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Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1259 of 19 June 2017 replacing Annexes I, II, III and IV to Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council establishing a European Small Claims Procedure
Regolamento delegato (UE) 2017/1259 della Commissione, del 19 giugno 2017, che sostituisce gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità
Regolamento delegato (UE) 2017/1259 della Commissione, del 19 giugno 2017, che sostituisce gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità
C/2017/3982
GU L 182 del 13.7.2017, pp. 1–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1259 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2017
che sostituisce gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (1), in particolare l'articolo 26,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 861/2007 stabilisce negli allegati i moduli da utilizzare per facilitarne l'applicazione.
(2)
Il regolamento (UE) n. 861/2007 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Le modifiche introdotte al procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbero trovare riscontro nei moduli allegati. A fini di chiarezza è opportuno sostituire tali allegati.
(3)
Poiché le modifiche al regolamento (CE) n. 861/2007 si applicheranno a decorrere dal 14 luglio 2017, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 14 luglio 2017.
(4)
A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007 e del regolamento (UE) 2015/2421 e sono pertanto vincolati dal presente regolamento.
(5)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(6)
È pertanto necessario sostituire gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 861/2007,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 861/2007 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
(2) Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 1).
PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÁ
MODULO A
MODULO DI DOMANDA
[Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento]
Numero della causa (*):
Ricevuto dall’organo giurisdizionale in data: / / (*)
(*) Da compilarsi a cura dell’organo giurisdizionale
INFORMAZIONE IMPORTANTE
AI FINI DELLA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODULO SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE ISTRUZIONI CHE FIGURANO ALL’INIZIO DI OGNI SEZIONE
Assistenza nella compilazione del modulo
È possibile ricevere assistenza per la compilazione del presente modulo. A tal fine, si prega di consultare le informazioni fornite dagli Stati membri e pubblicate sul sito web dell’atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale, disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica all’indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true Si prega di notare che l’assistenza non comprende né il patrocinio gratuito, per il quale è opportuno presentare una domanda specifica a norma del diritto nazionale, né una valutazione giuridica del caso.
Lingua
Compilare il presente modulo nella lingua dell’organo giurisdizionale cui si invia la domanda. Si rammenta che, al fine di agevolarne la compilazione nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea sul portale europeo della giustizia elettronica all’indirizzo: https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=it&init=true&refresh=1 Potrà essere utile nel compilare il modulo nella lingua richiesta.
Documenti giustificativi
Si noti che il modulo di domanda dovrebbe essere corredato, se del caso, dei relativi documenti giustificativi. Tuttavia ciò non impedisce di presentare, se del caso, ulteriori prove nel corso del procedimento.
Una copia del modulo di domanda ed eventualmente dei documenti giustificativi sarà notificata al convenuto. Il convenuto avrà la possibilità di rispondere.
1. Organo giurisdizionale
Sezione in cui occorre fornire informazioni sull’organo giurisdizionale cui si inoltra la domanda. Nella scelta dell’organo giurisdizionale occorrere tener conto dei motivi della competenza giurisdizionale. Nella sezione 4 è riportato un elenco non esaustivo dei possibili motivi della competenza giurisdizionale. È possibile utilizzare l’apposita funzione di ricerca, disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica, per trovare le informazioni dettagliate (indirizzo, numero di telefono ecc.) sull’organo competente:
In questa sezione l’attore deve fornire informazioni su se stesso e, se del caso, sul suo rappresentante. Si noti che non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista del settore legale.
In alcuni paesi potrebbe non essere sufficiente fornire esclusivamente una casella postale come indirizzo, ed è quindi necessario includere, oltre al codice postale, anche la via e il numero civico. L’inosservanza di questa disposizione può compromettere
Se si dispone di un numero d’identificazione personale fornito dalle autorità di uno Stato membro sarebbe utile indicarlo. Se non si dispone di tale numero, sarebbe utile fornire il numero del passaporto o di un documento di identità, ove disponibile. Se si agisce per conto di una persona giuridica o di un soggetto avente capacità giuridica, sarebbe utile fornire un numero di registrazione pertinente.
Alla voce «Altro» si possono inserire altre informazioni che permettano di identificare l’attore, per esempio la data di nascita, la professione o la funzione nell’impresa.
Se vi è più di un attore, aggiungere dei fogli.
2. Estremi identificativi dell’attore
2.1. Cognome e nome/Ragione sociale o nome della società o dell’organizzazione:
2.2. Numero di identificazione personale o di passaporto/numero di registrazione (*):
2.3. Via e numero civico/casella postale:
2.4. Località e codice postale:
2.5. Paese:
2.6. Telefono (*):
2.7. Indirizzo di posta elettronica (*):
2.8. Eventuale rappresentante dell’attore e suoi estremi (*):
2.9. Altro (*):
3. Convenuto
In questa sezione devono essere fornite informazioni sul convenuto e, se noto, sul suo rappresentante. Si noti che non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista del settore legale.
In alcuni paesi può non essere sufficiente fornire esclusivamente una casella postale come indirizzo, ed è quindi necessario includere, oltre al codice postale, anche la via e il numero civico. L’inosservanza di questa disposizione può compromettere la no
Se si è a conoscenza di un numero d’identificazione personale attribuito al convenuto dalle autorità di uno Stato membro sarebbe utile indicarlo. In alternativa o in aggiunta, sarebbe utile fornire il numero del passaporto o di un documento di identità del convenuto, ove disponibile. Se il convenuto è una persona giuridica o un soggetto avente capacità giuridica, sarebbe utile fornire un numero di registrazione pertinente, ove noto.
Alla voce «Altro» si possono inserire altre informazioni che permettano di identificare il convenuto, per esempio la data di nascita, la professione o la funzione nell’impresa. Se vi è più di un convenuto, aggiungere dei fogli.
3. Estremi identificativi del convenuto
3.1. Cognome e nome/Ragione sociale o nome della società o dell’organizzazione:
3.2. Numero di identificazione personale o di passaporto/numero di registrazione:
3.8. Rappresentante del convenuto, se noto, e suoi estremi (*):
3.9. Altro (*):
4. Competenza giurisdizionale
La domanda deve essere presentata all’organo giurisdizionale competente. Esso dev’essere competente ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Nella presente sezione è riportato un elenco non esaustivo dei possibili motivi della competenza giurisdizionale.
Per ulteriori informazioni in materia di norme sulla competenza, si consulti la pagina web dell’atlante giudiziario europeo al seguente indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_brussels_i_regulation_recast-350-it.do?init=true.
È inoltre possibile trovare la spiegazione di alcuni termini giuridici utilizzati all’indirizzo: http://ec.europa.eu/ civiljustice/glossary/glossary_it.htm
4. In base a quali motivi si ritiene competente l’organo giurisdizionale?
4.1. Domicilio del convenuto
4.2. Domicilio del consumatore
4.3. Domicilio del contraente, dell’assicurato o del beneficiario in materia di assicurazioni
4.4. Luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio
4.5. Luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso
4.6. Luogo in cui è situato il bene immobile
4.7. Organo giurisdizionale concordato dalle parti
4.8. Altro (precisare)
5. Carattere transfrontaliero della controversia
Per poter ricorrere al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la controversia deve avere carattere transfrontaliero: per essere definita tale è necessario che almeno una delle parti abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale.
(*) Facoltativo
(1) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
5.1. Paese in cui l’attore ha il domicilio o la residenza abituale:
5.2. Paese in cui il convenuto ha il domicilio o la residenza abituale:
5.3. Stato membro dell’organo giurisdizionale:
6. Informazioni bancarie (facoltative)
Nella sottosezione 6.1. l’attore può indicare come intende pagare la tassa di domanda. Va ricordato che presso l’organo giurisdizionale cui viene spedita la domanda potrebbero non essere disponibili tutti i metodi e si raccomanda di verificare quali siano accettati. A tal fine è possibile contattare l’organo giurisdizionale interessato o verificare le informazioni fornite dallo Stato membro interessato e pubblicate sul sito web dell’atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale, disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica all’indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true È ugualmente possibile trovare maggiori informazioni circa l’importo delle spese di giudizio che dovranno essere corrisposte.
Qualora l’attore scelga il pagamento con carta di credito o autorizzi l’organo giurisdizionale a prelevare l’importo dal proprio conto corrente, è necessario che indichi le informazioni opportune relative alla carta di credito o al conto bancario nell’appendice del presente modulo. L’appendice è utilizzata solo per comunicare le informazioni necessarie all’organo giurisdizionale e non sarà trasmessa al convenuto.
Nella sottosezione 6.2 l’attore ha la possibilità di indicare la modalità con cui desidera ricevere il pagamento da parte del convenuto, ad esempio qualora quest’ultimo desideri pagare immediatamente, prima ancora che sia emessa la sentenza. Se la modalità prescelta è il bonifico bancario occorre indicare le necessarie informazioni bancarie.
6. Informazioni bancarie (*)
6.1. Come intende pagare le spese di domanda?
6.1.1. Con bonifico bancario
6.1.2. Con carta di credito
(compilare l’appendice)
6.1.3. Addebito diretto sul conto corrente
(compilare l’appendice)
6.1.4. Altro (specificare):
6.2. Su quale conto desidera che il convenuto paghi l’importo richiesto o aggiudicato?
6.2.1. Titolare del conto:
6.2.2. Denominazione della banca, BIC o altro codice bancario pertinente:
6.2.3. Numero del conto/IBAN:
7. Controversia
Campo di applicazione: si rammenta che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ha un campo di applicazione limitato. Esso non si applica alle controversie di valore superiore a 5 000 EUR, né a quelle elencate all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Qualora la domanda riguardi un’azione che non rientra nel campo d’applicazione di detto regolamento, a norma dell’articolo 2, il procedimento prosegue dinanzi all’organo giurisdizionale competente secondo le norme di procedura civile ordinaria. Se in tal caso l’attore non desidera proseguire il procedimento, dovrebbe ritirare la domanda.
Controversia avente ad oggetto somme di denaro o di altro tipo: l’attore dovrebbe indicare se intende chiedere il pagamento di una somma di denaro e/o qualcos’altro (controversia non avente ad oggetto somme di denaro), ad esempio la fornitura di beni, e completare, rispettivamente, la sottosezione 7.1 e/o la sottosezione 7.2. In caso di controversia avente oggetto diverso dal denaro, il valore stimato della controversia va indicato alla sottosezione 7.2. In caso di controversia non avente ad oggetto somme di denaro, l’attore dovrebbe indicare l’eventuale esistenza di una domanda di risarcimento secondaria, qualora non fosse possibile dar seguito a quella principale.
Se si intende chiedere il pagamento delle spese processuali (ad esempio spese di traduzione, onorari degli avvocati, spese di notificazione e/o comunicazione degli atti ecc.), occorre precisarlo alla sottosezione 7.3. Si noti che le norme relative alle spese che gli organi giurisdizionali possono riconoscere variano da uno Stato membro ad un altro. Per informazioni dettagliate relative alle categorie di spese nei vari Stati membri, consultare il portale europeo della giustizia elettronica all’indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-it.do?init=true
Se si intende chiedere la corresponsione di interessi contrattuali, ad esempio su un prestito, indicarne il tasso e la decorrenza. Qualora la domanda venga accolta, l’organo giurisdizionale può accordare interessi legali sulla stessa. Precisare se si intende richiederli e da quale data dovrebbero decorrere.
Se necessario, utilizzare fogli supplementari per descrivere la richiesta, ad esempio, se vengono richiesti diversi pagamenti e gli interessi sono richiesti a decorrere da date diverse per ciascun pagamento.
7. Oggetto della controversia
7.1. Controversia avente ad oggetto somme di denaro
Nella sottosezione 8.1 fornire una breve descrizione dell’oggetto della domanda.
Nella sottosezione 8.2 fornire una descrizione dei pertinenti elementi di prova; potrebbe trattarsi ad esempio di prove scritte (come un contratto, una ricevuta ecc.) o di prove testimoniali orali o scritte. Precisare per ciascun elemento di prova i punti della domanda a sostegno dei quali è addotto.
Se lo spazio è insufficiente, aggiungere altri fogli.
8. Dettagli della controversia
8.1. Precisare i motivi della domanda, ad esempio cosa è successo, dove e quando.
8.2. Descrivere le prove che intende presentare a sostegno della domanda e precisare a quali punti della controversia si riferiscono. Se del caso, allegare i documenti giustificativi pertinenti.
8.2.1. Prove scritte
precisare qui di seguito
8.2.2. Prova per testimoni
precisare qui di seguito
8.2.3. Altro
precisare qui di seguito
9. Udienza
Si rammenta che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. Tuttavia, l’organo giurisdizionale può decidere di procedere ad un’udienza se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte. È tuttavia possibile richiedere, con il presente modulo o in una fase successiva, un’udienza. L’organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un’udienza sia superflua per l’equa trattazione del procedimento. L’udienza dovrebbe essere effettuata tramite opportuni mezzi di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano a disposizione dell’autorità giudiziaria. Se la persona da sentire è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito, è organizzata un’udienza mediante tecnologie di comunicazione a distanza, avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio (1) (https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence-76-it.do?init=true).
Tuttavia, l’organo giurisdizionale può stabilire la necessità della presenza fisica delle persone convocate per l’udienza. È possibile indicare le proprie preferenze al giudice, tenendo presente che, se si chiede di essere fisicamente presenti all’udienza, il recupero di eventuali spese sostenute in relazione a tale presenza è soggetto alle disposizioni dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L’articolo prevede che l’organo giurisdizionale non riconosca alla parte vincente spese superflue sostenute o spese sproporzionate rispetto al valore della controversia.
9.1. Desidera che venga fissata un’udienza?
Sì
No
In caso affermativo, precisare il motivo (*):
9.2. Se l’autorità giudiziaria decide di tenere un’udienza, si desidera essere fisicamente presenti?
Sì
No
Precisare il motivo (*):
(*) Facoltativo
(1) Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).
10. Notifica o comunicazione degli atti e comunicazione con l’organo giurisdizionale
Gli atti procedurali, come la domanda dell’attore, la replica del convenuto, eventuali domande riconvenzionali e la sentenza, possono essere notificati o comunicati alle parti per posta o per via elettronica, se l’organo giurisdizionale ha tecnicamente a disposizione tali mezzi e se questi sono ammissibili conformemente al diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Se gli atti devono essere notificati o comunicati in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento, è necessario che siano osservate anche le norme procedurali dello Stato membro in cui è effettuata la notifica/comunicazione. I mezzi elettronici possono essere utilizzati anche per altre comunicazioni scritte (come una richiesta di partecipazione a un’udienza). I mezzi elettronici possono essere utilizzati soltanto se il destinatario ne ha espressamente autorizzato l’uso in anticipo o se egli è giuridicamente tenuto ad accettare la notifica e/o altra comunicazione scritta dell’organo giurisdizionale in forma elettronica, in conformità con le norme procedurali dello Stato membro in cui ha il domicilio. Per verificare la disponibilità e l’ammissibilità dei mezzi elettronici per la notifica e/o comunicazione negli Stati membri occorre verificare le informazioni sul portale europeo della giustizia elettronica all’indirizzo:
10.1 Acconsente all’uso dei mezzi di comunicazione elettronici per la notifica e/o comunicazione della replica del convenuto, di eventuali domande riconvenzionali e della sentenza?
Sì
No
10.2. Acconsente all’uso di mezzi di comunicazione elettronici per ricevere comunicazioni scritte diverse dai documenti di cui al punto 10.1?
Sì
No
11. Certificato
Una sentenza emessa in uno Stato membro in esito a un procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro. Qualora si intenda chiederne il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale, è possibile richiedere con il presente modulo che l’organo giurisdizionale, una volta emessa una sentenza a proprio favore, rilasci un certificato ad essa relativo.
11.1. Certificato
Si chiede all’organo giurisdizionale di rilasciare un certificato relativo alla sentenza?
Sì
No
Su richiesta, l’organo giurisdizionale può fornire il certificato in un’altra lingua, utilizzando i moduli dinamici disponibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Ciò può essere utile all’esecuzione della sentenza in un altro Stato membro. Si prega di notare che l’organo giurisdizionale non è tenuto a fornire una traduzione o una traslitterazione del testo inserito nei campi di testo libero del certificato.
11.2.
Si chiede all’organo giurisdizionale di rilasciare un certificato in una lingua diversa dalla lingua del procedimento giurisdizionale, in particolare:
BG ES CS DE ET EL EN FR HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
12. Data e firma
Apporre il nome in caratteri chiari, firmare e datare in calce alla domanda.
PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÁ
MODULO B
RICHIESTA DELL’ORGANO GIURISDIZIONALE DI COMPLETARE E/O RETTIFICARE IL MODULO DI DOMANDA
[Articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento]
Da compilare a cura dell’organo giurisdizionale
Numero della causa:
Ricevuto dall’organo giurisdizionale in data: / / .
1. Organo giurisdizionale
1.1. Denominazione:
1.2. Via e numero civico/casella postale:
1.3. Località e codice postale:
1.4. Paese:
2. Attore
2.1. Cognome e nome/Ragione sociale o nome della società o dell’organizzazione:
2.2. Numero di identificazione personale o di passaporto/numero di registrazione (*):
2.3. Via e numero civico/casella postale:
2.4. Località e codice postale:
2.5. Paese:
2.6. Telefono (*):
2.7. Indirizzo di posta elettronica (*):
2.8. Eventuale rappresentante dell’attore e suoi estremi (*):
2.9. Altro (*):
3. Convenuto
3.1. Cognome e nome/Ragione sociale o nome della società o dell’organizzazione:
3.2. Numero di identificazione personale o di passaporto/numero di registrazione
3.3. Via e numero civico/casella postale:
3.4. Località e codice postale:
3.5. Paese:
3.6. Telefono (*):
3.7. Indirizzo di posta elettronica (*):
3.8. Eventuale rappresentante del convenuto e suoi estremi (*):
L’organo giurisdizionale ha esaminato il modulo di domanda e lo ha ritenuto inadeguato, insufficientemente chiaro o compilato in modo non corretto: si prega di compilare e/o rettificare il modulo nella lingua dell’organo giurisdizionale come indicato qui di seguito, nel minor tempo possibile e comunque entro il .
In caso di mancata compilazione e/o rettifica entro i termini sopra indicati, l’organo giurisdizionale riterrà irricevibile la domanda, secondo i termini previsti dal regolamento (CE) n. 861/2007.
La lingua in cui è stata compilata la domanda è sbagliata. Si prega di compilarla in una delle seguenti lingue:
bulgaro
ceco
croato
tedesco
spagnolo
greco
estone
irlandese
italiano
francese
lituano
ungherese
lettone
neerlandese
polacco
maltese
rumeno
slovacco
portoghese
finlandese
svedese
sloveno
inglese
altro: (precisare)
Le seguenti sezioni del modulo di domanda devono essere compilate e/o rettificate come indicato qui di seguito:
PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÁ
MODULO C
MODULO DI REPLICA
[Articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità]
INFORMAZIONE IMPORTANTE ED ISTRUZIONI PER IL CONVENUTO
Nei Suoi confronti è stata introdotta la domanda che figura nel modulo allegato in forza del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
Il convenuto può replicare compilando la parte II del presente modulo e rinviandolo all’organo giurisdizionale, o in altro modo adeguato, entro trenta giorni dalla ricezione del modulo di domanda corredato del modulo di replica.
In caso di mancata replica entro trenta giorni, l’organo giurisdizionale emette una sentenza.
Apporre il nome in caratteri chiari, firmare e datare sull’ultima pagina del modulo di replica.
Si prega inoltre di leggere le istruzioni contenute nel modulo di domanda, che potrebbero essere utili ai fini della preparazione della replica.
Assistenza nella compilazione del modulo È possibile ricevere assistenza per la compilazione del presente modulo. A tal fine, si prega di consultare le informazioni fornite dagli Stati membri e pubblicate sul sito web dell’atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale, disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica all’indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true Si prega di notare che l’assistenza non comprende né il patrocinio gratuito, per il quale è opportuno presentare una domanda specifica a norma del diritto nazionale, né una valutazione giuridica del caso.
Lingua: si prega di replicare alla domanda nella lingua dell’organo giurisdizionale da cui proviene il presente modulo.
Si rammenta che, al fine di agevolare la compilazione del modulo nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea sul portale europeo della giustizia elettronica all’indirizzo: https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=it&init=true&refresh=1 Potrà essere utile nel compilare il modulo nella lingua richiesta.
Udienza: Si rammenta che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. Tuttavia, l’organo giurisdizionale può decidere di procedere ad un’udienza se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte. È tuttavia possibile richiedere, con il presente modulo o in una fase successiva, un’udienza. L’organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un’udienza sia superflua per l’equa trattazione del procedimento. L’udienza dovrebbe essere effettuata tramite opportuni mezzi di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano a disposizione dell’autorità giudiziaria. Se la persona da sentire è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito, è organizzata un’udienza mediante tecnologie di comunicazione a distanza, avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 (https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence-76-it.do?init=true).
Tuttavia, l’organo giurisdizionale può stabilire la necessità della presenza fisica delle persone convocate per l’udienza. È possibile indicare le proprie preferenze al giudice, tenendo presente che, se si chiede di essere fisicamente presenti all’udienza, il recupero di eventuali spese sostenute in relazione a tale presenza è soggetto alle disposizioni dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L’articolo prevede che l’organo giurisdizionale non riconosca alla parte vincente spese superflue sostenute o spese sproporzionate rispetto al valore della controversia.
Documenti giustificativi: Indicare eventuali elementi di prova allegando, se opportuno, documenti giustificativi.
Domanda riconvenzionale: Se si desidera presentare una domanda riconvenzionale (domanda contro l’attore), si prega di compilare e allegare un modulo A separato, reperibile sul portale europeo della giustizia elettronica https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=it&init=true&refresh=1 od ottenibile presso l’organo giurisdizionale che ha inviato il presente modulo. Si noti che, ai fini della domanda riconvenzionale, il convenuto è considerato attore.
Correzione dei dati: Il convenuto può altresì correggere o integrare i dati che lo riguardano (ad esempio estremi, rappresentante ecc.) nella sezione 6 «Altro».
Notificazione o comunicazione degli atti e comunicazione con l’organo giurisdizionale: I documenti procedurali, come la replica del convenuto e la sentenza, possono essere notificati o comunicati alle parti per posta o per via elettronica, se l’organo giurisdizionale ha tecnicamente a disposizione tali mezzi e se questi sono ammissibili conformemente al diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Se gli atti devono essere notificati o comunicati in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento, è necessario che siano osservate anche le norme procedurali dello Stato membro in cui è effettuata la notifica/comunicazione. I mezzi elettronici possono essere utilizzati anche per altre comunicazioni scritte (come una richiesta di partecipazione a un’udienza). I mezzi elettronici possono essere utilizzati soltanto se il destinatario ne ha espressamente autorizzato l’uso in anticipo o se egli è giuridicamente tenuto ad accettare la notifica e/o altra comunicazione scritta dell’organo giurisdizionale in forma elettronica, in conformità con le norme procedurali dello Stato membro in cui ha il domicilio. Per verificare la disponibilità e l’ammissibilità dei mezzi elettronici per la notifica e/o comunicazione negli Stati membri occorre verificare le informazioni sul portale europeo della giustizia elettronica all’indirizzo:
Spazio supplementare: Se lo spazio è insufficiente, aggiungere altri fogli.
Parte I (da compilarsi a cura dell’organo giurisdizionale)
Nome dell’attore:
Nome del convenuto:
Organo giurisdizionale:
Domanda:
Numero della causa:
Parte II (da compilarsi a cura del convenuto)
1. Si accetta la domanda dell’attore?
Sì
No
In parte
Se la risposta è «No» o «In parte», indicare i motivi:
La domanda non rientra nel campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità
(precisare qui di seguito)
Altro
(precisare qui di seguito)
2. Se non si accetta la domanda si prega di descrivere gli elementi di prova che si intendono presentare per contestarla. Si prega di precisare i punti della replica a sostegno dei quali vengono addotti. Se del caso, allegare i documenti giustificativi pertinenti.
PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÁ
MODULO D
CERTIFICATO RIGUARDANTE UNA SENTENZA NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ O UNA TRANSAZIONE GIUDIZIARIA
[Articolo 20, paragrafo 2, e articolo 23 bis del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità]
Da compilare a cura dell’organo giurisdizionale
1. Organo giurisdizionale
1.1. Denominazione:
1.2. Via e numero civico/casella postale:
1.3. Località e codice postale:
1.4. Paese:
2. Attore
2.1. Cognome e nome/Ragione sociale o nome della società o dell’organizzazione:
2.2. Numero di identificazione personale o di passaporto/numero di registrazione (*)
2.3. Via e numero civico/casella postale:
2.4. Località e codice postale:
2.5. Paese:
2.6. Telefono (*):
2.7. Indirizzo di posta elettronica*:
2.8. Eventuale rappresentante dell’attore e suoi estremi (*):
2.9. Altro (*):
3. Convenuto
3.1. Cognome e nome/Ragione sociale o nome della società o dell’organizzazione:
3.2. Numero di identificazione personale o di passaporto/numero di registrazione (*)
3.3. Via e numero civico/casella postale:
3.4. Località e codice postale:
3.5. Paese:
3.6. Telefono (*):
3.7. Indirizzo di posta elettronica (*):
3.8. Eventuale rappresentante del convenuto e suoi estremi (*):
4.3.1. L’organo giurisdizionale ha ingiunto che corrisponda a
1) Credito principale:
2) Interessi:
3) Spese:
4.3.2. L’organo giurisdizionale ha ingiunto a di
(in caso di sentenza emessa da un giudice di appello o in caso di riesame della sentenza)
La presente sentenza sostituisce la sentenza pronunciata il / / , causa numero , e qualsiasi certificato ad essa relativo.
LA SENTENZA È RICONOSCIUTA ED ESEGUITA NEGLI ALTRI STATI MEMBRI SENZA CHE SIA NECESSARIA UNA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ E SENZA CHE SIA POSSIBILE OPPORSI AL SUO RICONOSCIMENTO.