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Document 32013D0500

    2013/500/UE: Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2013 , che stabilisce la posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall’Unione alla Repubblica moldova

    GU L 273 del 15.10.2013, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/500/oj

    15.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 273/31


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 7 ottobre 2013

    che stabilisce la posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall’Unione alla Repubblica moldova

    (2013/500/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo IX dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») stabilisce le procedure per la concessione di deroghe concernenti gli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C dell’accordo OMC e ai rispettivi allegati.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 55/2008 (1) è stato modificato dal regolamento (UE) n. 581/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) al fine di prorogare le preferenze commerciali autonome concesse alla Repubblica moldova («Moldova») fino al 31 dicembre 2015 e adeguare i contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli. Il regolamento (CE) n. 55/2008 prevede il libero accesso al mercato dell’Unione di tutti i prodotti originari della Moldova, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli elencati nell’allegato I di tale regolamento. I prodotti elencati in tale allegato beneficiano di concessioni limitate sotto forma di esenzione dai dazi doganali nei limiti dei contingenti tariffari o di riduzione di tali dazi. Ulteriori proroghe dell’ambito di applicazione delle preferenze di cui al regolamento (CE) n. 55/2008 possono essere adottate al fine di liberalizzare l’importazione di vino dalla Moldova.

    (3)

    In assenza di una deroga agli obblighi dell’Unione ai sensi dell’articolo I, paragrafo 1, e dell’articolo XIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, nella misura necessaria il trattamento previsto da tali preferenze commerciali autonome dovrebbe essere esteso a tutti gli altri membri dell’OMC.

    (4)

    È nell’interesse dell’Unione chiedere una proroga, fino al 31 dicembre 2015, della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome concesse dall’Unione alla Moldova a norma dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’accordo OMC al fine di consentire all’Unione di accordare un regime di ammissione in franchigia o un trattamento preferenziale ai prodotti originari della Moldova, compresi alcuni prodotti agricoli per i quali sono rilasciate concessioni limitate di cui all’allegato della presente decisione, senza dover estendere lo stesso regime di ammissione in franchigia o trattamento preferenziale a prodotti simili provenienti da qualsiasi altro membro dell’OMC fino al 31 dicembre 2015.

    (5)

    L’Unione deve presentare tale richiesta all’OMC.

    (6)

    È pertanto opportuno stabilire la posizione che l’Unione deve adottare in seno al Consiglio generale dell’OMC relativamente alla richiesta,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in seno al Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale consiste nel richiedere una proroga, fino al 31 dicembre 2015, della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome concesse dall’Unione alla Moldova per i prodotti originari della Moldova, compresi alcuni prodotti agricoli per i quali sono rilasciate concessioni limitate di cui all’allegato.

    Tale posizione è espressa dalla Commissione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BERNATONIS


    (1)  Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) n. 581/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (GU L 165 del 24.6.2011, pag. 5).


    ALLEGATO

    PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE O A PREZZI MASSIMI

    1.   Prodotti soggetti a contingenti tariffari annui in esenzione da dazi doganali

    Numero d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    2013 (1)

    2014 (1)

    2015 (1)

    09.0504

    da 0201 a 0204

    Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

    4 000 (2)

    4 000 (2)

    4 000 (2)

    09.0505

    ex 0207

    Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, diverse dai fegati grassi della sottovoce 0207 34

    500 (2)

    500 (2)

    500 (2)

    09.0506

    ex 0210

    Carni e frattaglie commestibili di animali della specie suina e bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o frattaglie di animali della specie suina e bovina

    500 (2)

    500 (2)

    500 (2)

    09.4210

    da 0401 a 0406

    Prodotti lattiero-caseari

    1 500 (2)

    1 500 (2)

    1 500 (2)

    09.0507

    0407 00

    Uova di volatili in guscio

    120 (3)

    120 (3)

    120 (3)

    09.0508

    ex 0408

    Uova di volatili sgusciate e tuorli, diversi da quelli inadatti all’uso alimentare

    300 (2)

    300 (2)

    300 (2)

    09.0509

    1001 90 91

    1001 90 99

    Altra spelta (escluse sementi di spelta), frumento tenero e frumento segalato

    55 000 (2)

    60 000 (2)

    65 000 (2)

    09.0510

    1003 00 90

    Orzo

    50 000 (2)

    55 000 (2)

    60 000 (2)

    09.0511

    1005 90

    Mais

    45 000 (2)

    50 000 (2)

    55 000 (2)

    09.0512

    1601 00 91

    e

    1601 00 99

    Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

    600 (2)

    600 (2)

    600 (2)

    ex 1602

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

    di galli e di galline, non cotte,

    di animali della specie suina domestica,

    di animali della specie bovina, non cotte

    09.0513

    1701 99 10

    Zucchero bianco

    34 000 (2)

    34 000 (2)

    34 000 (2)


    2.   Prodotti che beneficiano dell’esenzione dall’aliquota ad valorem del dazio all’importazione

    Codice NC

    Designazione delle merci

    0702

    Pomodori freschi o refrigerati

    0703 20

    Aglio, fresco o refrigerato

    0707

    Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

    0709 90 70

    Zucchine, fresche o refrigerate

    0709 90 80

    Carciofi

    0806

    Uve, fresche o secche

    0808 10

    Mele, fresche

    0808 20

    Pere e cotogne

    0809 10

    Albicocche

    0809 20

    Ciliege

    0809 30

    Pesche, comprese le pesche noci

    0809 40

    Prugne e prugnole


    (1)  Dal 1o gennaio al 31 dicembre.

    (2)  tonnellate (peso netto).

    (3)  milioni di unità.


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