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Document 32011D0797

    2011/797/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2011 , che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere la malattia di Newcastle in Spagna nel 2009 [notificata con il numero C(2011) 8717]

    GU L 320 del 3.12.2011, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/797/oj

    3.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 320/43


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 novembre 2011

    che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere la malattia di Newcastle in Spagna nel 2009

    [notificata con il numero C(2011) 8717]

    (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

    (2011/797/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e che è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

    (2)

    La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi veterinari specifici, compresi quelli d’urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione della malattia di Newcastle nel più breve tempo possibile è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 6, primo trattino, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

    (3)

    L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), fissa norme relative alle spese ammesse a beneficiare della partecipazione finanziaria dell’Unione.

    (4)

    La decisione di esecuzione 2011/208/UE della Commissione, del 1o aprile 2011, relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro la malattia di Newcastle in Spagna nel 2009 (3), ha concesso, tra l’altro, un contributo finanziario dell’Unione per le misure urgenti adottate per combattere la malattia di Newcastle in Spagna nel 2009. Il 31 maggio 2011 la Spagna ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

    (5)

    Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che gli interventi programmati siano stati effettivamente attuati e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

    (6)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE la Spagna ha immediatamente informato la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure applicate conformemente alla legislazione comunitaria in materia di notifica e di eradicazione, nonché i risultati conseguiti. In osservanza dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 la richiesta di rimborso è accompagnata da una relazione finanziaria, i documenti giustificativi, una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti o distrutti e i risultati dei rispettivi controlli.

    (7)

    Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammesse a beneficiare di un aiuto e le conclusioni definitive sono stati comunicati alla Spagna il 20 ottobre 2011. La Spagna ha espresso il suo accordo per posta elettronica in data 20 ottobre 2011.

    (8)

    È ora pertanto possibile fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione della malattia di Newcastle in Spagna nel 2009.

    (9)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione della malattia di Newcastle in Spagna nel 2009 è fissato a 103 219,22 EUR.

    Articolo 2

    Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento a termini dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

    Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

    (2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

    (3)  GU L 87 del 2.4.2011, pag. 29.


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