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Document 32013R0985
Commission Regulation (EU) No 985/2013 of 14 October 2013 amending and correcting Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 985/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013 , che modifica e rettifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinate sostanze aromatizzanti Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 985/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013 , che modifica e rettifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinate sostanze aromatizzanti Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 273 del 15.10.2013, p. 18–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R1334 | modifica | allegato I P.A | 04/11/2013 |
15.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/18 |
REGOLAMENTO (UE) N. 985/2013 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2013
che modifica e rettifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinate sostanze aromatizzanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco UE delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base destinati a essere utilizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso. |
(2) |
La parte A dell’elenco dell’Unione contiene sia sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono attribuite note, sia sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco da rimandi a note numerate da 1 a 4. |
(3) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha portato a termine la valutazione di 23 sostanze attualmente indicate nell’elenco come sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Tali sostanze sono state valutate dall’EFSA nelle valutazioni qui riportate, riferite a gruppi di sostanze aromatizzanti: valutazione FGE.06rev4 (3) (sostanze: n. FL 02.229, 05.137, 09.562 e 09.854), valutazione FGE.07rev4 (4) (sostanze: n. FL 02.145, 02.194, 02.211, 07.198 e 07.204), valutazione FGE.08rev5 (5) (sostanza: n. FL 15.134), valutazione FGE.09rev4 (6) (sostanze: n. FL 07.202 e 07.255), valutazione FGE.12rev3 (7) (sostanza: n. FL 05.182), valutazione FGE.20rev4 (8) (sostanze: n. FL 05.026, 05.028, 05.029 e 09.858), valutazione FGE.23rev4 (9) (sostanza: n. FL 13.170), valutazione FGE.63rev1 (10) (sostanze: n. FL 02.252, 07.190 e 09.936), valutazione FGE.94rev1 (11) (sostanza: n. FL 16.095) e valutazione FGE.304 (12) (sostanza: n. FL 16.123). La conclusione dell’EFSA è che tali sostanze aromatizzanti non destano preoccupazioni entro i livelli di assunzione alimentare stimati. |
(4) |
Ne consegue che le sostanze aromatizzanti valutate nei documenti suindicati vanno inserite nell’elenco dell’Unione a titolo di sostanze già sottoposte a valutazione e vanno cancellati i rimandi alle note da 1 a 4 nelle pertinenti voci dell’elenco. |
(5) |
Successivamente alla pubblicazione dell’elenco dell’Unione sono stati individuati in tale documento alcuni errori. Tali errori riguardano denominazioni, numeri CAS, numeri JECFA o componenti secondari delle sostanze qui riportate: n. FL 02.093, 02.110, 05.085, 08.004, 09.016, 09.131, 09.132, 09.266, 09.578, 09.596, 09.880, 12.075, 12.086, 12.273, 13.028, 13.190, 14.067 e 17.015. È opportuno rettificare tali errori. |
(6) |
Occorre pertanto modificare e rettificare di conseguenza l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) EFSA Journal 2013; 11(2):3091.
(4) EFSA Journal 2012; 10(10):2899.
(5) EFSA Journal 2012; 10(7):2837.
(6) EFSA Journal 2012; 10(7):2836.
(7) EFSA Journal 2012; 10(12):2993.
(8) EFSA Journal 2012; 10(12):2994.
(9) EFSA Journal 2013; 11(2):3092.
(10) EFSA Journal 2012; 10(10):2900.
(11) EFSA Journal 2012; 10(6):2747.
(12) EFSA Journal 2012; 10(10):2903.
ALLEGATO
L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato come segue:
1) |
la voce relativa al n. FL 02.093 è sostituita dalla voce seguente:
|
2) |
la voce relativa al n. FL 02.110 è sostituita dalla voce seguente:
|
3) |
la voce relativa al n. FL 02.145 è sostituita dalla voce seguente:
|
4) |
la voce relativa al n. FL 02.194 è sostituita dalla voce seguente:
|
5) |
la voce relativa al n. FL 02.211 è sostituita dalla voce seguente:
|
6) |
la voce relativa al n. FL 02.229 è sostituita dalla voce seguente:
|
7) |
la voce relativa al n. FL 02.252 è sostituita dalla voce seguente:
|
8) |
la voce relativa al n. FL 05.026 è sostituita dalla voce seguente:
|
9) |
la voce relativa al n. FL 05.028 è sostituita dalla voce seguente:
|
10) |
la voce relativa al n. FL 05.029 è sostituita dalla voce seguente:
|
11) |
la voce relativa al n. FL 05.085 è sostituita dalla voce seguente:
|
12) |
la voce relativa al n. FL 05.137 è sostituita dalla voce seguente:
|
13) |
la voce relativa al n. FL 05.182 è sostituita dalla voce seguente:
|
14) |
la voce relativa al n. FL 07.190 è sostituita dalla voce seguente:
|
15) |
la voce relativa al n. FL 07.198 è sostituita dalla voce seguente:
|
16) |
la voce relativa al n. FL 07.202 è sostituita dalla voce seguente:
|
17) |
la voce relativa al n. FL 07.204 è sostituita dalla voce seguente:
|
18) |
la voce relativa al n. FL 07.255 è sostituita dalla voce seguente:
|
19) |
la voce relativa al n. FL 08.004 è sostituita dalla voce seguente:
|
20) |
la voce relativa al n. FL 09.016 è sostituita dalla voce seguente:
|
21) |
la voce relativa al n. FL 09.131 è sostituita dalla voce seguente:
|
22) |
la voce relativa al n. FL 09.132 è sostituita dalla voce seguente:
|
23) |
la voce relativa al n. FL 09.266 è sostituita dalla voce seguente:
|
24) |
la voce relativa al n. FL 09.562 è sostituita dalla voce seguente:
|
25) |
la voce relativa al n. FL 09.578 è sostituita dalla voce seguente:
|
26) |
la voce relativa al n. FL 09.596 è sostituita dalla voce seguente:
|
27) |
la voce relativa al n. FL 09.854 è sostituita dalla voce seguente:
|
28) |
la voce relativa al n. FL 09.858 è sostituita dalla voce seguente:
|
29) |
la voce relativa al n. FL 09.880 è sostituita dalla voce seguente:
|
30) |
la voce relativa al n. FL 09.936 è sostituita dalla voce seguente:
|
31) |
la voce relativa al n. FL 12.075 è sostituita dalla voce seguente:
|
32) |
la voce relativa al n. FL 12.086 è sostituita dalla voce seguente:
|
33) |
la voce relativa al n. FL 12.273 è sostituita dalla voce seguente:
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34) |
la voce relativa al n. FL 13.028 è sostituita dalla voce seguente:
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35) |
la voce relativa al n. FL 13.170 è sostituita dalla voce seguente:
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36) |
la voce relativa al n. FL 13.190 è sostituita dalla voce seguente:
|
37) |
la voce relativa al n. FL 14.067 è sostituita dalla voce seguente:
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38) |
la voce relativa al n. FL 15.134 è sostituita dalla voce seguente:
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39) |
la voce relativa al n. FL 16.095 è sostituita dalla voce seguente:
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40) |
la voce relativa al n. FL 16.123 è sostituita dalla voce seguente:
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41) |
la voce relativa al n. FL 17.015 è sostituita dalla voce seguente:
|