di un paese terzo che sarebbe un’entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell’Unione;

b)

per l’impresa madre nell’Unione come se fosse l’unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.»;

2)

All’articolo 45 septies, il paragrafo 6 è soppresso;

3)

All’articolo 45 nonies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se più soggetti G-SII facenti parte dello stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione o entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione, le autorità di risoluzione di cui al paragrafo 1 discutono e, ove opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del G-SII, convengono sull’applicazione dell’articolo 72 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 e su ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva e all’articolo 12 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione o le entità di paesi terzi e la somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all’articolo 12 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Tale adeguamento può essere applicato alle condizioni seguenti:

a)

l’adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell’esposizione al rischio tra gli Stati membri o i paesi terzi interessati adeguando il livello del requisito;

b)

l’adeguamento non è applicato per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.

La somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva e all’articolo 12 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione o le entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione non è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all’articolo 12 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.»;

4)

all’articolo 129 è aggiunto il comma seguente:

«Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione riesamina l’impatto della sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili in termini di condizioni di parità tra i diversi tipi di strutture dei gruppi bancari, compresi i casi in cui i gruppi abbiano una società operativa tra la società di partecipazione designata come entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni. La Commissione valuta in particolare:

a)

la possibilità di consentire alle entità che non sono entità soggette a risoluzione di soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili su base consolidata;

b)

il trattamento, ai sensi delle norme che disciplinano il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, delle entità il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidate con procedura ordinaria di insolvenza;

c)

l’opportunità di limitare l’importo delle deduzioni prescritte ai sensi dell’articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

La Commissione presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa, tenendo conto della data di applicazione dell’articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.»

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 2, punti 1 e 3, entro il 15 novembre 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento al presente regolamento o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dall’articolo 2, punti 1 e 3, del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 novembre 2022.

Tuttavia, l’articolo 1, punto 3, punto 5, lettera b), e punti 7, 8 e 9, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 19 ottobre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU C 122 del 17.3.2022, pag. 33.

(2)  GU C 152 del 6.4.2022, pag. 111.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2022.

(4)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 226).

(6)  Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

(7)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(9)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(10)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(11)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione, del 23 aprile 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l’informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 168 del 12.5.2021, pag. 1).


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