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Document 32013R0985

    Regolamento (UE) n. 985/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013 , che modifica e rettifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinate sostanze aromatizzanti Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 273 del 15.10.2013, p. 18–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/985/oj

    15.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 273/18


    REGOLAMENTO (UE) N. 985/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 14 ottobre 2013

    che modifica e rettifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinate sostanze aromatizzanti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco UE delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base destinati a essere utilizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.

    (2)

    La parte A dell’elenco dell’Unione contiene sia sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono attribuite note, sia sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco da rimandi a note numerate da 1 a 4.

    (3)

    L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha portato a termine la valutazione di 23 sostanze attualmente indicate nell’elenco come sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Tali sostanze sono state valutate dall’EFSA nelle valutazioni qui riportate, riferite a gruppi di sostanze aromatizzanti: valutazione FGE.06rev4 (3) (sostanze: n. FL 02.229, 05.137, 09.562 e 09.854), valutazione FGE.07rev4 (4) (sostanze: n. FL 02.145, 02.194, 02.211, 07.198 e 07.204), valutazione FGE.08rev5 (5) (sostanza: n. FL 15.134), valutazione FGE.09rev4 (6) (sostanze: n. FL 07.202 e 07.255), valutazione FGE.12rev3 (7) (sostanza: n. FL 05.182), valutazione FGE.20rev4 (8) (sostanze: n. FL 05.026, 05.028, 05.029 e 09.858), valutazione FGE.23rev4 (9) (sostanza: n. FL 13.170), valutazione FGE.63rev1 (10) (sostanze: n. FL 02.252, 07.190 e 09.936), valutazione FGE.94rev1 (11) (sostanza: n. FL 16.095) e valutazione FGE.304 (12) (sostanza: n. FL 16.123). La conclusione dell’EFSA è che tali sostanze aromatizzanti non destano preoccupazioni entro i livelli di assunzione alimentare stimati.

    (4)

    Ne consegue che le sostanze aromatizzanti valutate nei documenti suindicati vanno inserite nell’elenco dell’Unione a titolo di sostanze già sottoposte a valutazione e vanno cancellati i rimandi alle note da 1 a 4 nelle pertinenti voci dell’elenco.

    (5)

    Successivamente alla pubblicazione dell’elenco dell’Unione sono stati individuati in tale documento alcuni errori. Tali errori riguardano denominazioni, numeri CAS, numeri JECFA o componenti secondari delle sostanze qui riportate: n. FL 02.093, 02.110, 05.085, 08.004, 09.016, 09.131, 09.132, 09.266, 09.578, 09.596, 09.880, 12.075, 12.086, 12.273, 13.028, 13.190, 14.067 e 17.015. È opportuno rettificare tali errori.

    (6)

    Occorre pertanto modificare e rettificare di conseguenza l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

    (2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

    (3)  EFSA Journal 2013; 11(2):3091.

    (4)  EFSA Journal 2012; 10(10):2899.

    (5)  EFSA Journal 2012; 10(7):2837.

    (6)  EFSA Journal 2012; 10(7):2836.

    (7)  EFSA Journal 2012; 10(12):2993.

    (8)  EFSA Journal 2012; 10(12):2994.

    (9)  EFSA Journal 2013; 11(2):3092.

    (10)  EFSA Journal 2012; 10(10):2900.

    (11)  EFSA Journal 2012; 10(6):2747.

    (12)  EFSA Journal 2012; 10(10):2903.


    ALLEGATO

    L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato come segue:

    1)

    la voce relativa al n. FL 02.093 è sostituita dalla voce seguente:

    «02.093

    (Z)-Non-6-en-1-olo

    35854-86-5

    324

    10294

     

     

     

    JECFA»

    2)

    la voce relativa al n. FL 02.110 è sostituita dalla voce seguente:

    «02.110

    2,6-dimetilept-6-en-1-olo

    36806-46-9

    348

     

    Almeno il 90 %. Componente secondario: 5-10 % 2,6-dimetil-5-epten-1-olo

     

     

    JECFA»

    3)

    la voce relativa al n. FL 02.145 è sostituita dalla voce seguente:

    «02.145

    2,6-dimetilotta-1,5,7-trien-3-olo

    29414-56-0

     

     

     

     

     

    EFSA»

    4)

    la voce relativa al n. FL 02.194 è sostituita dalla voce seguente:

    «02.194

    otta-1,5-dien-3-olo

    83861-74-9

     

     

     

     

     

    EFSA»

    5)

    la voce relativa al n. FL 02.211 è sostituita dalla voce seguente:

    «02.211

    undeca-1,5-dien-3-olo

    56722-23-7

     

     

     

     

     

    EFSA»

    6)

    la voce relativa al n. FL 02.229 è sostituita dalla voce seguente:

    «02.229

    (-)-3,7-dimetil-6-otten-1-olo

    7540-51-4

     

     

    Almeno il 90 % (cis-isomero). Componenti secondari: 2-6 % alcoli di-insaturi e saturi C 10, 2-4 % acetato di citronellile, 2-3 % citronellale

     

     

    EFSA»

    7)

    la voce relativa al n. FL 02.252 è sostituita dalla voce seguente:

    «02.252

    4,8-dimetil-3,7-nonadien-2-olo

    67845-50-5

    1841

     

     

     

     

    EFSA»

    8)

    la voce relativa al n. FL 05.026 è sostituita dalla voce seguente:

    «05.026

    o-tolualdeide

    529-20-4

     

     

     

     

     

    EFSA»

    9)

    la voce relativa al n. FL 05.028 è sostituita dalla voce seguente:

    «05.028

    m-tolualdeide

    620-23-5

     

     

     

     

     

    EFSA»

    10)

    la voce relativa al n. FL 05.029 è sostituita dalla voce seguente:

    «05.029

    p-tolualdeide

    104-87-0

     

     

     

     

     

    EFSA»

    11)

    la voce relativa al n. FL 05.085 è sostituita dalla voce seguente:

    «05.085

    (Z)-ept-4-enal

    6728-31-0

    320

    2124

    Almeno il 93 % di (Z)ept-4-enal. Componente secondario: 2-5 % di (E)ept-4-enal.

     

     

    JECFA»

    12)

    la voce relativa al n. FL 05.137 è sostituita dalla voce seguente:

    «05.137

    dec-4(cis)-enale

    21662-09-9

     

     

    Almeno il 90 %. Componente secondario: almeno 5 % di trans-isomero.

     

     

    EFSA»

    13)

    la voce relativa al n. FL 05.182 è sostituita dalla voce seguente:

    «05.182

    2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1-carbossaldeide

    432-24-6

     

     

     

     

     

    EFSA»

    14)

    la voce relativa al n. FL 07.190 è sostituita dalla voce seguente:

    «07.190

    otta-1,5-dien-3-one

    65213-86-7

    1848

     

    Miscela di stereoisomeri: 60-90 % di isomeri E e 10-40 % di isomeri Z.

     

     

    EFSA»

    15)

    la voce relativa al n. FL 07.198 è sostituita dalla voce seguente:

    «07.198

    pseudo-ionone

    141-10-6

     

    11191

     

     

     

    EFSA»

    16)

    la voce relativa al n. FL 07.202 è sostituita dalla voce seguente:

    «07.202

    2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1-one

    20013-73-4

     

     

     

     

     

    EFSA»

    17)

    la voce relativa al n. FL 07.204 è sostituita dalla voce seguente:

    «07.204

    3,3,6-trimetilepta-1,5-dien-4-one

    546-49-6

     

     

     

     

     

    EFSA»

    18)

    la voce relativa al n. FL 07.255 è sostituita dalla voce seguente:

    «07.255

    l-piperitone

    4573-50-6

    1856

     

     

     

     

    EFSA»

    19)

    la voce relativa al n. FL 08.004 è sostituita dalla voce seguente:

    «08.004

    acido lattico

    50-21-5

    930

    4

     

     

     

    EFSA»

    20)

    la voce relativa al n. FL 09.016 è sostituita dalla voce seguente:

    «09.016

    acetato di mentile

    16409-45-3

    431

    206

     

     

     

    JECFA»

    21)

    la voce relativa al n. FL 09.131 è sostituita dalla voce seguente:

    «09.131

    propionato di DL-isobornile

    2756-56-1

    1391

    412

     

     

     

    EFSA»

    22)

    la voce relativa al n. FL 09.132 è sostituita dalla voce seguente:

    «09.132

    propionato di benzile

    122-63-4

    842

    413

     

     

     

    EFSA»

    23)

    la voce relativa al n. FL 09.266 è sostituita dalla voce seguente:

    «09.266

    2-butenoato di esile

    19089-92-0

    1807

    10688

     

     

     

    EFSA»

    24)

    la voce relativa al n. FL 09.562 è sostituita dalla voce seguente:

    «09.562

    formiato di trans-3-esenile

    56922-80-6

     

     

     

     

     

    EFSA»

    25)

    la voce relativa al n. FL 09.578 è sostituita dalla voce seguente:

    «09.578

    (E)-but-2-enoato di esile

    1617-25-0

     

    10688

     

     

     

    EFSA»

    26)

    la voce relativa al n. FL 09.596 è sostituita dalla voce seguente:

    «09.596

    (Z)-but-2-enoato di isopentile

    10482-55-0

     

     

     

     

     

    EFSA»

    27)

    la voce relativa al n. FL 09.854 è sostituita dalla voce seguente:

    «09.854

    2-metilbutanoato di cis-3-esenile

    53398-85-9

     

     

     

     

     

    EFSA»

    28)

    la voce relativa al n. FL 09.858 è sostituita dalla voce seguente:

    «09.858

    2-metil-2-butenoato di fenilmetile

    67674-41-3

     

     

    Miscela di stereoisomeri: 60-90 % di isomeri E e 10-40 % di isomeri Z.

     

     

    EFSA»

    29)

    la voce relativa al n. FL 09.880 è sostituita dalla voce seguente:

    «09.880

    (Z) butanoato di ept-4-en-2-ile

    94088-12-7

     

     

     

     

     

    EFSA»

    30)

    la voce relativa al n. FL 09.936 è sostituita dalla voce seguente:

    «09.936

    acetato di 4,8-dimetil-3,7-nonadien-2-ile

    91418-25-6

    1847

     

     

     

     

    EFSA»

    31)

    la voce relativa al n. FL 12.075 è sostituita dalla voce seguente:

    «12.075

    disolfuro di metile prop-1-enile

    5905-47-5

    569

    11712

    Almeno il 90 %. Componenti secondari: 3-4 % disolfuro di dimetile e 3-4 % di-1-disolfuro di propenile.

     

     

    JECFA»

    32)

    la voce relativa al n. FL 12.086 è sostituita dalla voce seguente:

    «12.086

    2-metilbutantioato di S-metile

    42075-45-6

    486

     

     

     

     

    JECFA»

    33)

    la voce relativa al n. FL 12.273 è sostituita dalla voce seguente:

    «12.273

    3-(metiltio)eptanale

    51755-70-5

    1692

     

    Almeno il 92 %. Componente secondario: 5-7 % (E)-hept-2-enal

     

     

    EFSA»

    34)

    la voce relativa al n. FL 13.028 è sostituita dalla voce seguente:

    «13.028

    2-butil-5 o 6-cheto-1,4-diossano

    65504-95-2

    1484

    2206

     

     

     

    EFSA»

    35)

    la voce relativa al n. FL 13.170 è sostituita dalla voce seguente:

    «13.170

    2S-cis-tetraidro-4-metil-2-(2-metil-1-propenil)-2H-pirano

    3033-23-6

     

     

     

     

     

    EFSA»

    36)

    la voce relativa al n. FL 13.190 è sostituita dalla voce seguente:

    «13.190

    3-((2-metil-3-furil)tio)-2-butanone

    61295-44-1

    1525

     

     

     

     

    EFSA»

    37)

    la voce relativa al n. FL 14.067 è sostituita dalla voce seguente:

    «14.067

    2-etossi-3-metilpirazina

    32737-14-7

    793

    11921

    Almeno 82 % 2-etossi-3-metilpirazina. Componenti secondari: 15 % 2-etossi-5-metilpirazina (n. CAS 67845-34-5) o 2-etossi-6-metilpirazina (n. CAS 53163-97-6).

     

     

    EFSA»

    38)

    la voce relativa al n. FL 15.134 è sostituita dalla voce seguente:

    «15.134

    2,5-diidrossi-1,4-ditiano

    40018-26-6

    550

     

    Miscela di diastereoisomeri: 25-30 % di (2S,5S e 2R,5R) e 70-75 % (2S,5R e 2R,5S)

     

     

    EFSA»

    39)

    la voce relativa al n. FL 16.095 è sostituita dalla voce seguente:

    «16.095

    ciclopropancarbossiammide, N-[(2E)-3,7- dimetil-2,6-ottadien-1-ile]-

    744251-93-2

    1779

     

     

     

     

    EFSA»

    40)

    la voce relativa al n. FL 16.123 è sostituita dalla voce seguente:

    «16.123

    (1R,2S,5R)-N-(4-metossifenil)-5-metil-2-(1- metiletil)cicloesancarbossiammide

    68489-09-8

     

     

     

     

     

    EFSA»

    41)

    la voce relativa al n. FL 17.015 è sostituita dalla voce seguente:

    «17.015

    cloruro di DL-metilmetioninsolfonio

    3493-12-7

    1427

    761

     

     

     

    EFSA»


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