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Document 32013R1375

    Regolamento (UE) n. 1375/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39 Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 346 del 20.12.2013, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1375/oj

    20.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 346/42


    REGOLAMENTO (UE) N. 1375/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 19 dicembre 2013

    che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

    (2)

    Il 27 giugno 2013 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato alcune modifiche al principio contabile internazionale IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione intitolate Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura. Le modifiche mirano a disciplinare le situazioni in cui un derivato designato come strumento di copertura è oggetto di novazione da una controparte a una controparte centrale in conseguenza di normative o regolamenti. La contabilizzazione di copertura può così continuare a prescindere dalla novazione, cosa che senza la modifica non sarebbe consentita.

    (3)

    Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede l’obbligo di compensazione tramite controparte centrale per determinate categorie di derivati OTC. Di conseguenza, le controparti di determinati strumenti di copertura sono tenuti ad acconsentire a sostituire la propria controparte originaria dell’operazione di copertura con una controparte centrale che soddisfi i requisiti di detto regolamento.

    (4)

    Per evitare che la novazione dei derivati OTC a una controparte centrale, in conseguenza di normative o regolamenti esistenti, o dell’introduzione di leggi o regolamenti, determini oneri d'informativa finanziaria, è necessario prevedere un’eccezione ai requisiti vigenti in materia di cessazione della contabilizzazione di copertura contenuti nel principio contabile IAS 39.

    (5)

    La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 39 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

    (6)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il Principio contabile internazionale IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Le imprese applicano le modifiche che figurano nell’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2014 o successivamente.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

    (3)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).


    ALLEGATO

    «Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org.»

    Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

    Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura

    Si modificano i paragrafi 91 e 101.

    Coperture di fair value

    91

    Un’entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nel paragrafo 89 se:

    a)

    lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato. A questo scopo, la sostituzione o il riporto di uno strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della documentata strategia di copertura dell’entità. In aggiunta, a tal fine non è considerata una conclusione o una cessazione dello strumento di copertura se:

    i)

    in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell’introduzione di leggi o regolamenti, le parti di un’operazione di copertura concordano che una (o più) controparti per la compensazione sostituiscano l’originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte. A tal fine, una controparte per la compensazione è una controparte centrale (talvolta definita «organismo di compensazione» o «agenzia di compensazione») ovvero una o più entità, per esempio un partecipante diretto di un organismo di compensazione o un cliente di un partecipante diretto di un organismo di compensazione, che agiscano da controparte al fine di effettuare una compensazione per conto di una controparte centrale. Tuttavia, se le controparti dello strumento di copertura sostituiscono le proprie controparti originarie con controparti diverse, questo paragrafo si applica soltanto se ciascuna di tali controparti effettua la compensazione con la medesima controparte centrale;

    ii)

    eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare tale sostituzione della controparte. Tali cambiamenti sono limitati a quei cambiamenti che risultano essere in linea con i termini contrattuali che ci si aspetterebbe nel caso in cui lo strumento di copertura fosse originariamente compensato con la controparte centrale. Essi comprendono i cambiamenti nei requisiti relativi alle garanzie, nei diritti di compensare i saldi relativi a crediti e debiti, e negli oneri applicati

    b)

    Coperture di flussi finanziari

    101

    In ciascuna delle seguenti circostanze un’entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nei paragrafi 95-100:

    a)

    lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato. In tal caso, l’utile o la perdita complessiva dello strumento di copertura che è stato rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a partire dall’esercizio in cui la copertura era efficace [vedere paragrafo 95(a)] deve restare separatamente nel patrimonio netto sino a quando l’operazione programmata si verifica. Quando l’operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 o 100. Ai fini del presente sotto-paragrafo, la sostituzione o il riporto di uno strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della documentata strategia di copertura dell’entità. In aggiunta, ai fini del presente sotto-paragrafo non è considerata una conclusione o una cessazione dello strumento di copertura se:

    i)

    in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell’introduzione di leggi o regolamenti, le parti di un’operazione di copertura concordano che una (o più) controparti per la compensazione sostituiscano l’originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte. A tal fine, una controparte per la compensazione è una controparte centrale (talvolta definita «organismo di compensazione» o «agenzia di compensazione») ovvero una o più entità, per esempio un partecipante diretto di un organismo di compensazione o un cliente di un partecipante diretto di un organismo di compensazione, che agiscano da controparte al fine di effettuare una compensazione per conto di una controparte centrale. Tuttavia, se le controparti dello strumento di copertura sostituiscono le proprie controparti originarie con controparti diverse, questo paragrafo si applica soltanto se ciascuna di tali controparti effettua la compensazione con la medesima controparte centrale;

    ii)

    eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare tale sostituzione della controparte. Tali cambiamenti sono limitati a quei cambiamenti che risultano essere in linea con i termini contrattuali che ci si aspetterebbe nel caso in cui lo strumento di copertura fosse originariamente compensato con la controparte centrale. Essi comprendono i cambiamenti nei requisiti relativi alle garanzie, nei diritti di compensare i saldi relativi a crediti e debiti, e negli oneri applicati;

    b)

    Il paragrafo 108D e, nell’Appendice A, il paragrafo AG113A sono aggiunti.

    Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

    108D

    Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura (Modifiche allo IAS 39), pubblicato a giugno 2013, ha modificato i paragrafi 91 e 101 e ha aggiunto il paragrafo AG113A. L’entità deve applicare tali paragrafi a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. Un’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

    Valutazione dell’efficacia della copertura

    AG113A

    Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, gli effetti della sostituzione della controparte originaria con una controparte di compensazione e dei cambiamenti apportati descritti nei paragrafi 91(a)(ii) e 101(a)(ii) dovranno riflettersi nella valutazione dello strumento di copertura e quindi nella valutazione e nella misurazione dell’efficacia della copertura.


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