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Document 32016R0225
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/225 of 17 February 2016 fixing the maximum volume of product per Member State and the period for lodging applications for exceptional private storage aid for the remaining unused quantities of certain cheeses from those set out in Delegated Regulation (EU) 2015/1852
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/225 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che fissa il volume massimo del prodotto per Stato membro e il periodo di presentazione delle domande di aiuto eccezionale all'ammasso privato per i quantitativi rimanenti non utilizzati di taluni formaggi di cui al regolamento delegato (UE) 2015/1852
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/225 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che fissa il volume massimo del prodotto per Stato membro e il periodo di presentazione delle domande di aiuto eccezionale all'ammasso privato per i quantitativi rimanenti non utilizzati di taluni formaggi di cui al regolamento delegato (UE) 2015/1852
C/2016/0850
GU L 41 del 18.2.2016, p. 10–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/225 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2016
che fissa il volume massimo del prodotto per Stato membro e il periodo di presentazione delle domande di aiuto eccezionale all'ammasso privato per i quantitativi rimanenti non utilizzati di taluni formaggi di cui al regolamento delegato (UE) 2015/1852
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento delegato (UE) 2015/1852 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto (2), in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
il regolamento delegato (UE) 2015/1852 ha istituito un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e ha fissato anticipatamente l'importo dell'aiuto. |
(2) |
L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1852 fissa al 15 gennaio 2016 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto. |
(3) |
Irlanda, Francia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno notificato alla Commissione l'intenzione di continuare ad avvalersi del regime di aiuto all'ammasso privato. |
(4) |
Dopo il 15 gennaio 2016 è rimasto inutilizzato un quantitativo di 68 123 tonnellate. È pertanto opportuno mettere tale quantitativo a disposizione degli Stati membri che hanno notificato l'intenzione di avvalersi ulteriormente del regime di aiuto all'ammasso privato e stabilirne la ripartizione per Stato membro, tenendo conto dei quantitativi richiesti dagli Stati membri fino al 15 gennaio 2016. |
(5) |
È necessario fissare un nuovo periodo di presentazione delle domande di aiuto. |
(6) |
Le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/1852 per l'attuazione del regime di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi dovrebbero essere applicate, mutatis mutandis, per l'attuazione del regime previsto dal presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il volume massimo per Stato membro del prodotto soggetto al regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per i rimanenti quantitativi non utilizzati di formaggi, di cui al regolamento delegato (UE) 2015/1852, è fissato nell'allegato del presente regolamento.
Le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/1852 per l'attuazione del regime dovrebbero essere applicate, mutatis mutandis, ai quantitativi fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Domande di aiuto
Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2016.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 271 del 16.10.2015, pag. 15.
ALLEGATO
Stato membro |
Quantitativi massimi (in tonnellate) |
Irlanda |
4 127 |
Francia |
6 340 |
Italia |
27 025 |
Lituania |
2 616 |
Paesi Bassi |
16 526 |
Finlandia |
694 |
Svezia |
2 126 |
Regno Unito |
8 669 |
Totale |
68 123 |