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Document 32011D0365
2011/365/EU: Commission Decision of 17 June 2011 amending Decision 2006/197/EC as regards the renewal of the authorisation to place on the market existing feed produced from genetically modified maize line 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2011) 4159) Text with EEA relevance
2011/365/UE: Decisione della Commissione, del 17 giugno 2011 , che modifica la decisione 2006/197/CE per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di mangimi esistenti, prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 4159] Testo rilevante ai fini del SEE
2011/365/UE: Decisione della Commissione, del 17 giugno 2011 , che modifica la decisione 2006/197/CE per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di mangimi esistenti, prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 4159] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 163 del 23.6.2011, p. 52–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2016
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006D0197 | sostituzione | allegato PTB) | ||
Modifies | 32006D0197 | sostituzione | allegato PTC) | ||
Modifies | 32006D0197 | sostituzione | articolo 1 | ||
Modifies | 32006D0197 | sostituzione | articolo 2 | ||
Modifies | 32006D0197 | sostituzione | articolo 3 | ||
Modifies | 32006D0197 | sostituzione | titolo |
23.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/52 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2011
che modifica la decisione 2006/197/CE per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di mangimi esistenti, prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2011) 4159]
(I testi in lingua francese, inglese e olandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/365/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/197/CE della Commissione, del 3 marzo 2006, che autorizza l’immissione sul mercato di alimenti contenenti, consistenti di, ovvero prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) non contempla l’immissione in commercio di mangimi prodotti a partire da granturco della linea 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (di seguito «granturco linea 1507»). |
(2) |
I mangimi prodotti da granturco linea 1507 sono stati immessi in commercio prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 e sono stati oggetto di notifica a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. |
(3) |
Il 12 aprile 2007 la Pioneer Overseas Corporation, a nome della Pioneer Hi-bred International, e la Dow AgroSciences, a nome della Mycogen Seeds, hanno presentato congiuntamente alla Commissione, conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, domanda di rinnovo dell’autorizzazione a continuare a commercializzare mangimi esistenti prodotti a partire da granturco linea 1507. |
(4) |
L’11 giugno 2009 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e ha concluso che le nuove informazioni fornite nella domanda e l’esame della letteratura scientifica pubblicata successivamente ai precedenti pareri scientifici del gruppo di esperti OGM dell’EFSA sul granturco linea 1507 (3) non richiedono modifiche ai precedenti pareri scientifici sul granturco in questione. Essa ha inoltre ribadito, conformemente alle precedenti conclusioni, l’improbabilità che il granturco linea 1507 possa avere effetti nocivi sulla salute umana e degli animali o sull’ambiente nell’ambito degli usi proposti. Ciò include l’uso di mangimi prodotti a partire da granturco linea 1507 (4). |
(5) |
L’EFSA ha tenuto conto nel suo parere di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti secondo quanto previsto all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato. |
(6) |
Con lettera in data 21 gennaio 2010 il richiedente ha confermato di essere consapevole del fatto che il rinnovo dell’autorizzazione a commercializzare mangimi esistenti prodotti a partire da granturco linea 1507, a seguito dell’ampliamento del campo di applicazione della decisione 2006/197/CE in modo da includere tali prodotti, implica l’assoggettamento di tale categoria di prodotti alle disposizioni giuridiche della citata decisione. |
(7) |
In base al parere dell’EFSA, per i mangimi prodotti a partire da granturco linea 1507 non risultano necessarie prescrizioni specifiche sull’etichettatura diverse da quelle di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003. |
(8) |
Il parere dell’EFSA non giustifica l’imposizione di condizioni o di restrizioni specifiche all’immissione in commercio e/o all’uso e alla manipolazione, compresi requisiti relativi al monitoraggio dell’uso dei mangimi successivo all’immissione in commercio, secondo quanto disposto all’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003. |
(9) |
Per motivi di trasparenza, il richiedente è stato consultato in merito alle misure stabilite dalla presente decisione. |
(10) |
Tenuto conto delle suddette considerazioni, è opportuno concedere il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di mangimi esistenti prodotti a partire da granturco linea 1507. |
(11) |
Dal momento che è prassi generale autorizzare nella stessa decisione l’immissione in commercio di alimenti e di mangimi, occorre includere nella decisione 2006/197/CE il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di mangimi prodotti a partire da granturco linea 1507. È necessario pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/197/CE. |
(12) |
Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta relativa alle misure in questione. Poiché, durante la riunione del 17 marzo 2011, il Consiglio non è riuscito a decidere a maggioranza qualificata né a favore né contro la proposta e ha comunicato che i suoi atti sulla questione sono conclusi, le misure devono essere adottate dalla Commissione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione 2006/197/CE è così modificata:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: |
2) |
gli articoli 1, 2 e 3 della decisione 2006/197/CE sono sostituiti dagli articoli seguenti: «Articolo 1 Prodotti La presente decisione riguarda gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco (Zea mays L.) geneticamente modificato linea 1507 e i mangimi prodotti a partire da tale granturco (di seguito “i prodotti”). Al granturco (Zea mays L.) geneticamente modificato linea 1507, di cui all’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1 conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 65/2004. Articolo 2 Immissione in commercio L’immissione in commercio dei prodotti, conformemente alle condizioni indicate nella presente decisione e nel suo allegato, è autorizzata secondo quanto disposto all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003. Articolo 3 Etichettatura Per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, il “nome dell’organismo” è “granturco”.»; |
3) |
l’allegato è così modificato:
|
Articolo 2
Destinatari
Sono destinatari della presente decisione:
a) |
Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgio; |
b) |
Dow AgroSciences Europe, European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Regno Unito. |
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 70 del 9.3.2006, pag. 82.
(3) Pareri EFSA pubblicati il:
— |
24 settembre 2004 per l’immissione sul mercato di granoturco 1507 destinato all’importazione e alla trasformazione; http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2004-011 |
— |
19 gennaio 2005 per l’immissione sul mercato di granoturco 1507 destinato all’importazione, all’alimentazione animale, alla trasformazione industriale e alla coltivazione; http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2004-072 |
— |
19 gennaio 2005 per l’immissione sul mercato di granoturco 1507 destinato all’alimentazione umana http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2004-087 |
(4) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2007-144