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Document 32008R1178

Regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali e i regolamenti (CE) n. 1503/2006 e (CE) n. 657/2007 della Commissione con riguardo agli adeguamenti resi necessari dalla revisione delle classificazioni statistiche NACE e CPA (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 319 del 29.11.2008, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; abrog. impl. da 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1178/oj

29.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1178/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali e i regolamenti (CE) n. 1503/2006 e (CE) n. 657/2007 della Commissione con riguardo agli adeguamenti resi necessari dalla revisione delle classificazioni statistiche NACE e CPA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (1), in particolare l'articolo 17, lettere b), e) e j),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha stabilito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (2) ha fornito le definizioni metodologiche di variabili utilizzate nelle statistiche congiunturali.

(3)

Il regolamento (CE) n. 657/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l'istituzione di programmi di campionamento europei (3) ha specificato le norme e le condizioni in merito alla trasmissione di dati da parte degli Stati membri partecipanti ai programmi di campionamento europei per le statistiche congiunturali.

(4)

A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (4) e del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (5), si rende necessario aggiornare l'elenco delle variabili, i livelli di scomposizione e di aggregazione da applicare a determinate variabili e le norme e le condizioni relative ai programmi di campionamento europei.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1165/98

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1503/2006

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1503/2006 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 657/2007

L'allegato del regolamento (CE) n. 657/2007 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.

(2)  GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15.

(3)  GU L 155 del 15.6.2007, pag. 7.

(4)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65.


ALLEGATO I

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 è così modificato:

1.   Alla lettera c) «Elenco delle variabili», i punti 10) e 11) sono sostituiti dai seguenti:

«10)

I dati sui prezzi alla produzione e sui prezzi all'importazione (nn. 310, 311, 312 e 340) non sono richiesti per i seguenti gruppi o classi rispettivamente della NACE Rev. 2. e della CPA: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 e 38.3. Inoltre le informazioni sui prezzi all'importazione (n. 340) non sono richieste per le divisioni 09, 18, 33 e 36 della CPA. L'elenco delle attività non richieste può essere riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 18.

11)

La variabile sui prezzi all'importazione (n. 340) è elaborata sulla base dei prodotti CPA. Le unità di attività economica importatrici possono essere classificate al di fuori delle attività delle sezioni da B a D della NACE Rev. 2.»

2.   La lettera f) «Livello di dettaglio» è così modificata:

2.1.   Il punto 7) è sostituito dal seguente:

«7)

La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) deve essere trasmessa per il totale dei prodotti industriali, sezioni da B a D della CPA, e per gli RPI definiti conformemente al regolamento (CE) n. 586/2001 modificato dal regolamento (CE) n. 656/2007 sulla base dei gruppi di prodotti della CPA. Tale variabile non deve essere trasmessa dagli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta.»

2.2.   I punti 9) e 10) sono sostituiti dai seguenti:

«9)

Le variabili relative al mercato non interno (nn. 122, 132 e 312) devono essere trasmesse in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della NACE Rev. 2, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della NACE Rev. 2. L'informazione su NACE Rev. 2, sezioni D ed E, non è richiesta per la variabile 122. La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) inoltre deve essere trasmessa in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a D della CPA, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della CPA. Per la distinzione tra zona euro e zona extra euro, secondo la procedura di cui all'articolo 18 la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di programmi europei di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Il campo d'applicazione della variabile relativa ai prezzi all'importazione può essere limitato dal programma europeo di campionamento all'importazione di prodotti da paesi della zona extra euro. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro non sono tenuti a fornire la distinzione tra zona euro e zona extra euro per le variabili 122, 132, 312 e 340.

10)

Gli Stati membri il cui valore aggiunto nelle sezioni B, C, D ed E della NACE Rev. 2 (rispettivamente nelle sezioni B, C e D della CPA per i prezzi all'importazione) in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea devono solo trasmettere i dati per il totale dell'industria, gli RPI e il livello di sezione della NACE Rev. 2 o il livello di sezione della CPA.»


ALLEGATO II

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1503/2006 è così modificato:

Alla voce «Variabile: 340 Prezzi all'importazione» l'ultimo trattino del quarto comma è sostituito dal seguente:

«—

la copertura è limitata ai prodotti B, C e D della CPA. I servizi correlati sono esclusi.»


ALLEGATO III

L'allegato del regolamento (CE) n. 657/2007 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

132   NUOVI ORDINATIVI PERVENUTI DAL MERCATO NON INTERNO

Stato membro

Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (NACE Rev. 2)

Belgio

13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29

Irlanda

14, 20, 21, 26, 27

Cipro

20, 21

Malta

26

Paesi Bassi

17, 20, 21, 25, 26, 28

Finlandia

17, 20, 21, 24, 26, 27, 28


312   PREZZI ALLA PRODUZIONE SUL MERCATO NON INTERNO

Stato membro

Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (NACE Rev. 2)

Belgio

08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 35

Irlanda

05, 07, 08, 10, 11, 18, 20, 21, 26

Cipro

10, 11, 20, 21, 26

Malta

12, 14, 26

Finlandia

05, 07, 08, 16, 17, 19, 24, 26, 28

Slovenia

14, 16, 22, 25, 31


340   PREZZI ALL'IMPORTAZIONE

Stato membro

Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (CPA)

Belgio

08.99, 10.32, 10.51, 12.00, 13.10, 15.12, 16.10, 19.20, 20.13, 20.14, 20.16, 20.59, 21.10, 21.20, 22.11, 22.19, 23.12, 23.14, 23.19, 23.70, 24.10, 25.73, 28.11, 28.24, 28.41, 28.92, 29.10, 29.32, 30.91, 31.00, 31.09, 32.50

Irlanda

10.13, 10.82, 17.21, 17.22, 17.29, 20.42, 25.11, 26.11, 26.20, 26.30, 28.23, 32.50

Cipro

19.20

Lussemburgo

26.20

Malta

12.00

Austria

16.10, 23.13, 25.11, 25.94, 26.20, 26.30, 28.11, 28.92, 35.11

Portogallo

05.10, 06.10

Finlandia

07.29, 16.10, 22.21, 23.20, 24.10, 26.30, 28.22, 31.09, 35.11

Slovenia

24.10»


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