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Document 32012D0762

    2012/762/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 dicembre 2012 , che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2012) 8889] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 336 del 8.12.2012, p. 94–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/762/oj

    8.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 336/94


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 6 dicembre 2012

    che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES

    [notificata con il numero C(2012) 8889]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2012/762/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco si trova nell’allegato I di tale decisione.

    (2)

    La nota (15) delle note particolari di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE riguarda la validità dell’autorizzazione provvisoria per quanto riguarda il posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Marsiglia fino al termine dei lavori finalizzati a potenziare le strutture in questione per renderle pienamente conformi alle prescrizioni della normativa dell’Unione. L’autorizzazione provvisoria era valida fino al 1o luglio 2012. La Francia ha informato la Commissione che i lavori sono stati ultimati e che il centro d’ispezione Hangar 23 è operativo dal 1o luglio 2012. La nota (15) delle note particolari di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE deve pertanto essere soppressa e la voce riguardante il posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Marsiglia deve essere modificata di conseguenza. Ai fini della certezza giuridica, tali modifiche devono essere applicate in maniera retroattiva.

    (3)

    In seguito alle comunicazioni di Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Slovacchia e Regno Unito, occorre modificare le voci per i posti d’ispezione frontalieri di tali Stati membri nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (4)

    La Germania ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Stoccarda deve essere soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (5)

    Il servizio di audit della Commissione (precedentemente noto come servizio ispettivo della Commissione), l’Ufficio alimentare e veterinario, ha effettuato un audit in Spagna, a seguito del quale ha rivolto una serie di raccomandazioni a tale Stato membro. La Spagna ha comunicato che il centro d’ispezione «Laxe» presso il posto d’ispezione frontaliero al porto di A Coruña-Laxe, i posti d’ispezione frontalieri presso gli aeroporti di Ciudad Real e Siviglia, il centro d’ispezione «Puerto Exterior» presso il posto d’ispezione frontaliero di Huelva e il centro d’ispezione «Protea Productos del Mar» presso il posto d’ispezione frontaliero al porto di Marín devono essere temporaneamente sospesi. Occorre pertanto modificare di conseguenza le voci relative a tali posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (6)

    L’Italia ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Ancona deve essere soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro. Occorre quindi modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (7)

    In seguito a una comunicazione trasmessa dalla Lettonia, la sospensione temporanea del posto d’ispezione frontaliero presso Patarnieki deve essere revocata e occorre pertanto modificare di conseguenza la voce relativa a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (8)

    L’allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato TRACES.

    (9)

    In seguito alle comunicazioni di Germania e Italia, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all’elenco di unità regionali e locali del sistema TRACES, di cui all’allegato II della decisione 2009/821/CE.

    (10)

    La decisione 2009/821/CE va pertanto modificata di conseguenza.

    (11)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Le modifiche di cui al punto 1, lettera a) e al punto 1, lettera e), punto ii), dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o luglio 2012.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

    (3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (4)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.


    ALLEGATO

    Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

    1)

    l’allegato I è così modificato:

    a)

    la nota 15) delle note particolari è soppressa;

    b)

    nella parte relativa alla Danimarca, la voce relativa all’aeroporto di Copenhagen è sostituita dalla seguente:

    «København

    DK CPH 4

    A

    Centre 1

    NHC(2)

     

    Centre 3

     

    U, E, O

    Centre 4

    HC(2)»

     

    c)

    nella parte relativa alla Germania, la voce relativa all’aeroporto di Stoccarda è soppressa;

    d)

    la parte relativa alla Spagna è così modificata:

    i)

    la voce relativa al porto di A Coruña-Laxe è sostituita dalla seguente:

    «A Coruña-Laxe

    ES LCG 1

    P

    A Coruña

    HC, NHC

     

    Laxe (*)

    HC (*)»

     

    ii)

    la voce relativa all’aeroporto di Ciudad Real è sostituita dalla seguente:

    «Ciudad Real (*)

    ES CQM 4

    A

     

    HC(2) (*), NHC(2) (*)»

     

    iii)

    la voce relativa al porto di Huelva è sostituita dalla seguente:

    «Huelva

    ES HUV 1

    P

    Puerto Interior

    HC-T(FR)(2), HC-T(CH)(2)

     

    Puerto Exterior (*)

    NHC-NT (*)»

     

    iv)

    la voce relativa al porto di Marín è sostituita dalla seguente:

    «Marín

    ES MAR 1

    P

     

    HC, NHC-T(FR), NHC-NT

     

    Protea Productos del Mar (*)

    HC-T(FR)(3) (*)»

     

    v)

    le voci relative all’aeroporto e al porto di Siviglia sono sostituite dalle seguenti:

    «Se villa (*)

    ES SVQ 4

    A

     

    HC(2) (*), NHC(2) (*)

    O (*)

    Sevilla

    ES SVQ 1

    P

     

    HC(2), NHC(2)»

     

    vi)

    la voce relativa al porto di Vigo è sostituita dalla seguente:

    «Vigo

    ES VGO 1

    P

    T.C. Guixar

    HC, NHC-T(FR), NHC-NT

     

    Frioya

    HC-T(FR)(2)(3)

     

    Frigalsa

    HC-T(FR)(2)(3)

     

    Pescanova

    HC-T(FR)(2)(3)

     

    Puerto Vieira

    HC-T(FR)(2)(3)

     

    Fandicosta

    HC-T(FR)(2)(3)

     

    Frig. Morrazo

    HC-T(FR)(3)»

     

    vii)

    la voce relativa al porto di Vilagarcía-Ribeira-Caramiñal è sostituita dalla seguente:

    «Vilagarcía-Ribeira-Caramiñal

    ES RIB 1

    P

    Vilagarcía

    HC, NHC

     

    Ribeira

    HC-T(FR)(3)

     

    Caramiñal

    HC-T(FR)(3)»

     

    e)

    la parte relativa alla Francia è così modificata:

    i)

    la voce relativa al porto di Le Havre è sostituita dalla seguente:

    «Le Havre

    FR LEH 1

    P

    Route des Marais

    HC-T(1), HC-NT, NHC

     

    Dugrand

    HC-T(FR)(1)(2)

     

    EFBS

    HC-T(1)(2)

     

    Fécamp

    HC-NT(6), NHC-NT(6)»

     

    ii)

    la voce relativa al porto di Marsiglia è sostituita dalla seguente:

    «Marseille Port

    FR MRS 1

    P

    Hangar 14

     

    E

    Hangar 23

    HC-T(1)(2), HC-NT(2)»

     

    iii)

    la voce relativa all’aeroporto di Nizza è sostituita dalla seguente:

    «Nice

    FR NCE 4

    A

     

    HC-T(CH)(1)(2), NHC-NT(2)

    O(14)»

    f)

    la parte relativa all’Italia è così modificata:

    i)

    la voce relativa all’aeroporto di Ancona è soppressa;

    ii)

    la voce relativa all’aeroporto di Roma-Fiumicino è sostituita dalla seguente:

    «Roma-Fiumicino

    IT FCO 4

    A

    Nuova Alitalia

    HC(2), NHC-NT(2)

    O(14)

    FLE

    HC(2), NHC(2)

     

    Isola Veterinaria ADR

     

    U, E, O»

    g)

    nella parte relativa alla Lettonia, la voce riguardante la strada a Patarnieki è sostituita dalla seguente:

    «Patarnieki

    LV PAT 3

    R

    IC 1

    HC, NHC-T(CH), NHC-NT

     

    IC 2

     

    U, E, O»

    h)

    nella parte relativa alla Slovacchia, la voce riguardante la strada a Vyšné Nemecké è sostituita dalla seguente:

    «Vyšné Nemecké

    SK VYN 3

    R

    IC 1

    HC, NHC

     

    IC 2

     

    U, E, O»

    i)

    nella parte relativa al Regno Unito, la voce relativa al porto di Falmouth è sostituita dalla seguente:

    «Falmouth

    GB FAL 1

    P

     

    HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)»

     

    2)

    L’allegato II è così modificato:

    a)

    la parte relativa alla Germania è così modificata:

    i)

    la voce relativa all’unità locale «DE17413 ROSTOCK» è sostituita dalla seguente:

    «DE17413

    ROSTOCK, LANDKREIS»

    ii)

    la voce relativa all’unità locale «DE16713 NORDWEST-MECKLENBURG» è sostituita dalla seguente:

    «DE16713

    NORDWESTMECKLENBURG»

    b)

    la parte relativa all’Italia è così modificata:

    i)

    le voci relative all’unità regionale «IT00013 ABRUZZO» sono sostituite dalle seguenti:

    «IT00213

    LANCIANO-VASTO-CHIETI

    IT00413

    AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA

    IT00513

    PESCARA

    IT00613

    TERAMO»

    ii)

    le seguenti voci relative all’unità regionale «IT00017 BASILICATA» sono soppresse:

    «IT00317

    LAGONEGRO

    IT00517

    MONTALBANO JONICO

    IT00117

    VENOSA»

    iii)

    le voci relative all’unità regionale «IT00015 CAMPANIA» sono sostituite dalle seguenti:

    «IT00115

    AVELLINO

    IT00315

    BENEVENTO

    IT00415

    CASERTA

    IT00615

    NAPOLI 1 CENTRO

    IT00915

    NAPOLI 2 NORD

    IT01015

    NAPOLI 3 SUD

    IT01115

    SALERNO»

    iv)

    le voci seguenti relative all’unità regionale «IT00008 EMILIA-ROMAGNA» sono soppresse:

    «IT00708

    BOLOGNA NORD

    IT00508

    BOLOGNA SUD»

    v)

    le voci relative all’unità regionale «IT00011 MARCHE» sono sostituite dalle seguenti:

    «IT0711

    A.S.U.R. ANCONA»

    vi)

    le voci relative all’unità regionale «IT00014 MOLISE» sono sostituite dalle seguenti:

    «IT00314

    A.S.R.E.M.»

    vii)

    le voci relative all’unità regionale «IT00016 PUGLIA» sono sostituite dalle seguenti:

    «IT00116

    BAT

    IT00216

    BA

    IT00616

    BR

    IT00716

    FG

    IT01016

    LE

    IT01216

    TA»

    viii)

    le voci relative all’unità regionale «IT00019 SICILIA» sono sostituite dalle seguenti:

    «IT00119

    ASP — AGRIGENTO

    IT00219

    ASP — CALTANISETTA

    IT00319

    ASP — CATANIA

    IT00419

    ASP — ENNA

    IT00519

    ASP — MESSINA

    IT00619

    ASP — PALERMO

    IT00719

    ASP — RAGUSA

    IT00819

    ASP — SIRACUSA

    IT00919

    ASP — TRAPANI»

    ix)

    le voci relative all’unità regionale «IT00004 TRENTINO-ALTO ADIGE» sono sostituite dalle seguenti:

    «IT00141

    A.S. DELLA P.A. DI BOLZANO

    IT00542

    TRENTO»

    x)

    la seguente voce relativa all’unità regionale «IT00010 UMBRIA» è soppressa:

    «IT00510

    TERNI»

    xi)

    la voce relativa all’unità locale «IT00102 VALLE D’AOSTA» è sostituita dalla seguente:

    «IT00102

    AOSTA»

    xii)

    la voce relativa all’unità locale «IT01505 ALTA PADOVANA» è sostituita dalla seguente:

    «IT01505

    CITTADELLA»

    xiii)

    la voce relativa all’unità locale «IT01705 CONSELVE» è sostituita dalla seguente:

    «IT01705

    ESTE MONSELICE MONTAGNANA»

    xiv)

    la voce relativa all’unità locale «IT00305 MAROSTICA» è sostituita dalla seguente:

    «IT00305

    BASSANO DEL GRAPPA»

    xv)

    la voce relativa all’unità locale «IT02205 VILLAFRANCA» è sostituita dalla seguente:

    «IT02205

    BUSSOLENGO»


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