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Document 32011D0348

2011/348/CE: Decisione del Consiglio, del 10 novembre 2009, relativa alla firma, a nome della Comunità, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania

GU L 159 del 17.6.2011, p. 107–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/348/oj

Related international agreement

17.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/107


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2009

relativa alla firma, a nome della Comunità, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania

(2011/348/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica (l’«accordo») col Regno hascemita di Giordania.

(2)

I negoziati hanno dato luogo all’accordo siglato il 28 gennaio 2009.

(3)

Occorre firmare l’accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania di cooperazione scientifica e tecnologica è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo, a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

L’accordo è applicato su base provvisoria come stabilito all’articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo stesso, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua formale conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG


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17.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/108


ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata la «Comunità»,

da una parte, e

IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, di seguito denominato «la Giordania»,

dall’altra,

di seguito denominati «le parti»;

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché il paragrafo 3, primo comma;

CONSIDERANDO l’importanza che rivestono la scienza e la tecnologia per lo sviluppo economico e sociale delle parti e il relativo riferimento di cui all’articolo 43 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, entrato in vigore il 1o maggio 2002;

CONSIDERANDO la politica europea di vicinato e la strategia UE per rafforzare le relazioni con i paesi vicini, nel cui ambito le parti si sono incontrate e hanno concordato un piano d’azione che tra le sue priorità menzionava «il rafforzamento della cooperazione nel settore scientifico e tecnico». Il piano d’azione congiunto della politica europea di vicinato è conforme al programma esecutivo del governo giordano (2007-2009) per il piano nazionale «Kuluna Al Urdun» che mira a sviluppare un processo sostenibile di riforme socioeconomiche;

CONSIDERANDO che la Comunità e la Giordania hanno intrapreso attività congiunte di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione in vari settori di interesse comune e che le parti potrebbero trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione di ciascuna di esse alle attività di ricerca e sviluppo dell’altra a condizioni di reciprocità;

DESIDERANDO istituire un quadro ufficiale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica che renda possibile ampliare e rafforzare le attività di cooperazione nei settori di interesse comune e promuovere l’utilizzo dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le parti;

DESIDERANDO aprire lo Spazio europeo della ricerca ai paesi terzi e in particolare ai paesi partner mediterranei;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito d’applicazione e principi

1.   Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di cooperazione tra la Comunità e la Giordania in settori di interesse comune in cui svolgono attività di ricerca e sviluppo nel settore della scienza e della tecnologia.

2.   Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:

promozione di una società della conoscenza al servizio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le parti,

beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi,

accesso reciproco alle attività dei programmi e dei progetti di ricerca intrapresi da ciascuna parte,

scambio tempestivo delle informazioni che possono agevolare le attività di cooperazione,

scambio e tutela adeguati dei diritti di proprietà intellettuale,

partecipazione e finanziamento nel rispetto delle leggi e dei regolamenti pertinenti delle parti.

Articolo 2

Mezzi di cooperazione

1.   I soggetti giuridici stabiliti in Giordania, come definiti all’allegato I, comprese le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, partecipano alle azioni di cooperazione indirette del programma quadro comunitario di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca («il programma quadro»), fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II.

I soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri della Comunità, definiti all’allegato I, partecipano ai programmi e progetti di ricerca della Giordania in settori analoghi a quelli del programma quadro alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici giordani, fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II.

2.   La cooperazione può anche svilupparsi con i mezzi e le modalità seguenti:

regolari discussioni sugli orientamenti e le priorità della politica e della programmazione in materia di ricerca della Giordania e della Comunità,

discussioni sulle prospettive e lo sviluppo della cooperazione,

trasmissione tempestiva di informazioni sull’attuazione dei programmi e progetti di ricerca della Giordania e della Comunità e sui risultati di lavori intrapresi nell’ambito del presente accordo,

riunioni congiunte,

visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri, anche a scopo di formazione,

scambio e condivisione di apparecchiature, materiali e servizi di test,

contatti tra responsabili di programmi o progetti giordani e della Comunità,

partecipazione di esperti a seminari, simposi e workshop,

scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo,

formazione tramite progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico,

accesso reciproco all’informazione scientifica e tecnologica nell’ambito della cooperazione in questione,

qualsiasi altra modalità adottata dal comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica Comunità europea-Giordania, di cui all’articolo 4, conformemente alle politiche e alle procedure applicabili ad entrambe le parti.

Articolo 3

Rafforzamento della cooperazione

1.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell’ambito delle proprie legislazioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera di beni destinati a essere utilizzati in queste attività.

2.   Qualora, in applicazione della propria normativa, la Comunità europea accordi un finanziamento a un soggetto giuridico stabilito in Giordania che partecipa a un’azione indiretta di cooperazione comunitaria, la Giordania garantisce che a questa transazione non saranno imposti oneri o prelievi.

Articolo 4

Gestione dell’accordo

1.   Il coordinamento e l’agevolazione delle attività oggetto del presente accordo sono svolti, per la Giordania, dall’Alto Consiglio per la scienza e la tecnologia, e, per la Comunità, dai servizi dalla Commissione europea, in qualità di agenti esecutivi delle parti («agenti esecutivi»).

2.   Gli agenti esecutivi istituiscono un comitato congiunto denominato «Comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica Comunità europea-Giordania» («il comitato misto»), le cui funzioni comprendono:

assicurare, valutare e riesaminare l’attuazione del presente accordo, nonché modificarne gli allegati o adottarne nuovi per tenere conto degli sviluppi delle politiche scientifiche delle parti, nell’osservanza delle relative procedure interne di ciascuna delle due parti,

individuare annualmente i settori in cui risulti opportuno sviluppare e migliorare la cooperazione ed esaminare le relative misure,

esaminare periodicamente gli orientamenti e le priorità per il futuro delle politiche di ricerca e la loro programmazione in Giordania e nella Comunità, nonché le prospettive di cooperazioni future ai sensi del presente accordo,

formulare raccomandazioni alle parti circa l’attuazione del presente accordo, includendovi la definizione e la raccomandazione di aggiunte alle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e misure concrete per migliorare l’accesso reciproco previsto all’articolo 1, paragrafo 2.

3.   Il comitato misto, composto da rappresentanti degli agenti esecutivi, adotta il proprio regolamento interno.

4.   Il comitato misto si riunisce di norma una volta l’anno, alternativamente nella Comunità e in Giordania. Riunioni straordinarie sono convocate laddove necessario e previo accordo di entrambe le parti. Le conclusioni e raccomandazioni del comitato misto saranno trasmesse per informazione al comitato d’associazione dell’accordo euromediterraneo tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania.

Articolo 5

Finanziamento

La reciproca partecipazione ad attività di ricerca ai sensi del presente accordo avviene conformemente alle condizioni stabilite all’allegato I ed è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti, dalle politiche e delle modalità di attuazione dei programmi in vigore sul territorio di ciascuna della parti.

Se una delle parti prevede un aiuto finanziario per i partecipanti dell’altra parte in relazione ad attività di cooperazione indirette, tutte le sovvenzioni e i contributi finanziari o di altra natura erogati a questo titolo dalla parte finanziatrice ai partecipanti dell’altra parte sono esentati da tasse.

Articolo 6

Diffusione e utilizzazione dei risultati e delle informazioni

La diffusione e l’uso dei risultati e delle informazioni acquisiti e/o scambiati, nonché la gestione, l’attribuzione e l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di ricerca svolte ai sensi del presente accordo, sono soggetti alle disposizioni di cui all’allegato II.

Articolo 7

Disposizioni finali

1.   Gli allegati I e II costituiscono parte integrante del presente accordo. Tutte le questioni o controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo sono risolte di comune accordo tra le parti.

2.   Il presente accordo entra in vigore dopo che le parti si sono notificate reciprocamente il completamento delle procedure interne per la conclusione dello stesso. In attesa del completamento di tali procedure, le parti applicano il presente accordo a titolo provvisorio a decorrere dalla firma dello stesso. Qualora una parte notifichi all’altra parte l’intenzione di non concludere l’accordo, le parti concordano che i progetti e le attività avviati nel periodo di applicazione provvisoria e ancora in corso al momento della notifica summenzionata sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti previo preavviso di sei mesi. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo sono portati a compimento alle condizioni stabilite dallo stesso.

4.   Il presente accordo resta in vigore fino a quando una delle parti notifica per iscritto all’altra parte la sua intenzione di porre fine all’accordo. In tal caso il presente accordo cessa di avere effetto trascorsi sei mesi dal ricevimento di tale notifica.

5.   Qualora una della parti decida di modificare i suoi programmi e progetti di ricerca, di cui al paragrafo 1 dell’articolo 1, l’agente esecutivo della parte in questione notifica all’agente esecutivo dell’altra parte il contenuto preciso di dette modifiche. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 3 del presente articolo, il presente accordo può essere denunciato, alle condizioni stabilite di comune accordo, se una delle parti notifica all’altra, entro un mese dall’adozione delle modifiche di cui al presente paragrafo, la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

6.   Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite da quest’ultimo, e, dall’altra, al territorio del Regno hascemita di Giordania. Questa disposizione non esclude le attività di cooperazione condotte in alto mare, nello spazio extra-atmosferico o sul territorio di paesi terzi, in conformità del diritto internazionale.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine rispettivamente dalla Comunità europea e dal Regno hascemita di Giordania, hanno firmato il presente accordo.

Fatto in duplice copia a Bruxelles, addì trenta novembre 2009 in bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese e arabo, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā –

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno Hashemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hasimita Királyság részéről

Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hašimovské král’ovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

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ALLEGATO I

MODALITÀ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA E DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA

Ai fini del presente accordo, per «soggetto giuridico» si intende qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto comunitario o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura.

I.   Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Giordania alle azioni indirette del programma quadro

1.

La partecipazione alle azioni indirette del programma quadro di soggetti giuridici stabiliti in Giordania è soggetta alle condizioni stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea.

I soggetti giuridici stabiliti in Giordania possono inoltre partecipare alle azioni indirette attuate ai sensi dell’articolo 164 del trattato che istituisce la Comunità europea.

2.

La Comunità può accordare un finanziamento ai soggetti giuridici stabiliti in Giordania che partecipano alle azioni indirette menzionate al punto 1, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla decisione adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio [regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (1)], conformemente all’articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea, al regolamento finanziario della Comunità europea e alla legislazione comunitaria applicabile.

3.

Le convenzioni di sovvenzione o i contratti conclusi dalla Comunità con i soggetti giuridici stabiliti in Giordania che partecipano ad un’azione indiretta devono prevedono il diritto della Commissione europea e della Corte dei conti delle Comunità europee di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche.

Le competenti autorità giordane provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, ogni assistenza ragionevole e realizzabile, qualora necessaria o utile per eseguire tali controlli e verifiche contabili.

II.   Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea a programmi e progetti di ricerca giordani

1.

I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell’Unione europea o al diritto comunitario, possono partecipare a progetti o programmi di ricerca e sviluppo della Giordania in cooperazione con soggetti giuridici giordani.

2.

Fatto salvo il punto 1 e l’allegato II, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità, che partecipano a progetti giordani di ricerca nell’ambito dei programmi di ricerca e sviluppo, le modalità e le condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti per l’attuazione di detti progetti sono soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari e alle direttive governative giordane che disciplinano lo svolgimento di programmi di ricerca e sviluppo, applicabili ai soggetti giuridici giordani e tali da garantire un trattamento equanime, tenuto conto della natura della cooperazione fra la Giordania e la Comunità in questo settore.

Il finanziamento di soggetti giuridici stabiliti nella Comunità che partecipano ai pertinenti progetti di ricerca giordani nell’ambito dei programmi di ricerca e sviluppo sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative che disciplinano lo svolgimento di tali programmi, applicabili ai soggetti giuridici non giordani.

III.   Informazioni sulle possibilità di partecipazione

La Giordania e la Commissione europea renderanno regolarmente disponibili informazioni in merito ai programmi in corso e alle possibilità di partecipazione esistenti per i soggetti giuridici stabiliti nei due paesi.


(1)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I.   Applicazione

Agli effetti del presente accordo, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, stipulata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Agli effetti del presente accordo, per «conoscenze» si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, che possono essere protetti o no, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquisiti in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.

II.   Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti che partecipano alle azioni indirette di cooperazione

1.

Ciascuna parte garantisce che i diritti e gli obblighi di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell’altra parte che partecipano ad attività di cooperazione indirette svolte conformemente al presente accordo, e i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano coerenti con le leggi e i regolamenti pertinenti, nonché con le convenzioni internazionali applicabili alle parti, compreso l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, nonché l’atto di Parigi, del 24 luglio 1971 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e l’atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

2.

Ciascuna delle parti garantisce che, nel quadro delle leggi e dei regolamenti applicabili, i soggetti di una parte che partecipano ai programmi di ricerca e sviluppo gestiti dall’altra parte, abbiano gli stessi diritti e gli stessi obblighi in materia di proprietà intellettuale dei partecipanti dell’altra parte nelle stesse attività di cooperazione indirette.

III.   Diritti di proprietà intellettuale delle parti

1.

Salvo accordi diversi stabiliti specificamente dalle parti, alle conoscenze generate dalle parti, nel corso delle attività svolte ai sensi dell’articolo 2 del presente accordo, si applicano le regole specificate qui di seguito:

a)

la parte che genera queste conoscenze è proprietaria delle stesse. Quando il loro ruolo rispettivo nei lavori non può essere verificato, le parti sono proprietarie congiuntamente di tali conoscenze;

b)

la parte proprietaria delle conoscenze concede all’altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

2.

Salvo accordi diversi stabiliti specificamente dalle parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito:

a)

nel caso di pubblicazione, ad opera di una parte, di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo di riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività svolte ai sensi del presente accordo, l’altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;

b)

tutte le riproduzioni, destinate al pubblico, di dati ed informazioni tutelati da diritto d’autore, prodotte a norma delle presenti disposizioni, indicano i nomi dell’autore o degli autori dell’opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Esse contengono inoltre una menzione chiara e visibile del sostegno cooperativo delle parti.

3.

Salvo accordi diversi stabiliti specificamente dalle parti, alle informazioni riservate si applicano le regole specificate qui di seguito:

a)

all’atto di comunicare all’altra parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna parte indica quali siano le informazioni che non desidera divulgare mediante segni o legende indicanti la loro riservatezza;

b)

la parte che riceve dette informazioni può comunicare sotto la propria responsabilità delle informazioni riservate ad organismi o persone sotto la sua autorità ai fini specifici dell’applicazione del presente accordo;

c)

previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi della precedente lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l’autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche;

d)

le informazioni riservate non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni tra le parti indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l’uso di impianti o l’esecuzione di azioni indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all’atto della comunicazione delle stesse, ai sensi della lettera a);

e)

ciascuna parte si impegna a assicurare l’osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l’obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni riservate ricevute ai sensi delle lettere a) e d). Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sulla riservatezza contenute nelle lettere a) e d), ne informa immediatamente l’altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

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