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Document 32019D1775

    Decisione Di Esecuzione (UE) 2019/1775 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi autorizzati a introdurre nell’Unione sperma di animali della specie bovina [notificata con il numero C(2019) 7647] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2019/7647

    GU L 270 del 24.10.2019, p. 123–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SL, FI, SV)
    GU L 270 del 24.10.2019, p. 124–126 (SK)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0404

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1775/oj

    24.10.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 270/123


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1775 DELLA COMMISSIONE

    del 23 ottobre 2019

    che modifica l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi autorizzati a introdurre nell’Unione sperma di animali della specie bovina

    [notificata con il numero C(2019) 7647]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, e l’articolo 11, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 ("la data del recesso").

    (2)

    La decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione (3) reca, nel suo allegato I, un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina.

    (3)

    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona soddisferanno le condizioni di cui alla decisione di esecuzione 2011/630/UE per l’introduzione nell’Unione di partite di sperma di animali della specie bovina continuando a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

    (4)

    Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell’elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi di cui all’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE autorizzati a introdurre nell’Unione partite di sperma di animali della specie bovina.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.

    (6)

    La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

    Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

    (2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

    (3)  Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32).


    ALLEGATO

    La tabella di cui all’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE è così modificata:

    a)

    dopo la voce relativa al Cile, sono inserite le righe seguenti:

    «GB

    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

     

     

    GG

    Guernsey»

     

     

    b)

    dopo la voce relativa all’Islanda, è inserita la riga seguente:

    «JE

    Jersey»

     

     


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