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Document 32018R0724

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione, del 16 maggio 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

    C/2018/2855

    GU L 122 del 17.5.2018, p. 14–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/06/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/724/oj

    17.5.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 122/14


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/724 DELLA COMMISSIONE

    del 16 maggio 2018

    relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'8 marzo 2018 gli Stati Uniti d'America (di seguito «Stati Uniti») hanno adottato misure di salvaguardia sotto forma di aumento delle tariffe doganali sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio e di alluminio, con effetto a decorrere dal 23 marzo 2018 e con durata illimitata. Il 22 marzo la data di entrata in vigore dell'aumento delle tariffe doganali per l'Unione europea è stata rinviata al 1o maggio 2018.

    (2)

    Malgrado gli Stati Uniti abbiano definito tali misure come misure di sicurezza, si tratta in sostanza di misure di salvaguardia, ossia un provvedimento correttivo che altera l'equilibrio di concessioni e obblighi derivante dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e limita le importazioni allo scopo di proteggere l'industria nazionale contro la concorrenza estera e garantirne la prosperità commerciale. Le eccezioni in materia di sicurezza previste dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (di seguito «GATT 1994») non si applicano a tali misure di salvaguardia né le giustificano; inoltre non hanno alcun effetto sul diritto al riequilibrio di cui alle pertinenti disposizioni dell'accordo OMC.

    (3)

    L'accordo OMC sulle misure di salvaguardia sancisce il diritto di ogni membro esportatore interessato da una misura di salvaguardia di sospendere l'applicazione di concessioni, o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti, agli scambi con il membro dell'OMC che applica la misura di salvaguardia, qualora non si sia trovata una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni e il Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC non disapprovi detta sospensione.

    (4)

    Le consultazioni tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, previste all'articolo 8 e all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, non hanno condotto ad alcuna soluzione soddisfacente (2).

    (5)

    La sospensione, da parte dell'Unione, di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti dovrebbe prendere effetto alla scadenza di un termine di 30 giorni dalla notifica al Consiglio per gli scambi di merci, a meno che quest'ultimo non la disapprovi. L'accordo OMC consente di esercitare il diritto di sospensione a) immediatamente, se la misura di salvaguardia non è stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti o non è conforme alle pertinenti disposizioni dell'accordo OMC, o b) dopo la scadenza di un periodo di tre anni dall'applicazione della misura di salvaguardia.

    (6)

    Nelle relazioni commerciali con paesi terzi, la Commissione esercita il proprio diritto di sospendere l'applicazione di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti con l'intenzione di riequilibrarli, in base all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 654/2014. Il provvedimento appropriato è costituito da misure di politica commerciale che possono comprendere, ad esempio, la sospensione delle concessioni tariffarie e l'istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati.

    (7)

    Nell'elaborare e selezionare le opportune misure di politica commerciale, la Commissione applica criteri oggettivi, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014, tra cui, secondo i casi, la proporzionalità delle misure, la loro capacità di fornire assistenza all'industria dell'Unione colpita dalle misure di salvaguardia e l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti economici negativi sull'Unione, anche per quanto concerne le materie prime essenziali.

    (8)

    In conformità dell'articolo 9, del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione ha dato ai portatori d'interessi la possibilità di esprimere pareri e fornire informazioni relativamente agli interessi economici dell'Unione a tale riguardo (3).

    (9)

    Le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti possono avere effetti economici decisamente negativi sull'industria dell'Unione interessata, in quanto limiterebbero in modo significativo le esportazioni dell'Unione dei prodotti di acciaio e di alluminio in questione negli Stati Uniti. Per il 2017 il valore delle pertinenti importazioni dell'Unione negli Stati Uniti dei prodotti di acciaio e di alluminio in questione ammonta ad almeno 6,41 miliardi di EUR (di cui 5,30 miliardi di EUR riguardano le importazioni totali di acciaio e 1,11 miliardi di EUR le importazioni totali di alluminio).

    (10)

    La sospensione delle concessioni commerciali su determinati prodotti fino a un livello che rispecchi e non superi l'importo che risulterebbe dall'applicazione dei dazi statunitensi alle importazioni negli Stati Uniti dei prodotti di acciaio e di alluminio dell'Unione rappresenta pertanto un'adeguata sospensione dell'applicazione di concessioni commerciali sostanzialmente equivalenti, conforme all'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

    (11)

    Successivamente, con un atto di esecuzione separato, la Commissione potrebbe decidere di applicare la sospensione delle concessioni commerciali, se e in quanto necessario, istituendo dazi doganali supplementari su determinati prodotti originari degli Stati Uniti, importati nell'Unione. Nel rispetto dei termini prescritti, di cui al considerando 5, la Commissione deciderebbe l'ambito di applicazione in base alla decisione degli Stati Uniti di escludere o meno determinati prodotti o imprese dalle misure di salvaguardia.

    (12)

    Nel rispetto dei termini prescritti, di cui al considerando 5, i dazi doganali supplementari dovrebbero applicarsi, se e in quanto necessario, in due fasi. Nella prima fase potrebbe essere applicato con effetto immediato un dazio ad valorem massimo del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione.

    (13)

    L'importo totale dei dazi ad valorem applicati nella prima fase rispecchia l'incremento tariffario del 25 % imposto dagli Stati Uniti sulle importazioni di «prodotti piatti di carbonio e legati» e «prodotti lunghi di carbonio e legati» (4) dall'Unione negli Stati Uniti (valore complessivo delle importazioni dall'Unione negli Stati Uniti nel 2017: 2,83 miliardi di EUR). Si tratta di prodotti di acciaio per i quali le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non state adottate a causa di un incremento delle importazioni in termini assoluti.

    (14)

    Nella seconda fase, altri dazi ad valorem massimi del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II potrebbero essere applicati a partire dal 23 marzo 2021 o, se precedente, dalla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. I dazi di cui sopra resterebbero in vigore finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le suddette misure.

    (15)

    L'importo totale dei dazi ad valorem applicati nella seconda fase rispecchia l'incremento tariffario del 10 % imposto dagli Stati Uniti sulle importazioni di prodotti di alluminio (5) e del 25 % sulle importazioni di «tubi e condotti di carbonio e legati», «semiprodotti di carbonio e legati» e «prodotti di acciaio inossidabile» (6) dall'Unione negli Stati Uniti (valore complessivo delle importazioni dall'Unione negli Stati Uniti nel 2017: 3,58 miliardi di EUR, di cui 2,47 miliardi di EUR riguardano le importazioni di acciaio e 1,11 miliardi di EUR quelle di alluminio). Si tratta di prodotti per i quali sembra esserci stato un incremento delle importazioni in termini assoluti.

    (16)

    Le misure di politica commerciale e i prodotti in questione sono stati selezionati secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014.

    (17)

    Come precisato nei considerando 9 e 10, le misure di politica commerciale sono proporzionate all'effetto delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti e non sono eccessive in quanto non superano il valore delle importazioni dell'Unione interessate dalle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti. Si osserva inoltre che inizialmente sarà applicata solo una parte del valore totale disponibile, come descritto ai considerando 12 e 13.

    (18)

    Le misure di politica commerciale dovrebbero fornire assistenza alle industrie dell'acciaio e dell'alluminio dell'Unione colpite dalle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti.

    (19)

    Le misure di politica commerciale si applicherebbero alle importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti, dalle quali l'Unione non dipenda per il suo approvvigionamento e si potrebbero applicare anche ai settori dell'acciaio e dell'alluminio. In questo modo si evitano, per quanto possibile, effetti negativi sui vari attori del mercato dell'Unione, consumatori compresi.

    (20)

    I suddetti dazi doganali supplementari non dovrebbero applicarsi ai prodotti per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione o una riduzione del dazio.

    (21)

    I dazi doganali supplementari non dovrebbero applicarsi ai prodotti per i quali gli importatori possano dimostrare che l'esportazione dagli Stati Uniti d'America nell'Unione è avvenuta prima della data di applicazione dei dazi supplementari.

    (22)

    Il presente regolamento non pregiudica la questione della coerenza delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti con le disposizioni pertinenti dell'accordo OMC.

    (23)

    In considerazione dei termini applicabili stabiliti dall'OMC e del carattere preliminare del presente atto, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (24)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La Commissione informa immediatamente per iscritto, e in ogni caso non oltre il 18 maggio 2018, il Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC che, salvo sua disapprovazione, l'Unione europea sospende, a partire dal 20 giugno 2018, l'applicazione agli scambi con gli Stati Uniti delle concessioni tariffarie di cui all'accordo GATT del 1994 per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I e all'allegato II, per consentire l'applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni di tali prodotti originari degli Stati Uniti.

    Articolo 2

    L'applicazione di dazi doganali supplementari su tali prodotti, tramite un successivo atto di esecuzione della Commissione, si effettua nei limiti dei seguenti parametri, e tiene conto di qualsiasi successiva esclusione dalle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti di determinati prodotti o imprese:

    a)

    nella prima fase può essere applicato un dazio ad valorem supplementare massimo del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, a partire dal 20 giugno 2018;

    b)

    nella seconda fase possono essere applicati altri dazi ad valorem massimi del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II:

    a partire dal 23 marzo 2021, oppure

    se precedente, a partire dal quinto giorno successivo alla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. In quest'ultimo caso, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui è indicata la data di adozione o notifica di tale decisione.

    Articolo 3

    La sospensione di cui all'articolo 1 può essere esercitata sempre e purché gli Stati Uniti applichino o riapplichino le misure di salvaguardia in maniera da penalizzare i prodotti dell'Unione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui è indicata la data in cui gli Stati Uniti hanno cessato di applicare le misure di salvaguardia.

    Articolo 4

    1.   Il dazio doganale supplementare non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione o una riduzione del dazio.

    2.   Il dazio doganale supplementare non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali gli importatori possano dimostrare che l'esportazione dagli Stati Uniti nell'Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio supplementare.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50.

    (2)  Le consultazioni sono state richieste dall'Unione europea il 16 aprile 2018. Nessun accordo è stato raggiunto e il termine di 30 giorni per le consultazioni, come previsto all'articolo 8 dell'accordo sulle misure di salvaguardia OMC, è scaduto.

    (3)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=253.

    (4)  Prodotti indicati nella relazione del dipartimento per il Commercio degli Stati Uniti dell'11 gennaio 2018 (https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_steel_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180111.pdf).

    (5)  Prodotti indicati nella relazione del dipartimento per il Commercio degli Stati Uniti del 17 gennaio 2018 (https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_aluminum_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180117.pdf).

    (6)  Ibidem, nota 4.

    (7)  Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Prodotti a cui potrebbero applicarsi dazi supplementari a decorrere dal 20 giugno 2018

    NC 2018 (1)

    Dazio supplementare

    0710 40 00

    25 %

    0711 90 30

    25 %

    0713 33 90

    25 %

    1005 90 00

    25 %

    1006 30 21

    25 %

    1006 30 23

    25 %

    1006 30 25

    25 %

    1006 30 27

    25 %

    1006 30 42

    25 %

    1006 30 44

    25 %

    1006 30 46

    25 %

    1006 30 48

    25 %

    1006 30 61

    25 %

    1006 30 63

    25 %

    1006 30 65

    25 %

    1006 30 67

    25 %

    1006 30 92

    25 %

    1006 30 94

    25 %

    1006 30 96

    25 %

    1006 30 98

    25 %

    1006 40 00

    25 %

    1904 10 30

    25 %

    1904 90 10

    25 %

    2001 90 30

    25 %

    2004 90 10

    25 %

    2005 80 00

    25 %

    2008 11 10

    25 %

    2009 12 00

    25 %

    2009 19 11

    25 %

    2009 19 19

    25 %

    2009 19 91

    25 %

    2009 19 98

    25 %

    2009 81 11

    25 %

    2009 81 19

    25 %

    2009 81 31

    25 %

    2009 81 59

    25 %

    2009 81 95

    25 %

    2009 81 99

    25 %

    2208 30 11

    25 %

    2208 30 19

    25 %

    2208 30 82

    25 %

    2208 30 88

    25 %

    2402 10 00

    25 %

    2402 20 10

    25 %

    2402 20 90

    25 %

    2402 90 00

    25 %

    2403 11 00

    25 %

    2403 19 10

    25 %

    2403 19 90

    25 %

    2403 91 00

    25 %

    2403 99 10

    25 %

    2403 99 90

    25 %

    3304 20 00

    25 %

    3304 30 00

    25 %

    3304 91 00

    25 %

    6109 10 00

    25 %

    6109 90 20

    25 %

    6109 90 90

    25 %

    6203 42 31

    25 %

    6203 42 90

    25 %

    6203 43 11

    25 %

    6204 62 31

    25 %

    6204 62 90

    25 %

    6302 31 00

    25 %

    6403 59 95

    25 %

    7210 12 20

    25 %

    7210 12 80

    25 %

    7219 12 10

    25 %

    7219 12 90

    25 %

    7219 13 10

    25 %

    7219 13 90

    25 %

    7219 32 10

    25 %

    7219 32 90

    25 %

    7219 33 10

    25 %

    7219 33 90

    25 %

    7219 34 10

    25 %

    7219 34 90

    25 %

    7219 35 90

    25 %

    7222 20 11

    25 %

    7222 20 21

    25 %

    7222 20 29

    25 %

    7222 20 31

    25 %

    7222 20 81

    25 %

    7222 20 89

    25 %

    7222 40 10

    25 %

    7222 40 50

    25 %

    7222 40 90

    25 %

    7223 00 11

    25 %

    7223 00 19

    25 %

    7223 00 91

    25 %

    7226 92 00

    25 %

    7228 30 20

    25 %

    7228 30 41

    25 %

    7228 30 49

    25 %

    7228 30 61

    25 %

    7228 30 69

    25 %

    7228 30 70

    25 %

    7228 30 89

    25 %

    7228 50 20

    25 %

    7228 50 40

    25 %

    7228 50 69

    25 %

    7228 50 80

    25 %

    7229 90 20

    25 %

    7229 90 50

    25 %

    7229 90 90

    25 %

    7301 20 00

    25 %

    7304 31 20

    25 %

    7304 31 80

    25 %

    7304 41 00

    25 %

    7306 30 11

    25 %

    7306 30 19

    25 %

    7306 30 41

    25 %

    7306 30 49

    25 %

    7306 30 72

    25 %

    7306 30 77

    25 %

    7306 30 80

    25 %

    7306 40 20

    25 %

    7306 40 80

    25 %

    7307 11 10

    25 %

    7307 11 90

    25 %

    7307 19 10

    25 %

    7307 19 90

    25 %

    7308 30 00

    25 %

    7308 40 00

    25 %

    7308 90 51

    25 %

    7308 90 59

    25 %

    7308 90 98

    25 %

    7309 00 10

    25 %

    7309 00 51

    25 %

    7309 00 59

    25 %

    7310 29 10

    25 %

    7310 29 90

    25 %

    7311 00 13

    25 %

    7311 00 19

    25 %

    7311 00 99

    25 %

    7314 14 00

    25 %

    7314 19 00

    25 %

    7314 49 00

    25 %

    7315 11 10

    25 %

    7315 11 90

    25 %

    7315 12 00

    25 %

    7315 19 00

    25 %

    7315 89 00

    25 %

    7315 90 00

    25 %

    7318 14 10

    25 %

    7318 14 91

    25 %

    7318 14 99

    25 %

    7318 16 40

    25 %

    7318 16 60

    25 %

    7318 16 92

    25 %

    7318 16 99

    25 %

    7321 11 10

    25 %

    7321 11 90

    25 %

    7322 90 00

    25 %

    7323 93 00

    25 %

    7323 99 00

    25 %

    7324 10 00

    25 %

    7325 10 00

    25 %

    7325 99 10

    25 %

    7325 99 90

    25 %

    7326 90 30

    25 %

    7326 90 40

    25 %

    7326 90 50

    25 %

    7326 90 60

    25 %

    7326 90 92

    25 %

    7326 90 96

    25 %

    7606 11 10

    25 %

    7606 11 91

    25 %

    7606 12 20

    25 %

    7606 12 92

    25 %

    7606 12 93

    25 %

    8711 40 00

    25 %

    8711 50 00

    25 %

    8903 91 10

    25 %

    8903 91 90

    25 %

    8903 92 10

    25 %

    8903 92 91

    25 %

    8903 92 99

    25 %

    8903 99 10

    25 %

    8903 99 91

    25 %

    8903 99 99

    25 %

    9504 40 00

    25 %


    (1)  I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).


    ALLEGATO II

    Prodotti a cui potrebbero applicarsi altri dazi supplementari a decorrere dal 23 marzo 2021 o alla determinazione dell'incompatibilità delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti con le norme dell'OMC

    NC 2018 (1)

    Dazio supplementare

    2008 93 11

    25 %

    2008 93 19

    25 %

    2008 93 29

    25 %

    2008 93 91

    25 %

    2008 93 93

    25 %

    2008 93 99

    25 %

    2208 30 11

    25 %

    2208 30 19

    25 %

    2208 30 82

    25 %

    2208 30 88

    25 %

    3301 12 10

    10 %

    3301 13 10

    10 %

    3301 90 10

    10 %

    3301 90 30

    10 %

    3301 90 90

    10 %

    3302 90 10

    10 %

    3302 90 90

    10 %

    3304 10 00

    10 %

    3305 30 00

    10 %

    4818 20 10

    25 %

    4818 20 91

    35 %

    4818 20 99

    25 %

    4818 30 00

    25 %

    4818 50 00

    35 %

    4818 90 10

    25 %

    4818 90 90

    35 %

    5606 00 91

    10 %

    5606 00 99

    10 %

    5907 00 00

    10 %

    5911 10 00

    10 %

    5911 20 00

    10 %

    5911 31 11

    10 %

    5911 31 19

    10 %

    5911 31 90

    10 %

    5911 32 11

    10 %

    5911 32 19

    10 %

    5911 32 90

    10 %

    6203 42 11

    50 %

    6203 42 33

    50 %

    6203 42 35

    50 %

    6203 42 51

    50 %

    6203 42 59

    50 %

    6203 43 19

    50 %

    6203 43 31

    50 %

    6203 43 39

    50 %

    6203 43 90

    50 %

    6204 62 11

    50 %

    6204 62 33

    50 %

    6204 62 39

    50 %

    6204 62 51

    50 %

    6204 62 59

    50 %

    6205 30 00

    50 %

    6301 30 10

    50 %

    6301 30 90

    50 %

    6402 19 00

    25 %

    6402 99 10

    50 %

    6402 99 31

    25 %

    6402 99 39

    25 %

    6402 99 50

    25 %

    6402 99 91

    25 %

    6402 99 93

    25 %

    6402 99 96

    25 %

    6402 99 98

    25 %

    6403 59 05

    25 %

    6403 59 11

    25 %

    6403 59 31

    25 %

    6403 59 35

    25 %

    6403 59 39

    25 %

    6403 59 50

    25 %

    6403 59 91

    25 %

    6403 59 99

    25 %

    6601 10 00

    50 %

    6911 10 00

    50 %

    6911 90 00

    50 %

    6912 00 21

    50 %

    6912 00 23

    50 %

    6912 00 25

    50 %

    6912 00 29

    50 %

    6912 00 81

    50 %

    6912 00 83

    50 %

    6912 00 85

    50 %

    6912 00 89

    50 %

    6913 10 00

    50 %

    6913 90 10

    50 %

    6913 90 93

    50 %

    6913 90 98

    50 %

    6914 10 00

    50 %

    6914 90 00

    50 %

    7005 21 25

    25 %

    7005 21 30

    25 %

    7005 21 80

    25 %

    7007 19 10

    10 %

    7007 19 20

    10 %

    7007 19 80

    10 %

    7007 21 20

    10 %

    7007 21 80

    10 %

    7007 29 00

    10 %

    7009 10 00

    25 %

    7009 91 00

    10 %

    7013 28 10

    10 %

    7013 28 90

    10 %

    7102 31 00

    10 %

    7113 11 00

    25 %

    7113 19 00

    25 %

    7113 20 00

    25 %

    7228 50 61

    25 %

    7326 90 98

    10 %

    7604 29 90

    25 %

    7606 11 93

    25 %

    7606 11 99

    25 %

    8422 11 00

    50 %

    8450 11 11

    50 %

    8450 11 19

    50 %

    8450 11 90

    50 %

    8450 12 00

    50 %

    8450 19 00

    50 %

    8506 10 11

    10 %

    8506 10 18

    10 %

    8506 10 91

    10 %

    8506 10 98

    10 %

    8506 90 00

    10 %

    8543 70 01

    50 %

    8543 70 02

    50 %

    8543 70 03

    50 %

    8543 70 04

    50 %

    8543 70 05

    50 %

    8543 70 06

    50 %

    8543 70 07

    50 %

    8543 70 08

    50 %

    8543 70 09

    50 %

    8543 70 10

    50 %

    8543 70 30

    50 %

    8543 70 50

    50 %

    8543 70 60

    50 %

    8543 70 90

    25 %

    8704 21 10

    10 %

    8704 21 31

    10 %

    8704 21 39

    10 %

    8704 21 91

    10 %

    8704 21 99

    10 %

    8711 40 00

    25 %

    8711 50 00

    25 %

    8901 90 10

    50 %

    8901 90 90

    50 %

    8902 00 10

    50 %

    8902 00 90

    50 %

    8903 10 10

    10 %

    8903 10 90

    10 %

    8903 92 91

    25 %

    8903 92 99

    25 %

    9401 61 00

    50 %

    9401 69 00

    50 %

    9401 71 00

    50 %

    9401 79 00

    50 %

    9401 80 00

    50 %

    9404 90 10

    25 %

    9404 90 90

    25 %

    9405 99 00

    25 %


    (1)  I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).


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