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Document 32022R0516

    Regolamento delegato (UE) 2022/516 della Commissione del 26 ottobre 2021 che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

    C/2021/7538

    GU L 104 del 1.4.2022, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/516/oj

    1.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 104/51


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/516 DELLA COMMISSIONE

    del 26 ottobre 2021

    che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio (1), dell’11 giugno 2007, relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, in particolare l’articolo 24, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 708/2007 istituisce un quadro volto a disciplinare le pratiche di acquacoltura connesse a specie esotiche e localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l’eventuale impatto di tali specie e di ogni altra specie non bersaglio ad esse associata sugli habitat acquatici.

    (2)

    L’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 elenca le specie che sono comunemente usate in acquacoltura da molto tempo in alcune parti dell’Unione e che beneficiano pertanto di un trattamento differenziato che ne agevola lo sviluppo senza alcun onere amministrativo supplementare, come previsto all’articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento.

    (3)

    Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di aggiungere specie all’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Le modalità di applicazione dei requisiti necessari per l’aggiunta di specie all’allegato IV sono specificate nel regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione (2).

    (4)

    La Grecia ha chiesto di aggiungere la specie «orata del Giappone» (Pagrus major), nota anche come pagro del Giappone, all’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 conformemente alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 535/2008, in particolare l’articolo 3. Uno studio presentato insieme alla richiesta ha concluso che questa specie è stata usata per molto tempo nell’acquacoltura greca senza effetti negativi. Dopo aver valutato tale richiesta, la Commissione ha concluso che essa è giustificata e comprovata da tutte le informazioni richieste.

    (5)

    La modifica dell’allegato IV a seguito della richiesta della Grecia offre l’opportunità di effettuare degli adeguamenti della terminologia ivi utilizzata. Il nome latino dello storione danubiano (Acipenser gueldenstaedtii) è stato scritto in modo errato e deve essere sostituito dal nome corretto. È inoltre opportuno aggiornare il nome latino della carpa testa grossa da Aristichthys nobilis a Hypophthalmichthys nobilis.

    (6)

    Per motivi di chiarezza una nota a piè di pagina aggiunta all’allegato IV precisa che gli ibridi delle specie ivi elencate non beneficiano automaticamente del trattamento differenziato concesso alle specie elencate. Per beneficiare di tale trattamento occorre seguire la procedura riguardante l’aggiunta di specie all’allegato.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 è così modificato:

    (1)

    nella PARTE A – Generale è aggiunta la specie seguente: Pagrus major, Orata del Giappone, nota anche come pagro del Giappone;

    (2)

    il nome latino della specie Acipenser gueldenstaedti è sostituito da Acipenser gueldenstaedtii;

    (3)

    il nome latino della specie Aristichthys nobilis è sostituito da Hypophthalmichthys nobilis;

    (4)

    al titolo dell’allegato IV è aggiunta una nota a piè di pagina con il testo seguente: «Gli ibridi delle specie incluse nel presente allegato non devono essere considerati parte del presente elenco.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (GU L 156 del 14.6. 2008, pag. 6).


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