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Document 32013D0500
2013/500/EU: Council Decision of 7 October 2013 establishing the position to be taken by the European Union within the General Council of the World Trade Organization on the request for extending the WTO waiver on additional autonomous trade preferences granted by the Union to the Republic of Moldova
2013/500/UE: Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2013 , che stabilisce la posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall’Unione alla Repubblica moldova
2013/500/UE: Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2013 , che stabilisce la posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall’Unione alla Repubblica moldova
GU L 273 del 15.10.2013, p. 31–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/31 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2013
che stabilisce la posizione che l’Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall’Unione alla Repubblica moldova
(2013/500/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo IX dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») stabilisce le procedure per la concessione di deroghe concernenti gli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C dell’accordo OMC e ai rispettivi allegati. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 55/2008 (1) è stato modificato dal regolamento (UE) n. 581/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) al fine di prorogare le preferenze commerciali autonome concesse alla Repubblica moldova («Moldova») fino al 31 dicembre 2015 e adeguare i contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli. Il regolamento (CE) n. 55/2008 prevede il libero accesso al mercato dell’Unione di tutti i prodotti originari della Moldova, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli elencati nell’allegato I di tale regolamento. I prodotti elencati in tale allegato beneficiano di concessioni limitate sotto forma di esenzione dai dazi doganali nei limiti dei contingenti tariffari o di riduzione di tali dazi. Ulteriori proroghe dell’ambito di applicazione delle preferenze di cui al regolamento (CE) n. 55/2008 possono essere adottate al fine di liberalizzare l’importazione di vino dalla Moldova. |
(3) |
In assenza di una deroga agli obblighi dell’Unione ai sensi dell’articolo I, paragrafo 1, e dell’articolo XIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, nella misura necessaria il trattamento previsto da tali preferenze commerciali autonome dovrebbe essere esteso a tutti gli altri membri dell’OMC. |
(4) |
È nell’interesse dell’Unione chiedere una proroga, fino al 31 dicembre 2015, della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome concesse dall’Unione alla Moldova a norma dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’accordo OMC al fine di consentire all’Unione di accordare un regime di ammissione in franchigia o un trattamento preferenziale ai prodotti originari della Moldova, compresi alcuni prodotti agricoli per i quali sono rilasciate concessioni limitate di cui all’allegato della presente decisione, senza dover estendere lo stesso regime di ammissione in franchigia o trattamento preferenziale a prodotti simili provenienti da qualsiasi altro membro dell’OMC fino al 31 dicembre 2015. |
(5) |
L’Unione deve presentare tale richiesta all’OMC. |
(6) |
È pertanto opportuno stabilire la posizione che l’Unione deve adottare in seno al Consiglio generale dell’OMC relativamente alla richiesta, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in seno al Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale consiste nel richiedere una proroga, fino al 31 dicembre 2015, della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome concesse dall’Unione alla Moldova per i prodotti originari della Moldova, compresi alcuni prodotti agricoli per i quali sono rilasciate concessioni limitate di cui all’allegato.
Tale posizione è espressa dalla Commissione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
J. BERNATONIS
(1) Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 581/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (GU L 165 del 24.6.2011, pag. 5).
ALLEGATO
PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE O A PREZZI MASSIMI
1. Prodotti soggetti a contingenti tariffari annui in esenzione da dazi doganali
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
2013 (1) |
2014 (1) |
2015 (1) |
||
09.0504 |
da 0201 a 0204 |
Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate |
4 000 (2) |
4 000 (2) |
4 000 (2) |
||
09.0505 |
ex 0207 |
Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, diverse dai fegati grassi della sottovoce 0207 34 |
500 (2) |
500 (2) |
500 (2) |
||
09.0506 |
ex 0210 |
Carni e frattaglie commestibili di animali della specie suina e bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o frattaglie di animali della specie suina e bovina |
500 (2) |
500 (2) |
500 (2) |
||
09.4210 |
da 0401 a 0406 |
Prodotti lattiero-caseari |
1 500 (2) |
1 500 (2) |
1 500 (2) |
||
09.0507 |
0407 00 |
Uova di volatili in guscio |
120 (3) |
120 (3) |
120 (3) |
||
09.0508 |
ex 0408 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, diversi da quelli inadatti all’uso alimentare |
300 (2) |
300 (2) |
300 (2) |
||
09.0509 |
1001 90 91 1001 90 99 |
Altra spelta (escluse sementi di spelta), frumento tenero e frumento segalato |
55 000 (2) |
60 000 (2) |
65 000 (2) |
||
09.0510 |
1003 00 90 |
Orzo |
50 000 (2) |
55 000 (2) |
60 000 (2) |
||
09.0511 |
1005 90 |
Mais |
45 000 (2) |
50 000 (2) |
55 000 (2) |
||
09.0512 |
1601 00 91 e 1601 00 99 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti |
600 (2) |
600 (2) |
600 (2) |
||
ex 1602 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
|
||||||
09.0513 |
1701 99 10 |
Zucchero bianco |
34 000 (2) |
34 000 (2) |
34 000 (2) |
2. Prodotti che beneficiano dell’esenzione dall’aliquota ad valorem del dazio all’importazione
Codice NC |
Designazione delle merci |
0702 |
Pomodori freschi o refrigerati |
0703 20 |
Aglio, fresco o refrigerato |
0707 |
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati |
0709 90 70 |
Zucchine, fresche o refrigerate |
0709 90 80 |
Carciofi |
0806 |
Uve, fresche o secche |
0808 10 |
Mele, fresche |
0808 20 |
Pere e cotogne |
0809 10 |
Albicocche |
0809 20 |
Ciliege |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
0809 40 |
Prugne e prugnole |
(1) Dal 1o gennaio al 31 dicembre.
(2) tonnellate (peso netto).
(3) milioni di unità.