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Document 32014D0088
2014/88/EU: Commission Implementing Decision of 13 February 2014 suspending temporarily imports from Bangladesh of foodstuffs containing or consisting of betel leaves ( ‘Piper betle’ ) (notified under document C(2014) 794) Text with EEA relevance
2014/88/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 febbraio 2014 , che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel ( «Piper betle» ) [notificata con il numero C(2014) 794] Testo rilevante ai fini del SEE
2014/88/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 febbraio 2014 , che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel ( «Piper betle» ) [notificata con il numero C(2014) 794] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 45 del 15.2.2014, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 26/05/2020; abrogato da 32020R0625
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Validity extended by | 32014D0510 | 30/06/2015 | |||
Modified by | 32014D0510 | sostituzione | articolo 4 | ||
Modified by | 32015D1028 | applicazione estesa | |||
Modified by | 32015D1028 | sostituzione | articolo 4 | ||
Validity extended by | 32016D0884 | 02/06/2016 | 30/06/2018 | ||
Modified by | 32016D0884 | sostituzione | articolo 4 | 02/06/2016 | |
Validity extended by | 32018D0935 | 29/06/2018 | 30/06/2020 | ||
Modified by | 32018D0935 | sostituzione | articolo 4 | 29/06/2018 | |
Repealed by | 32020R0625 | 27/05/2020 |
15.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/34 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2014
che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle»)
[notificata con il numero C(2014) 794]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/88/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell’Unione e a livello nazionale in tema di alimenti in generale e di sicurezza degli alimenti in particolare. Esso prevede l’adozione di misure urgenti da parte della Commissione quando sia manifesto che alimenti importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana. |
(2) |
Dall’ottobre 2011 al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi sono state trasmesse 142 notificazioni a causa della presenza di un’ampia varietà di ceppi patogeni di salmonella in prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle», comunemente noto come «foglia di paan» o «betel quid») originari o provenienti dal Bangladesh. |
(3) |
Il Bangladesh ha informato la Commissione che dal novembre 2012 è in vigore un divieto su tutte le esportazioni di foglie di betel, in attesa dell’introduzione di un programma per l’esportazione di foglie di betel esenti da organismi patogeni. |
(4) |
L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Direzione generale per la Salute e i consumatori della Commissione ha effettuato un audit in Bangladesh dal 30 gennaio al 7 febbraio 2013 al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali per l’esportazione di piante nell’Unione. Dall’audit è emerso che il programma per l’esportazione di foglie di betel esenti da organismi patogeni era ancora in fase di elaborazione. L’audit ha concluso che erano presenti carenze in tutte le fasi del sistema di esportazione, in particolare nella fase di ispezione prima dell’esportazione. L’ispezione prima dell’esportazione è fondamentale per garantire che siano esportate nell’Unione solo foglie di betel conformi a tale programma. |
(5) |
Malgrado le misure introdotte dal Bangladesh e i provvedimenti adottati dal paese nei confronti degli esportatori che non le rispettano, le foglie di betel continuano ad essere esportate dal Bangladesh nell’Unione e vi sono ancora numerose notificazioni nell’ambito del sistema di allarme rapido. |
(6) |
Il livello elevato di contaminazione riscontrato comporta un grave rischio per la salute umana. È quindi opportuno sospendere le importazioni da tale paese terzo nell’Unione di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel, in attesa di ricevere garanzie sufficienti dal paese. |
(7) |
Al fine di concedere al Bangladesh il tempo necessario per rispondere e per considerare le misure appropriate di gestione del rischio, è opportuno che la sospensione temporanea delle importazioni di foglie di betel sia in vigore almeno fino al 31 luglio 2014. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione si applica a tutti i prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle»), compresi ma non limitati a quelli dichiarati ai codici NC 1404 90 00, originari o provenienti dal Bangladesh.
Articolo 2
Gli Stati membri vietano l’importazione nell’Unione dei prodotti alimentari di cui all’articolo 1.
Articolo 3
Tutte le spese connesse all’applicazione della presente decisione sono a carico del destinatario o del suo rappresentante.
Articolo 4
La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2014.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.