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Document 32016D1898
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1898 of 26 October 2016 amending Implementing Decision 2013/764/EU concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States (notified under document C(2016) 6710) (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1898 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2016) 6710] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1898 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2016) 6710] (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/6710
GU L 293 del 28.10.2016, p. 39–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2021
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32013D0764 | aggiunta | articolo 2a | 27/10/2016 | |
Modifies | 32013D0764 | aggiunta | articolo 4 punto (a) trattino 7 | 27/10/2016 | |
Modifies | 32013D0764 | sostituzione | articolo 10 testo | 27/10/2016 | |
Modifies | 32013D0764 | sostituzione | articolo 4 punto (a) trattino 2 | 27/10/2016 | |
Modifies | 32013D0764 | sostituzione | articolo 4 punto (a) trattino 4 PT III | 27/10/2016 | |
Modifies | 32013D0764 | sostituzione | articolo 4 punto (b) trattino 3 | 27/10/2016 | |
Extended validity | 32013D0764 | 27/10/2016 | 31/12/2019 |
28.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293/39 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1898 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2016
che modifica la decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2016) 6710]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione (3) stabilisce misure di protezione contro la peste suina classica negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato di tale decisione. Tali misure comprendono il divieto di spedizione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni di suini, carni suine nonché preparazioni di carni e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni suine provenienti da determinate zone degli Stati membri interessati. |
(2) |
L'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la peste suina classica dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoosanitaria in relazione a tale malattia. È opportuno prevedere alcune deroghe per la spedizione di suini vivi, di carni suine fresche e di alcune preparazioni di carni e prodotti a base di carne provenienti dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE. Sarebbe inoltre opportuno che tale decisione di esecuzione descrivesse anche le ulteriori prescrizioni di sanità animale applicabili nel caso in cui tali deroghe fossero concesse. |
(3) |
La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (4) dispone che i movimenti di animali vivi siano accompagnati da certificati sanitari. Se ai suini vivi destinati agli scambi all'interno dell'Unione si applicano le deroghe al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE, sarebbe opportuno che i relativi certificati sanitari includessero un riferimento alla suddetta decisione di esecuzione per garantire che tali certificati forniscano informazioni sanitarie adeguate ed esatte. |
(4) |
L'articolo 6 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio (5) riconosce l'esistenza di aziende comprendenti diverse unità di produzione e consente l'applicazione di deroghe relative ai diversi livelli di rischio che possono essere riconosciuti dall'autorità competente. Di ciò andrebbe tenuto conto nelle deroghe di cui all'articolo 4, lettera a), della decisione di esecuzione 2013/764/UE. |
(5) |
L'allegato alla decisione 2002/106/CE della Commissione (6) descrive le procedure di sorveglianza sierologica e campionamento e fornisce informazioni sulle prove prescritte. Quando devono essere introdotte delle deroghe alle prescrizioni di cui alla decisione di esecuzione 2013/764/UE in tale decisione di esecuzione, è opportuno che tali misure facciano riferimento alle pertinenti parti dell'allegato della decisione 2002/106/CE. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/764/UE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2013/764/UE è così modificata:
1) |
è inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Deroga per la spedizione di suini vivi verso altri Stati membri in determinati casi 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi dalle aziende situate nelle zone elencate nell'allegato verso altri Stati membri, a condizione che la situazione complessiva relativa alla peste suina classica nelle zone di cui all'allegato sia favorevole e i suini in questione siano stati allevati in aziende:
2. Per i suini vivi che soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1, nei corrispondenti certificati sanitari per animali della specie suina di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (**), è aggiunta la seguente dicitura: “Suini conformi all'articolo 2 bis della decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione”. (*) Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71)." (**) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).»" |
2) |
L'articolo 4 è così modificato:
|
3) |
all'articolo 10, la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2019». |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 102).
(4) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).
(5) Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5).
(6) Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).