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Document 32020R1818

Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione del 17 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi

C/2020/4757

GU L 406 del 3.12.2020, p. 17–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1818/oj

3.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 406/17


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1818 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2020

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l’articolo 19 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di Parigi, adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvato dall’Unione il 5 ottobre 2016 (2) (di seguito «l’accordo di Parigi»), mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi di investimenti coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

(2)

L’11 dicembre 2019 la Commissione ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Il Green Deal europeo» (3). Il Green Deal europeo costituisce una nuova strategia di crescita il cui obiettivo è quello di trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. L’attuazione del Green Deal europeo prevede che siano dati segnali chiari nel lungo periodo agli investitori per evitare gli attivi non recuperabili e per raccogliere finanziamenti sostenibili.

(3)

Il regolamento (UE) 2016/1011 introduce gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi. La metodologia di detti indici di riferimento si basa sugli impegni assunti con l’accordo di Parigi. È necessario specificare le norme minime applicabili a entrambi i tipi di indici di riferimento. Gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi perseguono obiettivi simili ma con livelli di ambizione diversi. La maggior parte delle norme minime dovrebbe pertanto essere comune a entrambi i tipi di indici di riferimento, mentre le soglie dovrebbero variare in funzione del tipo di indice di riferimento.

(4)

Attualmente non sono disponibili dati sufficienti per valutare l’impronta di carbonio derivante dalle decisioni prese dagli emittenti sovrani. Pertanto le emissioni di obbligazioni sovrane non dovrebbero essere componenti ammissibili degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi.

(5)

Poiché la metodologia degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi si basa sugli impegni stabiliti nell’accordo di Parigi, è necessario utilizzare lo scenario a 1,5 °C, senza sforamento o con uno sforamento limitato, di cui alla relazione speciale sul riscaldamento globale di 1,5 °C del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) (4) (di seguito «lo scenario dell’IPCC»). Lo scenario dell’IPCC è in linea con l’obiettivo della Commissione di azzerare entro il 2050 le emissioni nette di gas a effetto serra stabilito dal Green Deal europeo. Per essere in linea con lo scenario dell’IPCC, gli investimenti dovrebbero essere riallocati dalle attività dipendenti dai combustibili fossili verso attività verdi o rinnovabili e l’impatto climatico di tali investimenti dovrebbe migliorare di anno in anno.

(6)

I settori di cui alle sezioni da A a H e alla sezione L dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), compresi i settori petrolifero, del gas, minerario e dei trasporti, sono settori che contribuiscono in misura considerevole ai cambiamenti climatici. Per garantire che gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi diano un’immagine realistica dell’economia reale, compresi i settori che dovrebbero ridurre attivamente le emissioni di gas a effetto serra al fine di conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi, l’esposizione degli indici di riferimento a tali settori non dovrebbe essere inferiore all’esposizione del sottostante universo di investimenti. Tale requisito dovrebbe tuttavia applicarsi solo agli indici di riferimento UE di transizione climatica e agli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi che sono indici di riferimento di titoli azionari, per garantire che gli investitori in titoli azionari che sostengono gli obiettivi dell’accordo di Parigi possano, mediante la partecipazione e il voto, continuare a influire sulla transizione delle società verso attività più sostenibili.

(7)

Il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe essere comparabile e coerente. È pertanto necessario stabilire norme relative alla frequenza con cui tali calcoli dovrebbero essere aggiornati e, se del caso, alla valuta da utilizzare.

(8)

Una decarbonizzazione basata unicamente sulle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 e 2 (Scope 1 e 2) potrebbe dare esiti controintuitivi. È pertanto opportuno chiarire che le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi dovrebbero tenere conto non solo delle emissioni dirette delle società, ma anche delle emissioni valutate in base al ciclo di vita e dovrebbero quindi includere anche le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 (Scope 3). Tuttavia, a causa dell’insufficiente qualità dei dati attualmente disponibili sulle emissioni di gas a effetto serra di ambito 3, è necessario stabilire un adeguato calendario di introduzione graduale e consentire l’uso di riserve di combustibili fossili per un periodo di tempo limitato. Tale calendario di introduzione graduale dovrebbe basarsi sull’elenco di attività economiche di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006.

(9)

Gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero avere la possibilità di attribuire un coefficiente di ponderazione maggiore alle società sulla base degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dalle società stesse. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche relative agli obiettivi di decarbonizzazione indicati dalle singole società.

(10)

Gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi dovrebbero essi stessi dimostrare di essere in grado di decarbonizzarsi da un anno all’altro. Questa traiettoria minima di decarbonizzazione dovrebbe essere calcolata utilizzando lo scenario dell’IPCC. Inoltre, al fine di prevenire il «greenwashing», è opportuno specificare le condizioni alle quali è consentito lo scostamento dalla traiettoria di decarbonizzazione ed è concesso il diritto di continuare a utilizzare per un dato indice di riferimento l’etichetta di indice di riferimento UE di transizione climatica o di indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi.

(11)

Il parametro principale per calcolare la traiettoria di decarbonizzazione dovrebbe essere l’intensità dei gas a effetto serra, perché tale parametro garantisce la comparabilità tra i vari settori e non presenta distorsioni contro o a favore di uno dato settore. Per calcolare l’intensità dei gas a effetto serra è necessario conoscere la capitalizzazione di mercato della società in questione. Tuttavia, laddove gli indici di riferimento si applicano agli strumenti societari a reddito fisso, la capitalizzazione di mercato potrebbe non essere disponibile per le società che non hanno titoli di capitale quotati. È pertanto opportuno prevedere che, quando gli indici di riferimento UE di transizione climatica o gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi si applicano agli strumenti societari a reddito fisso, gli amministratori di indici di riferimento possono utilizzare le emissioni di gas a effetto serra calcolate in termini assoluti anziché l’intensità dei gas a effetto serra.

(12)

Al fine di garantire la comparabilità e la coerenza dei dati sulle emissioni di gas a effetto serra, è opportuno stabilire norme sulle modalità di calcolo delle variazioni dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra.

(13)

Per conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi è necessario che sia gli indici di riferimento UE di transizione climatica sia gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi presentino una riduzione di riferimento, in percentuale, dell’esposizione alle attività ad alta intensità di gas a effetto serra in confronto ai rispettivi indici di riferimento standard o ai sottostanti universi di investimenti. Tuttavia, la riduzione percentuale dovrebbe essere più significativa per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, che per definizione sono più ambiziosi rispetto agli indici di riferimento UE di transizione climatica.

(14)

Gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi non dovrebbero contribuire alla promozione di investimenti in strumenti finanziari emessi da società che violano norme internazionali quali i principi del patto mondiale delle Nazioni Unite. È pertanto necessario stabilire specifici criteri di esclusione basati su considerazioni legate al clima o su altre considerazioni ambientali, sociali e di governance. Gli indici di riferimento UE di transizione climatica dovrebbero rispettare tali criteri di esclusione entro il 31 dicembre 2022, nel rispetto del calendario di cui al regolamento (UE) 2016/1011.

(15)

Al fine di sostenere la riduzione dell’uso di fonti di energia inquinanti e favorire un’adeguata transizione verso fonti rinnovabili, è altresì opportuno che le società che ottengono più di una determinata percentuale dei propri ricavi dal carbone, dal petrolio o dal gas siano escluse dagli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi. Per stabilire dette specifiche esclusioni dovrebbero essere prese in considerazione le variazioni della quota di dette fonti di energia nell’offerta mondiale di energia primaria dal 2020 al 2050, come previsto nello scenario dell’IPCC. In particolare, secondo la tabella 2.6 della relazione speciale sul riscaldamento globale di 1,5 °C dell’IPCC, si prevede che tra il 2020 e il 2050 l’uso del carbone diminuirà tra il 57 % e il 99 % e l’uso del petrolio tra il 9 % e il 93 %, mentre l’uso del gas aumenterà dell’85 % o scenderà dell’88 %. Il gas può essere utilizzato nella fase di transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, in particolare in sostituzione del carbone, il che spiega l’ampiezza della gamma di sviluppi attesi, anche se il previsto calo mediano del relativo uso è pari al 40 %. Per lo stesso motivo, è necessario escludere le società che ottengono più di una data percentuale dei loro ricavi dalle attività di produzione di energia elettrica.

(16)

Al fine di garantire la trasparenza circa la metodologia utilizzata per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, è opportuno stabilire norme in merito alle necessarie comunicazioni per quanto riguarda la traiettoria di decarbonizzazione e le fonti dei dati per entrambe le categorie di indici di riferimento. Per la stessa ragione è opportuno stabilire obblighi di comunicazione a carico degli amministratori di indici di riferimento che utilizzano stime dei dati sulle emissioni di gas a effetto serra, a prescindere dal fatto che siano forniti da fornitori esterni di dati.

(17)

Al fine di sostenere l’armonizzazione della metodologia per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, è opportuno stabilire norme sulla qualità e l’accuratezza delle fonti dei dati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«emissioni di gas a effetto serra»: le emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

b)

«emissioni assolute di gas a effetto serra»: tonnellate di CO2 equivalente di cui alla definizione dell’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

c)

«intensità dei gas a effetto serra»: le emissioni assolute di gas a effetto serra divise per il valore della società, comprese le disponibilità liquide, in milioni di EUR;

d)

«valore della società, comprese le disponibilità liquide» o «EVIC»: la somma, a fine esercizio, della capitalizzazione di mercato delle azioni ordinarie, della capitalizzazione di mercato delle azioni privilegiate e del valore contabile del debito totale e delle partecipazioni non di controllo, senza deduzione delle disponibilità liquide o mezzi equivalenti;

e)

«universo di investimenti»: insieme di tutti gli strumenti di investimento in una data classe di attività o gruppo di classi di attività;

f)

«anno di riferimento»: il primo di una serie di anni in un indice di riferimento.

CAPO II

NORME MINIME PER L’ELABORAZIONE DELLA METODOLOGIA DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

SEZIONE 1

NORME MINIME COMUNI PER GLI INDICI DI RIFERIMENTO UE DI TRANSIZIONE CLIMATICA E PER GLI INDICI DI RIFERIMENTO UE ALLINEATI CON L’ACCORDO DI PARIGI

Articolo 2

Scenario di riferimento per la temperatura

Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento (UE) allineati con l’accordo di Parigi utilizzano lo scenario a 1,5 °C, senza sforamento o con uno sforamento limitato, di cui alla relazione speciale sul riscaldamento globale di 1,5 °C del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) come scenario di riferimento per la temperatura per elaborare la metodologia per la costruzione dei predetti indici.

Articolo 3

Vincolo all’allocazione in titoli azionari

Gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi basati su titoli azionari ammessi in un mercato pubblico dell’Unione o di un’altra giurisdizione hanno un’esposizione aggregata ai settori di cui alle sezioni da A a H e alla sezione L dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 almeno equivalente all’esposizione aggregata del sottostante universo di investimenti di detti settori.

Articolo 4

Calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra

1.   Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi calcolano l’intensità dei gas a effetto serra o, se del caso, le emissioni assolute di gas a effetto serra di detti indici di riferimento utilizzando la stessa valuta per tutte le attività sottostanti.

2.   Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi ricalcolano annualmente l’intensità dei gas a effetto serra e le emissioni assolute di gas a effetto serra di detti indici di riferimento.

Articolo 5

Introduzione graduale dei dati sulle emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 nella metodologia degli indici di riferimento

1.   La metodologia per gli indici di riferimento UE di transizione climatica o per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi include i dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 come segue:

a)

a decorrere dal 23 dicembre 2020 i dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 almeno per i settori dell’energia e delle attività estrattive di cui alle divisioni da 05 a 09, 19 e 20 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006;

b)

entro due anni dal 23 dicembre 2020 i dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 almeno per i settori dell’industria, dei materiali, dell’edilizia, della costruzione e dei trasporti di cui alle divisioni da 10 a 18, da 21 a 33, 41, 42, 43, da 49 a 53 e 81 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006;

c)

entro quattro anni dal 23 dicembre 2020 i dati sulle emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 per tutti gli altri settori di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), dal 23 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi possono utilizzare le riserve di combustibili fossili, se dimostrano di non poter calcolare né stimare le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3.

Articolo 6

Società che fissano e pubblicano obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori degli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi possono aumentare nei detti indici la ponderazione degli emittenti dei titoli componenti degli indici i quali fissano e pubblicano obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

gli emittenti dei titoli costitutivi pubblicano in maniera coerente e accurata le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3;

b)

gli emittenti dei titoli costitutivi hanno ridotto l’intensità dei gas a effetto serra o, se del caso, le emissioni assolute di gas a effetto serra, comprese le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3, in media di almeno il 7 % all’anno per almeno tre anni consecutivi.

Ai fini del primo comma, le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 sono da intendersi conformemente al periodo di introduzione graduale di cui all’articolo 5.

Articolo 7

Fissazione della traiettoria di decarbonizzazione

1.   La traiettoria di decarbonizzazione per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi ha i seguenti obiettivi:

a)

per i titoli azionari ammessi alla negoziazione in un mercato pubblico nell’Unione o in un’altra giurisdizione, una riduzione media annua di almeno il 7 % dell’intensità dei gas a effetto serra;

b)

per i titoli di debito diversi da quelli emessi da un emittente sovrano, se l’emittente di tali titoli di debito ha titoli azionari ammessi in un mercato pubblico nell’Unione o in un’altra giurisdizione, una riduzione media annua di almeno il 7 % dell’intensità dei gas a effetto serra o una riduzione media annua di almeno il 7 % delle emissioni assolute di gas a effetto serra;

c)

per i titoli di debito diversi da quelli emessi da un emittente sovrano, se l’emittente di tali titoli di debito non ha titoli azionari ammessi in un mercato pubblico nell’Unione o in un’altra giurisdizione, una riduzione media annua di almeno il 7 % delle emissioni assolute di gas a effetto serra.

2.   Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono calcolati geometricamente, il che significa che la riduzione minima annua del 7 % dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra per l’anno «n» è calcolata in base all’intensità dei gas a effetto serra o alle emissioni assolute di gas a effetto serra per l’anno n-1, in progressione geometrica a partire dall’anno di riferimento.

3.   In caso di aumento o diminuzione dell’EVIC medio dei titoli componenti dell’indice di riferimento nell’ultimo anno civile, l’EVIC di ogni componente è adeguato, dividendolo per un fattore di adeguamento all’inflazione del valore della società. Il fattore di adeguamento all’inflazione del valore della società è calcolato dividendo l’EVIC medio dei componenti dell’indice di riferimento alla fine dell’anno civile per l’EVIC medio dei componenti dell’indice di riferimento alla fine dell’anno civile precedente.

4.   Per ogni anno in cui gli obiettivi di cui al paragrafo 1 non sono raggiunti gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi compensano gli obiettivi non raggiunti adeguando verso l’alto gli obiettivi per l’anno successivo nella loro traiettoria di decarbonizzazione.

5.   Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi non possono continuare ad etichettare i loro indici con dette etichette, quando:

a)

gli obiettivi di cui al paragrafo 1 non sono stati raggiunti in un dato anno e il mancato raggiungimento dell’obiettivo non è compensato nell’anno successivo; ovvero

b)

gli obiettivi di cui al paragrafo 1 non sono raggiunti in tre occasioni in un qualsiasi periodo consecutivo di 10 anni.

Gli amministratori di indici di riferimento possono etichettare nuovamente un indice di riferimento come indice di riferimento UE di transizione climatica o come indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi se detto indice di riferimento raggiunge l’obiettivo della traiettoria di decarbonizzazione per due anni consecutivi dopo la perdita dell’etichetta, a meno che l’indice di riferimento abbia perso tale etichetta due volte.

Articolo 8

Variazione dell’intensità dei gas a effetto serra e delle emissioni assolute di gas a effetto serra

1.   La variazione dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra è calcolata come la variazione percentuale tra, da un lato, la media ponderata dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra di tutti i componenti dell’indice di riferimento UE di transizione climatica o dell’indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi alla fine dell’anno «n» e, dall’altro, la media ponderata dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra di tutti i componenti degli indici di riferimento alla fine dell’anno n-1.

2.   Gli amministratori di indici di riferimento utilizzano un nuovo anno di riferimento ogniqualvolta si verificano cambiamenti significativi nella metodologia di calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra.

Ai fini del primo comma, per nuovo anno di riferimento si intende l’anno rispetto al quale viene calcolata la traiettoria di decarbonizzazione di cui all’articolo 7.

La scelta di un nuovo anno di riferimento fa salve le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 5.

SEZIONE 2

NORME MINIME PER GLI INDICI DI RIFERIMENTO UE DI TRANSIZIONE CLIMATICA

Articolo 9

Riduzione di riferimento dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra per gli indici di riferimento UE di transizione climatica

L’intensità dei gas a effetto serra o, se del caso, le emissioni assolute di gas a effetto serra per gli indici di riferimento UE di transizione climatica, comprensive delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3, sono inferiori di almeno il 30 % rispetto all’intensità dei gas a effetto serra o alle emissioni assolute di gas a effetto serra dell’universo di investimenti.

Ai fini del primo comma, le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 sono da intendersi conformemente al periodo di introduzione graduale di cui all’articolo 5.

Articolo 10

Esclusioni per gli indici di riferimento UE di transizione climatica

1.   Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica indicano nella loro metodologia se escludono società e secondo quali modalità.

2.   Entro il 31 dicembre 2022 gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica soddisfano gli obblighi di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 12, paragrafo 2.

SEZIONE 3

NORME MINIME PER GLI INDICI DI RIFERIMENTO UE ALLINEATI CON L’ACCORDO DI PARIGI

Articolo 11

Riduzione di riferimento dell’intensità dei gas a effetto serra o delle emissioni assolute di gas a effetto serra per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi

L’intensità dei gas a effetto serra o, se del caso, le emissioni assolute di gas a effetto serra per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, comprese le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3, sono inferiori di almeno il 50 % rispetto all’intensità dei gas a effetto serra o alle emissioni assolute di gas a effetto serra dell’universo di investimenti.

Ai fini del primo comma, le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 sono da intendersi conformemente al periodo di introduzione graduale di cui all’articolo 5.

Articolo 12

Esclusioni per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi

1.   Gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi escludono dagli indici di riferimento tutte le seguenti società:

a)

società coinvolte in attività riguardanti armi controverse;

b)

società attive nella coltivazione e nella produzione di tabacco;

c)

società per le quali gli amministratori di indici di riferimento hanno constatato violazioni dei principi del patto mondiale delle Nazioni Unite o delle linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali;

d)

società che ottengono l’1 % o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite;

e)

società che ottengono il 10 % o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di oli combustibili;

f)

società che ottengono il 50 % o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di gas combustibili;

g)

società che ottengono il 50 % o più dei ricavi dalla produzione di energia elettrica con un’intensità dei gas a effetto serra superiore a 100 g CO2e/kWh.

Ai fini della lettera a), per armi controverse si intendono le armi controverse di cui ai trattati e alle convenzioni internazionali, ai principi delle Nazioni Unite e, se del caso, alle legislazioni nazionali.

2.   Gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi escludono da tali indici di riferimento le società che essi stessi o i fornitori di dati esterni ritengono arrechino danno in misura significativa a uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), ai sensi delle disposizioni sulle stime di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.   Gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi indicano nella loro metodologia di riferimento eventuali altri criteri di esclusione basati su fattori legati al clima o su altri fattori ambientali, sociali e di governance.

CAPO III

TRASPARENZA E ACCURATEZZA

Articolo 13

Obblighi di trasparenza per le stime

1.   In aggiunta agli obblighi di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/1011, gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi si attengono alle seguenti disposizioni:

a)

gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi che utilizzano stime che non si basano su dati forniti da un fornitore esterno di dati, formalizzano, documentano e rendono pubblica la metodologia su cui si basano le stime, ivi compresi:

i)

il metodo utilizzato per calcolare le emissioni di gas a effetto serra, nonché le principali ipotesi e i principi di precauzione alla base di dette stime;

ii)

la metodologia di ricerca per stimare le emissioni di gas a effetto serra mancanti, non comunicate o comunicate in misura incompleta;

iii)

i set di dati esterni utilizzati per la stima delle emissioni di gas a effetto serra mancanti, non comunicate o comunicate in misura incompleta;

b)

gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi che utilizzano stime basate su dati forniti da un fornitore esterno di dati, formalizzano, documentano e rendono pubbliche tutte le seguenti informazioni:

i)

nome e informazioni di contatto del fornitore di dati;

ii)

la metodologia utilizzata e le principali ipotesi e i principi di precauzione, se disponibili;

iii)

il collegamento ipertestuale al sito web del fornitore dei dati e alla relativa metodologia utilizzata, se disponibili.

2.   Ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi soddisfano i seguenti requisiti:

a)

gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi che utilizzano stime che non si basano su dati forniti da un fornitore esterno di dati, formalizzano, documentano e rendono pubblica la metodologia su cui si basano le stime, ivi compresi:

i)

il metodo e la metodologia di ricerca utilizzati, nonché le principali ipotesi e i principi di precauzione alla base di dette stime;

ii)

i set di dati esterni utilizzati per la stima;

b)

gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi che utilizzano stime basate su dati forniti da un fornitore esterno di dati, formalizzano, documentano e rendono pubbliche tutte le seguenti informazioni:

i)

nome e informazioni di contatto del fornitore di dati;

ii)

la metodologia utilizzata e le principali ipotesi e i principi di precauzione, se disponibili;

iii)

il collegamento ipertestuale al sito web del fornitore dei dati e alla relativa metodologia utilizzata, se disponibili.

Articolo 14

Comunicazione della traiettoria di decarbonizzazione

Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi formalizzano, documentano e rendono pubbliche le traiettorie di decarbonizzazione di detti indici di riferimento, l’anno di riferimento utilizzato per la determinazione delle traiettorie e, se gli obiettivi stabiliti nella traiettoria di decarbonizzazione non sono rispettati, i motivi del mancato rispetto e le misure che intendono adottare per conseguire l’obiettivo oggetto di adeguamento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4.

Articolo 15

Accuratezza delle fonti di dati

1.   Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi garantiscono che i dati sulle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3 siano accurati, nel rispetto di norme mondiali o europee, quali ad esempio il metodo di determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF) e il metodo di determinazione dell’impronta ambientale delle organizzazioni (OEF) (9), la Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (norma in materia di contabilizzazione e di comunicazione delle emissioni (ambito 3) lungo la catena del valore delle società) (10), la norma EN ISO 14064 o la norma EN ISO 14069.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi indicano nella metodologia la norma utilizzata.

3.   Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi assicurano la comparabilità e la qualità dei dati sulle emissioni di gas a effetto serra.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  IPCC, 2018 - Riscaldamento globale di 1,5 °C. Relazione speciale dell’IPCC concernente gli impatti di un riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra su scala mondiale, nel contesto del rafforzamento della risposta mondiale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a eliminare la povertà.

(5)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(7)  Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

(8)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(9)  Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

(10)  Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (settembre 2011), supplemento alla GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.


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