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Document 32008R1175

    Regolamento (CE) n. 1175/2008 della Commissione, del 27 novembre 2008 , recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

    GU L 318 del 28.11.2008, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. impl. da 32014R0807

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1175/oj

    28.11.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/6


    REGOLAMENTO (CE) N. 1175/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 27 novembre 2008

    recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 91,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1698/2005 ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno del FEASR allo sviluppo rurale nell’insieme della Comunità. Il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (2) ha completato tale quadro normativo introducendo alcune disposizioni applicative.

    (2)

    L’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 fornisce alcuni dettagli sull’attuazione dell’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1698/2005, con riguardo alle norme applicative relative agli aiuti di Stato nei casi dei contributi finanziari erogati dagli Stati membri quale controparte del sostegno comunitario, e dell’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005, con riguardo ai finanziamenti integrativi non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato. È opportuno includere nel suddetto articolo talune misure relative alla silvicoltura. Occorre inoltre modificare di conseguenza il punto 9.B dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006.

    (3)

    L’articolo 63, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1974/2006 prevede disposizioni particolari in materia di scambio di dati fra la Commissione e gli Stati membri in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione. Ai fini di un’utilizzazione ottimale degli strumenti tecnici disponibili, è opportuno permettere che i documenti siano trasmessi con mezzi informatici adeguati oltre che in forma cartacea.

    (4)

    Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1974/2006 sono fissati i tassi di conversione degli animali in unità di bestiame, di cui all’articolo 27, paragrafo 13, del medesimo regolamento. Si è verificato un errore di battitura per quanto riguarda il tasso di conversione relativo ad «altro pollame» Per tenere conto delle caratteristiche specifiche di determinato pollame è opportuno che sia consentito aumentare detto tasso di conversione. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato V.

    (5)

    A norma dell’articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), gli Stati membri devono provvedere alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali Fondi. Il regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (4), prevede alcune disposizioni relative al contenuto, alla forma e alla data della pubblicazione delle informazioni sui beneficiari. Nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006, al punto 2.1, secondo comma, sono definite alcune competenze dell’autorità di gestione per quanto riguarda la pubblicazione delle informazioni sui beneficiari di un sostegno nel quadro dei programmi di sviluppo rurale. Per evitare il sovrapporsi di disposizioni sulla stessa materia è opportuno che nell’allegato VI, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 sia soppresso il secondo comma.

    (6)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1974/2006.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è modificato come segue:

    1)

    all’articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   I programmi di sviluppo rurale possono comprendere aiuti di Stato configurantisi come contributi finanziari erogati dagli Stati membri quale controparte del sostegno comunitario ai sensi dell’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a favore delle misure di cui agli articoli 25, da 43 a 49 e 52, dello stesso regolamento o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29 e 30, del medesimo regolamento, oppure intesi a procurare finanziamenti integrativi ai sensi dell’articolo 89 dello stesso regolamento a favore delle misure di cui agli articoli 25, 27, da 43 a 49 e 52, del medesimo regolamento o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29 e 30, del suddetto regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato, a condizione che l’aiuto di Stato sia identificato conformemente all’allegato II, punto 9.B, del presente regolamento.»;

    2)

    all’articolo 63, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

    «8.   In casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, lo Stato membro può inviare i documenti alla Commissione su supporto cartaceo o con mezzi informatici adeguati. La trasmissione in tale forma può essere effettuata solo previo consenso formale della Commissione.

    Una volta cessata la forza maggiore o la circostanza eccezionale che ha impedito l’uso del sistema, lo Stato membro inserisce i documenti di cui trattasi nel sistema. In tal caso, si considera come data di invio la data di trasmissione dei documenti in forma cartacea o con mezzi informatici adeguati.»;

    3)

    gli allegati II, V e VI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

    (2)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

    (3)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

    (4)  GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28.


    ALLEGATO

    Gli allegati del regolamento (CE) n. 1974/2006 sono modificati come segue:

    1)

    nell’allegato II, punto 9.B, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

    «Per le misure di cui agli articoli 25, 27 [per quest’ultimo limitatamente ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005], da 43 a 49 e 52, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e per le operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29 e 30, del medesimo regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato:

    indicare se il sostegno sarà concesso a norma del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (1), oppure

    fornire il numero di protocollo e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione adottato sulla base del regolamento (CE) n. 994/98, in virtù del quale è stata introdotta la misura, oppure

    fornire il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la misura compatibile con il trattato, oppure

    spiegare per quali motivi il regime di aiuto in questione è da considerarsi come un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, comprese le misure di aiuto esistenti ai sensi dei trattati di adesione.

    2)

    nell’allegato V la riga relativa a «altro pollame» è sostituita dalla seguente:

    «Altro pollame (2)

    0,03 LU

    3)

    nell’allegato VI il secondo comma del punto 2.1 è soppresso.


    (1)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.»;

    (2)  Questo tasso di conversione può essere aumentato tenendo conto di prove scientifiche da spiegare e giustificare debitamente nei programmi di sviluppo rurale.»;


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