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Document 32018R0608

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione, del 19 aprile 2018, che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per l'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/2274

GU L 101 del 20.4.2018, p. 64–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/608/oj

20.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/64


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/608 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2018

che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per l'equipaggiamento marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2014/90/UE conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire adeguati criteri tecnici per quanto riguarda progettazione, efficienza, apposizione e uso delle etichette elettroniche.

(2)

È stata effettuata un'analisi costi-benefici (2) che ha valutato positivamente l'uso delle etichette elettroniche a integrazione del marchio di conformità.

(3)

Pur non richiedendo grandi investimenti, l'apposizione di etichette elettroniche all'equipaggiamento marittimo comporta vantaggi per i fabbricanti, gli armatori, gli operatori e le autorità di vigilanza del mercato.

(4)

Le specifiche di cui al presente regolamento si basano su un confronto delle tecnologie disponibili realizzato nel quadro dell'analisi costi-benefici nonché sui suggerimenti che quest'ultima contiene in merito alla struttura adeguata dei codici utilizzati per l'identificazione dell'equipaggiamento marittimo.

(5)

La raccomandazione di utilizzare i codici dati a matrice e l'identificazione a radiofrequenza («RFID») deriva dal confronto tra i supporti dati e le architetture di scambio dati attuali condotto nel quadro dell'analisi costi-benefici, secondo cui le suddette tecnologie sono quelle più adeguate.

(6)

L'analisi costi-benefici ha inoltre evidenziato che, poiché l'etichetta elettronica può contenere una quantità limitata di dati, le informazioni in essa contenute devono comprendere un collegamento alle banche dati in cui è possibile reperire informazioni più dettagliate. I codici dati a matrice e l'identificazione a radiofrequenza («RFID») specificati dal presente regolamento contengono le informazioni necessarie a tale collegamento.

(7)

È pertanto opportuno utilizzare un'identificazione unica dell'equipaggiamento marittimo, basata su una struttura dei codici standardizzata e indipendente dal tipo di etichetta elettronica. Tale identificazione dovrebbe essere sufficientemente flessibile da consentire l'accesso diretto degli utilizzatori alle banche dati più pertinenti in materia di equipaggiamento marittimo.

(8)

Il formato di codifica delle necessarie informazioni nei supporti dati dovrebbe basarsi sulle norme ISO e prevedere anche la possibilità di inserire informazioni supplementari ad uso dei fabbricanti, in particolare perché essi dovrebbero essere in grado di incorporare nel supporto dati elementi di sicurezza aggiuntivi al fine di individuare meglio i prodotti contraffatti.

(9)

Allo scopo di essere facilmente consultabili mediante ispezione visiva, l'equipaggiamento marittimo dotato di etichette elettroniche in sostituzione del marchio di conformità dovrebbe riportare un apposito simbolo.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi («COSS»),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«etichetta elettronica», un marcatore con identificazione a radiofrequenza («RFID») o un codice dati a matrice;

2)

«identificatore dell'applicazione», un prefisso numerico usato per definire il significato e il formato degli elementi di dati codificati.

Articolo 2

I fabbricanti di equipaggiamento marittimo possono utilizzare le seguenti etichette elettroniche, come specificato nell'allegato:

a)

etichette RFID apposte in modo permanente su un elemento dell'equipaggiamento marittimo;

b)

etichette a lettura ottica contenenti codici dati a matrice apposti in modo permanente su un elemento dell'equipaggiamento marittimo; oppure

c)

etichette a lettura ottica contenenti codici dati a matrice marcati in modo permanente su un elemento dell'equipaggiamento marittimo.

Articolo 3

Le etichette elettroniche RFID che sostituiscono il marchio di conformità riportano, sulle etichette stesse o accanto ad esse, in modo visibile, leggibile e indelebile il simbolo di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato.

L'equipaggiamento marittimo con etichette a lettura ottica contenenti codici dati a matrice in sostituzione del marchio di conformità riporta, sulle etichette stesse o accanto ad esse, in modo visibile, leggibile e indelebile il simbolo di cui al punto 3.3 dell'allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146.

(2)  «Possibile introduzione di un'etichetta elettronica come integrazione o sostituzione del marchio di conformità nell'equipaggiamento marittimo», bando di gara n. MOVE/D2/2015-372 V1.0 della Commissione europea, DG Mobilità e trasporti.


ALLEGATO

1.   Identificazione dell'equipaggiamento marittimo

1.1.

Le etichette elettroniche per l'equipaggiamento marittimo devono comprendere un'identificazione a lettura elettronica mediante identificazione a radiofrequenza («RFID») o codice dati a matrice a lettura ottica, contenente le seguenti informazioni:

a)

un adeguato identificatore dell'applicazione conforme alle norme ISO/IEC 15434:2006 e ISO/IEC 15418:2016, mediante identificatore dati ASC MH10 o identificatore dell'applicazione GS1;

b)

il tipo di moduli di valutazione della conformità di cui all'allegato II della direttiva 2014/90/UE, utilizzato per la valutazione della conformità [1 carattere alfabetico];

c)

il numero di identificazione assegnato dalla Commissione all'organismo notificato in conformità all'allegato IV, punto 3.1, della direttiva 2014/90/UE [4 caratteri numerici];

d)

il numero o i numeri di verifica dell'unità (modulo G) o i certificati d'esame CE del tipo e di conformità al tipo (moduli B e D, E o F) [massimo 20 caratteri alfanumerici].

1.2.

In aggiunta alle informazioni fornite a norma del punto 1.1, le etichette elettroniche possono anche contenere informazioni relative al numero dello stabilimento di produzione, al codice del prodotto, al numero di lotto o di partita e/o informazioni supplementari a cura del fabbricante in conformità alla norma ISO/IEC 15434:2006 [mediante identificatori dati ASC MH10 o identificatori dell'applicazione GS1].

1.3.

Esempi

 

Moduli B+D: [cfr. punto 1.2] + [(identificatore appropriato)] B 0575 40123 + D 0038 040124

 

Moduli B+E: [cfr. punto 1.2] + [(identificatore appropriato)] B 0575 40123 + E 0038 040125

 

Moduli B+F: [cfr. punto 1.2] + [(identificatore appropriato)] B 0575 40123 + F 0038 040126

 

Modulo G: [cfr. punto 1.2] + [(identificatore appropriato)] G 0575 040126

2.   Etichette elettroniche

2.1.   Etichette RFID

I transponder RFID devono operare nella gamma di frequenze compresa tra 860 MHz e 960 MHz in conformità alla norma ISO/IEC 18000-6:2004, tipo C.

L'etichetta elettronica deve essere apposta saldamente e in modo duraturo sull'equipaggiamento marittimo interessato, facendo sì che possa essere letta, come prescritto, durante il ciclo di vita previsto dell'equipaggiamento stesso.

2.2.   Codici dati a matrice

I codici dati a matrice devono essere conformi alla norma ISO/IEC 16022:2006.

L'etichetta elettronica deve essere marcata o apposta saldamente e in modo duraturo sull'equipaggiamento marittimo interessato, facendo sì che possa essere letta, come prescritto, durante il ciclo di vita previsto dell'equipaggiamento stesso.

3.   Simboli

3.1.

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3.2.

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3.3.

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