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Document 32015D2035

Decisione (UE) 2015/2035 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, all'istituzione, da parte di tale sottocomitato, di un elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile, e all'istituzione, da parte del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di un elenco di arbitri

GU L 298 del 14.11.2015, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2035/oj

14.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/14


DECISIONE (UE) 2015/2035 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, all'istituzione, da parte di tale sottocomitato, di un elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile, e all'istituzione, da parte del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di un elenco di arbitri

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 431 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.

(2)

L'articolo 3 della decisione 2014/494/UE del Consiglio (2), indica quali parti dell'accordo debbano applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e il funzionamento del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», come stabilito nell'articolo 408, paragrafo 4 dell'accordo («comitato di associazione riunito nella formazione»«Commercio»), le disposizioni sul commercio e sullo sviluppo sostenibile e quelle in materia di risoluzione delle controversie.

(3)

Ai sensi dell'articolo 240, paragrafo 3, dell'accordo,il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile adotta il proprio regolamento interno.

(4)

Ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, nel corso della sua prima riunione, istituisce un elenco di almeno 15 persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

(5)

Ai sensi del'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria dell'accordo, istituisce un elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie.

(6)

È pertanto opportuno stabilire la posizione dell'Unione in merito al regolamento interno che deve essere adottato dal sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, all'elenco di esperti nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile che deve essere istituito da tale sottocomitato, e in merito all'elenco degli arbitri che deve essere adottato dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 240 dell'accordo in merito all'adozione del regolamento interno di tale sottocomitato e all'istituzione dell'elenco di esperti materia di commercio e sviluppo sostenibile, si basa sui progetti di decisione di detto sottocomitato allegati alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile possono accettare modifiche tecniche marginali dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» in merito all'adozione dell'elenco di arbitri si basa sul progetto di decisione di detto comitato accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» possono accettare modifiche tecniche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)  Decisione 2014/4/494 del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).


PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA

del …

che adotta il proprio regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 240,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 431 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

Ai sensi dell'articolo 240 dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve verificare l'attuazione del capitolo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

(3)

Ai sensi dell'articolo 240, paragrafo 3, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, riportato nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a … il

Per il sottocomitatoper il commercio e lo sviluppo sostenibile

Il presidente


(1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO

Regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Georgia

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito in conformità dell'articolo 240 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, («accordo»), assiste il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo («comitato di associazione riunito nella formazione Commercio»), nell'esercizio delle sue funzioni.

2.   Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni di cui al capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

3.   Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Georgia, responsabili delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.

4.   Un rappresentante della Commissione europea o della Georgia responsabile delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile funge da presidente del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile in conformità dell'articolo 2.

5.   Il termine «parti» nel presente regolamento interno deve essere inteso secondo la definizione di cui all'articolo 428 dell'accordo.

Articolo 2

Disposizioni specifiche

1.   Salvo disposizione contraria nel presente regolamento interno, si applicano gli articoli da 2 a 14 del regolamento interno del Comitato di associazione UE-Georgia.

2.   I riferimenti al Consiglio di associazione si intendono fatti al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». I riferimenti al Comitato di associazione o al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono fatti al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

Articolo 3

Riunioni

Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce quando necessario. Le parti si adoperano per riunirsi almeno una volta l'anno.

Articolo 4

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile in conformità dell'articolo 240 dell'accordo.


PROGETTO DI

DECISIONE N. 2/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA

del …

che istituisce l'elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile

IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 243,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 431 dell'accordo, alcune sue parti sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

Ai sensi del'articolo 243, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve istituire un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco di esperti in materia di commercio e di sviluppo sostenibile ai fini dell'articolo 243 dell'accordo figura nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a … il

Per il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

Il presidente


(1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO

ELENCO DI ESPERTI IN MATERIA DI COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

I.

Esperti proposti dalla Georgia

1.

Nata Sturua

2.

David Kikodze

3.

Marina Shvangiradze

4.

Ilia Osepashvili

5.

Roin Migriauli

II.

Esperti proposti dall'UE

1.

Eddy Laurijssen

2.

Jorge Cardona

3.

Karin Lukas

4.

Hélène Ruiz Fabri

5.

Laurence Boisson De Chazournes

6.

Geert Van Calster

III.

Presidenti

1.

Jill Murray (Australia)

2.

Janice Bellace (USA)

3.

Ross Wilson (Nuova Zelanda)

4.

Arthur Appleton (USA)

5.

Nathalie Bernasconi (Svizzera)


PROGETTO DI

DECISIONE N. 3/2015 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

del …

che istituisce l'elenco di arbitri di cui all'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

IL COMITATO DI Associazione RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 268, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 431 dell'accordo, alcune sue parti sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

Ai sensi del'articolo 408, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni secondo quanto previsto nell'accordo stesso.

(3)

Ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, come stabilito nell'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, istituisce, entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria dell'accordo,un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri nelle procedure di risoluzione delle controversie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco degliarbitri ai fini dell'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo è istituito come risultante nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a … il

Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

Il presidente


(1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ARBITRI

I.

Arbitri proposti dalla Georgia

1.

Christian Häberli (Svizzera)

2.

Donald McRae (Canada)

3.

John Adank (Nuova Zelanda)

4.

Ronald Saborio (Costa Rica)

5.

Thomas Cottier (Svizzera)

II.

Arbitri proposti dall'UE

1.

Claus-Dieter Ehlermann

2.

Giorgio Saccerdoti

3.

Jacques Bourgeois

4.

Pieter Jan Kuijper

5.

Ramon Torrent

III.

Presidenti

1.

David Unterhalter (Sud Africa)

2.

Merit Janow (USA)

3.

Helge Seland (Norvegia)

4.

Leora Blumberg (Sud Africa)

5.

William Davey (USA)


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