Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0558

    Decisione 2009/558/PESC del Consiglio, del 16 marzo 2009 , relativa alla conclusione dell’accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate tra l’Unione europea e Israele

    GU L 192 del 24.7.2009, p. 63–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/558/oj

    Related international agreement

    24.7.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 192/63


    DECISIONE 2009/558/PESC DEL CONSIGLIO

    del 16 marzo 2009

    relativa alla conclusione dell’accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate tra l’Unione europea e Israele

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

    vista la raccomandazione della presidenza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nella sessione del 18 febbraio 2008 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) e associando pienamente la Commissione, ad avviare negoziati, a norma dell’articolo 24 del trattato sull’Unione europea, con lo Stato di Israele per concludere un accordo sulla sicurezza delle informazioni.

    (2)

    A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dall’SG/AR, ha negoziato un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate tra l’Unione europea e Israele.

    (3)

    Occorre approvare l’accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate tra l’Unione europea e Israele è approvato a nome dell’Unione europea.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

    Articolo 3

    Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data dell’adozione.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. VONDRA


    Top

    24.7.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 192/64


    TRADUZIONE

    ACCORDO

    sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate tra l’Unione europea e Israele

    IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE,

    rappresentato dal ministero della difesa di Israele, in appresso «MDI»,

    e

    L’UNIONE EUROPEA,

    in appresso «UE»,

    rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell’Unione europea,

    in seguito denominate «le parti»,

    CONSIDERANDO che le parti intendono cooperare sulle questioni di comune interesse relative in particolare alla difesa ed alla sicurezza;

    CONSIDERANDO che una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci tra le parti possono richiedere l’accesso alle informazioni e al materiale classificati di Israele e dell’UE, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra Israele e l’UE;

    CONSIDERANDO che le parti auspicano proteggere e salvaguardare le informazioni e il materiale classificati oggetto degli scambi;

    CONSIDERANDO che la protezione delle informazioni classificate e del relativo materiale, oggetto di consultazione e scambi, richiede misure di sicurezza appropriate,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Al fine di realizzare gli obiettivi di una cooperazione piena ed efficace tra le parti su questioni di comune interesse relative in particolare alla difesa ed alla sicurezza, il presente accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni e materiale classificati (in appresso «l’accordo») si applica alle informazioni e al materiale classificati, in qualsiasi forma e relativi a qualsiasi settore, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

    Articolo 2

    Ai fini del presente accordo si intende per:

    a)

    «informazioni classificate» qualsiasi informazione (vale a dire, conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma, scritta, orale o visiva) o qualsiasi materiale riconosciuti da entrambe le parti, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne, come parte dei rispettivi interessi in materia di sicurezza e come protetti dalla divulgazione non autorizzata e a cui le parti del presente accordo hanno attribuito una classificazione di sicurezza (in appresso «informazioni classificate»);

    b)

    «materiale» qualsiasi documento, prodotto o sostanza in cui possono essere registrate o inserite informazioni, indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche, inclusi anche, ma non esclusivamente: documenti scritti (lettere, note, processi verbali, relazioni, memorandum, segnali/messaggi), l’hardware, dischi fissi dei computer, CD-ROM, chiavi USB, attrezzature, macchinari, apparecchiature, dispositivi, modelli, fotografie/diapositive/schizzi, registrazioni, nastri, cassette, film, riproduzioni, mappe, carte, planimetrie, notebook, matrici, carta carbone, nastri di macchine per scrivere o di stampanti.

    Articolo 3

    Ai fini del presente accordo si intende per «UE» il Consiglio dell’Unione europea (in appresso «il Consiglio»), il segretario generale/Alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in appresso «la Commissione europea»).

    Articolo 4

    Ciascuna parte:

    a)

    protegge e salvaguarda le informazioni classificate fornite da una parte o con essa scambiate a norma del presente accordo conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne;

    b)

    assicura che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo mantengano il contrassegno di classificazione di sicurezza attribuito dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda tali informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale classificati cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente ai sensi dell’articolo 6. Così facendo, le parti attribuiscono all’insieme di tali informazioni classificate il medesimo grado di protezione della sicurezza previsto per le proprie informazioni classificate aventi una classificazione equivalente;

    c)

    si astiene dall’utilizzare le informazioni classificate a fini diversi o in condizioni di sicurezza diverse da quelli stabiliti dall’originatore o da quelli per i quali l’informazione è fornita o scambiata; ciò include l’ubicazione delle attrezzature classificate;

    d)

    non comunica le informazioni classificate a terzi e ad istituzioni o organismi dell’UE diversi da quelli menzionati nell’articolo 3, senza previo consenso scritto dell’originatore;

    e)

    non consente alle persone l’accesso alle informazioni classificate a meno che non abbiano una necessità di sapere (ossia che debbano avere accesso nel compimento delle loro funzioni ufficiali) e, ove occorra, non siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza e siano stati autorizzati dalla parte interessata.

    Articolo 5

    1.   Le informazioni classificate possono essere divulgate o trasmesse da una parte (la parte fornitrice) all’altra parte (la parte ricevente).

    2.   Per la trasmissione a destinatari diversi dalle parti, la parte ricevente adotta una decisione di trasmissione o divulgazione di informazioni classificate, previo consenso scritto della parte fornitrice.

    3.   Ciascuna parte decide caso per caso in merito alla trasmissione di informazioni classificate all’altra parte. Nell’attuazione dei paragrafi 1 e 2 la trasmissione generica è consentita unicamente quando le parti hanno definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.

    4.   La parte ricevente può trasmettere ad un contraente o potenziale contraente informazioni classificate ricevute dalla parte fornitrice previo consenso scritto di quest’ultima. Prima della trasmissione o divulgazione ad un contraente o potenziale contraente di qualsiasi informazione classificata ricevuta dalla parte fornitrice, la parte ricevente garantisce, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne, che tale contraente o potenziale contraente, nonché i suoi impianti, sono in grado di proteggere le informazioni classificate e dispongono di un nulla osta appropriato.

    5.   In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari interne, ciascuna parte garantisce la sicurezza degli impianti e degli stabilimenti in cui sono custodite le informazioni classificate trasmessele dall’altra parte e garantisce che siano adottate tutte le misure necessarie per controllare e proteggere le informazioni classificate in relazione a ciascuno di detti impianti o stabilimenti.

    Articolo 6

    1.   Le informazioni classificate sono contrassegnate come segue:

    a)

    Per lo Stato di Israele, le informazioni classificate recano la menzione

    Image

    (Top Secret),

    Image

    (Secret) o

    Image

    (Confidential);

    b)

    Per l’UE, le informazioni classificate recano la menzione TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE o RESTREINT UE.

    2.   La corrispondenza tra le classificazioni di sicurezza è la seguente:

    Classificazione di Israele

    Classificazione UE

    Image

    (Top Secret)

    TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

    Image

    (Secret)

    SECRET UE

    Image

    (Confidential)

    CONFIDENTIEL UE

    (senza equivalente per Israele)

    RESTREINT UE

    La parte israeliana si impegna ad attribuire alle informazioni classificate RESTREINT UE la medesima protezione delle informazioni classificate Image (Confidential).

    Articolo 7

    Ciascuna parte provvede a predisporre un sistema di sicurezza e misure di sicurezza fondati sui principi di base e sulle norme minime di sicurezza stabilite nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari interne e riportati nelle modalità che saranno stabilite a norma dell’articolo 12, per assicurare che alle informazioni classificate sia applicato un livello di protezione equivalente, conformemente al presente accordo.

    Articolo 8

    1.   Le parti si assicurano che tutte le persone che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso, o le cui funzioni o mansioni possono consentire l’accesso, ad informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

    2.   Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari, se tutti i fattori pertinenti relativi ad una persona sono tali da consentire a tale persona di avere accesso a informazioni classificate.

    Articolo 9

    Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità di cui all’articolo 12 effettuano consultazioni e visite reciproche sulla sicurezza per valutare, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza delle parti, l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza da stabilire ai sensi di detto articolo. I dettagli pratici di tali visite e di qualsiasi altra visita finalizzata all’attuazione del presente accordo sono stabiliti nelle modalità di cui all’articolo 12.

    Articolo 10

    1.   Ai fini del presente accordo:

    a)

    per quanto riguarda l’UE, tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:

    Council of the European Union

    Chief Registry Officer

    Rue de la Loi/Wetstraat, 175

    1048 Bruxelles

    BELGIO

    Tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2;

    b)

    per quanto riguarda Israele, tutta la corrispondenza è inviata al Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E (MALMAB), al seguente indirizzo:

    Ministry of Defense

    Kaplan St.

    Hakirya Tel Aviv

    ISRAEL.

    2.   In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere.

    Per quanto riguarda l’UE, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio, o il Chief Registry Officer della Direzione «Sicurezza» della Commissione europea, allorché tali informazioni sono indirizzate alla Commissione europea.

    Per quanto riguarda Israele, questa corrispondenza è inviata attraverso il Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E (MALMAB). Allorché l’UE intende inviare informazioni classificate a ministeri o organizzazioni israeliane diverse dal MDI, il Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E (MALMAB) comunica al Chief Registry Officer del Consiglio quale autorità israeliana incaricata della sicurezza è responsabile per tali ministeri o organizzazioni, che applicano norme equivalenti per la protezione delle informazioni classificate.

    Articolo 11

    Il MDI, il segretario generale del Consiglio e il membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza vigilano sull’attuazione del presente accordo.

    Articolo 12

    1.   Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le tre autorità designate nei paragrafi 2, 3 e 4 stabiliscono modalità in materia di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione e la salvaguardia reciproca delle informazioni classificate ai sensi del presente accordo.

    2.   Il Directorate of Security for the Defence Establishment D.S.D.E (MALMAB), sotto la direzione ed a nome del ministero israeliano della difesa, ha il compito di elaborare le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite ad Israele conformemente al presente accordo.

    3.   L’Ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, ha il compito di elaborare le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’Unione europea conformemente al presente accordo.

    4.   La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce sotto l’autorità del membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza, ha il compito di elaborare le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite o scambiate conformemente al presente accordo all’interno della Commissione europea e dei suoi locali.

    5.   Per l’UE le modalità in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono soggette all’approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.

    Articolo 13

    La parte ricevente informa la parte fornitrice in caso di perdita o compromissione, provata o sospetta, delle proprie informazioni classificate. La parte ricevente avvia un’indagine per stabilire le circostanze. I risultati dell’indagine e le informazioni concernenti le misure adottate per impedire il ripetersi dell’evento sono inoltrate alla parte fornitrice. Le autorità di cui all’articolo 12 possono stabilire procedure a tal fine.

    Articolo 14

    Ciascuna parte è tenuta ad assumere le spese da essa sostenute nell’attuazione del presente accordo.

    Articolo 15

    Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate ai sensi del presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all’articolo 12 convengono che le parti sono in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni classificate in maniera conforme al presente accordo e alle modalità da definire ai sensi dell’articolo 12.

    Articolo 16

    Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.

    Articolo 17

    Tutte le divergenze tra Israele e l’Unione europea relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono trattate esclusivamente mediante negoziazione tra le parti. Nel corso dei negoziati entrambe le parti continuano ad assolvere tutti i rispettivi obblighi ai sensi del presente accordo.

    Articolo 18

    1.   Il presente accordo entra in vigore non appena le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

    2.   Ciascuna parte notifica all’altra parte eventuali modifiche delle sue disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo.

    3.   Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.

    4.   Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l’assenso comune delle parti. Entra in vigore in seguito a notifica scritta reciproca come previsto dal paragrafo 1.

    Articolo 19

    Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall’altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette ai sensi delle disposizioni in esso contenute.

    In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto a Tel Aviv, addì 11 giugno 2009 in due copie, ciascuna in lingua inglese.

    Per Israele

    Il ministro della difesa

    Per l’Unione europea

    Il segretario generale/Alto rappresentante

    Top