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Document 32011R1257

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1257/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

    GU L 320 del 3.12.2011, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013; abrogato da 32013R0593

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1257/oj

    3.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 320/12


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1257/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 23 novembre 2011

    che modifica il regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annuali di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202, di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 e di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90.

    (2)

    L’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2008 assegna 28 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95 a titolo di tagli selezionati di carne bovina conformi a una precisa definizione.

    (3)

    L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Argentina ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel corso del processo di adesione all’Unione europea (3), approvato con decisione 2011/769/UE del Consiglio (4), ha aggiunto un quantitativo supplementare di 1 500 tonnellate al contingente tariffario dell’Unione europea di carni bovine disossate, fresche o refrigerate, assegnato all’Argentina. Per i primi quattro anni di applicazione l’aumento sarà di 2 000 tonnellate annue. L’accordo prevede inoltre un’assegnazione nazionale per l’Argentina di 200 tonnellate nell’ambito del contingente tariffario dell’Unione europea di carne di bufalo disossata congelata, mentre l’assegnazione dell’Argentina comprende anche carne fresca e refrigerata.

    (4)

    Per motivi di chiarezza è opportuno specificare il paese di origine della carne di bufalo.

    (5)

    L’articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 810/2008 assegna 1 300 tonnellate di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91 a titolo di tagli di carne bovina di alta qualità conformi a una precisa definizione.

    (6)

    L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel corso del processo di adesione all’Unione europea (5), approvato con decisione 2011/767/UE del Consiglio (6), prevede una modifica della definizione del contingente tariffario dell’Unione europea di 1 300 tonnellate di carne bovina di alta qualità.

    (7)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 810/2008.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 810/2008 è così modificato:

    1)

    all’articolo 1, il paragrafo 1 è modificato come segue:

    a)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    66 750 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91. Il quantitativo totale è pari a 66 625 t per il periodo contingentale 2011/2012 e a 67 250 t per i periodi contingentali 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015;»

    b)

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90, originaria dell’Australia, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4001;»

    c)

    è aggiunta la seguente lettera c):

    «c)

    200 t di carne di bufalo disossata fresca, refrigerata o congelata di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0202 30 90, originaria dell’Argentina, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4004.»;

    2)

    l’articolo 2 è così modificato:

    a)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    29 500 t di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione:

    “Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie ‘JJ’, ‘J’, ‘U’ o ‘U2’ e le carcasse di manzo giovane e di giovenca sono classificate nelle categorie ‘AA’, ‘A’, o ‘B’, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita in Argentina dal segretariato per l’agricoltura, l’allevamento, la pesca e l’alimentazione (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)».

    Tuttavia, il quantitativo totale è pari a 29 375 t per il periodo contingentale 2011/2012 e a 30 000 t per i periodi contingentali 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.

    I tagli devono essere etichettati in conformità dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

    Alle informazioni che figurano sull’etichetta può essere aggiunta l’indicazione “Carni bovine di alta qualità”.

    Il contingente reca il numero d’ordine 09.4450.

    b)

    alla lettera e), la definizione è sostituita dalla seguente:

    «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche allevati esclusivamente al pascolo, di peso carcassa non superiore a 370 kg. Le carcasse sono classificate nelle categorie A, L, P, T o F, rifilate fino a uno spessore del grasso P o inferiore e con muscolatura di classe 1 o 2 secondo il sistema di classificazione delle carcasse del New Zealand Meat Board»;

    3)

    all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   L’importazione dei quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 2, lettere da a) a e) e g), è subordinata, all’atto dell’immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato a norma dell’articolo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 2 del presente articolo.»;

    4)

    all’articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per i quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 2, lettere da a) a e) e g), del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 e del regolamento (CE) n. 382/2008.»;

    5)

    l’articolo 11 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    entro il 31 agosto successivo al termine di ciascun periodo contingentale, per i contingenti tariffari di importazione recanti i numeri d’ordine 09.4001 e 09.4004, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel periodo contingentale precedente;»

    b)

    al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Le comunicazioni relative ai quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 2, lettere da a) a e) e g), del presente regolamento sono effettuate conformemente agli allegati IV, V e VI del presente regolamento.»;

    6)

    nell’allegato I, la definizione è sostituita dalla seguente:

    «Carni bovine di alta qualità originarie di …

    (definizione appropriata)

    o carne di bufalo originaria dell’Australia

    o carne di bufalo originaria dell’Argentina»;

    7)

    nell’allegato II, il primo trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS:

    per le carni originarie dell’Argentina:

    a)

    conformi alla definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c);

    b)

    conformi alla definizione di cui all’articolo 2, lettera a).»;

    8)

    negli allegati IV, V e VI sono aggiunti il seguente numero d’ordine e il seguente paese di origine:

    «09.4004»

    «Argentina».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2011

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Dacian CIOLOȘ

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

    (2)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.

    (3)  GU L 317 del 30.11.2011, pag. 11.

    (4)  GU L 317 del 30.11.2011, pag. 10.

    (5)  GU L 317 del 30.11.2011, pag. 3.

    (6)  GU L 317 del 30.11.2011, pag. 2.

    (7)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.»;


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