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Document 32008L0106

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 323 del 3.12.2008, p. 33–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2022; abrogato da 32022L0993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/106/oj

3.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/33


DIRETTIVA 2008/106/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

(2)

Le azioni da intraprendere a livello comunitario nel settore della sicurezza marittima e della prevenzione dell’inquinamento in mare dovrebbero essere conformi alle disposizioni e alle norme approvate a livello internazionale.

(3)

Al fine di mantenere e sviluppare il livello delle conoscenze e delle competenze nel settore marittimo all’interno della Comunità è necessario prestare un’adeguata attenzione alla formazione marittima e allo status della gente di mare all’interno della Comunità.

(4)

È opportuno assicurare una formazione adeguata per il rilascio alla gente di mare di certificati di competenza professionale al fine di rispondere alle esigenze della sicurezza marittima.

(5)

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (5), si applica alle professioni marittime interessate dalla presente direttiva. Essa contribuisce a facilitare il rispetto degli obblighi del trattato per quanto riguarda l’abolizione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi.

(6)

Il riconoscimento reciproco dei diplomi e dei certificati, come stabilito dalla direttiva 2005/36/CE, non garantisce sempre una formazione armonizzata per tutta la gente di mare che opera a bordo delle varie navi che battono bandiera di uno Stato membro. Ciò è tuttavia essenziale dal punto di vista della sicurezza dei trasporti marittimi.

(7)

È pertanto necessario stabilire un livello minimo di formazione della gente di mare nella Comunità. È opportuno che tale livello sia basato su norme in materia di formazione già approvate a livello internazionale, vale a dire la convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), del 1978, riveduta nel 1995, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW). Tutti gli Stati membri sono parti contraenti di tale convenzione.

(8)

Gli Stati membri possono stabilire criteri più rigorosi delle norme minime contenute nella convenzione STCW e nella presente direttiva.

(9)

Le regole della convenzione STCW allegate alla presente direttiva dovrebbero essere integrate dalle disposizioni obbligatorie contenute nella parte A del codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (codice STCW). La parte B di detto codice raccomanda indirizzi intesi ad assistere le parti della convenzione STCW e i soggetti che intervengono nell’esecuzione o nell’applicazione delle relative misure, nel pieno ed uniforme adempimento della convenzione.

(10)

Ai fini del rafforzamento della sicurezza marittima e della prevenzione dell’inquinamento marino è opportuno stabilire nella presente direttiva, conformemente alla convenzione STCW, le disposizioni relative ai periodi minimi di riposo per il personale di guardia. Tali disposizioni dovrebbero essere applicate fatte salve le disposizioni contenute nella direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST) (6).

(11)

Gli Stati membri dovrebbero adottare e far applicare specifiche misure volte a prevenire e sanzionare i comportamenti fraudolenti connessi ai certificati di abilitazione e dovrebbero proseguire i loro sforzi nell’ambito dell’IMO per raggiungere accordi rigorosi e applicabili per la lotta contro tali prassi su scala mondiale.

(12)

Per rafforzare la sicurezza dei mari ed evitare la perdita di vite umane e l’inquinamento marino, è opportuno migliorare la comunicazione fra i membri dell’equipaggio a bordo delle navi che navigano nelle acque comunitarie.

(13)

I membri dell’equipaggio a bordo delle navi passeggeri incaricati di assistere i passeggeri in situazioni di emergenza dovrebbero poter comunicare con i passeggeri.

(14)

Gli equipaggi che svolgono le loro mansioni a bordo di navi cisterna che trasportano prodotti nocivi o carichi inquinanti dovrebbero essere effettivamente in grado di prevenire incidenti e affrontare situazioni di emergenza. È pertanto assolutamente indispensabile creare un adeguato collegamento ai fini della comunicazione tra il capitano, gli ufficiali e i marinai conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

(15)

È indispensabile provvedere affinché i marittimi titolari di certificati rilasciati da paesi terzi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro possiedano un livello di perizia equivalente a quello richiesto dalla convenzione STCW. La presente direttiva dovrebbe definire le procedure e i criteri comuni necessari per il riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei certificati rilasciati da paesi terzi basati sui requisiti in materia di formazione e rilascio dei certificati approvati nel quadro della convenzione STCW.

(16)

Nell’interesse della sicurezza in mare, gli Stati membri dovrebbero riconoscere le qualifiche attestanti il livello richiesto di formazione solo se sono state rilasciate direttamente dalle parti della convenzione STCW o per loro conto e se il comitato della sicurezza marittima (MSC) dell’IMO ha stabilito che queste ultime hanno dimostrato di aver adempiuto pienamente e di adempiere ancora alle norme di tale convenzione. In attesa che l’MSC possa individuare le parti adempienti, è necessaria una procedura per il prericonoscimento dei certificati.

(17)

Ove opportuno, occorre ispezionare gli istituiti, i programmi e i corsi di formazione marittima. È necessario pertanto stabilire i criteri di dette ispezioni.

(18)

La Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato nell’esecuzione dei compiti relativi al riconoscimento dei certificati rilasciati da istituiti di formazione o amministrazioni di paesi terzi.

(19)

L’Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dovrebbe assistere la Commissione nella verifica dell’osservanza, da parte degli Stati membri, delle norme stabilite dalla presente direttiva.

(20)

Gli Stati membri, in qualità di autorità portuali, sono tenuti a rafforzare la sicurezza e la prevenzione dell’inquinamento nelle acque comunitarie controllando prioritariamente le navi battenti bandiera dei paesi terzi che non hanno ratificato la convenzione STCW garantendo al riguardo che le navi battenti bandiera di un paese terzo non beneficino di un trattamento più favorevole.

(21)

È opportuno includere nella presente direttiva disposizioni sul controllo dello Stato di approdo, in attesa che la direttiva 95/21/CE del Consiglio (8), relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, venga modificata al fine di recepire in detta direttiva le disposizioni sul controllo dello Stato di approdo che figurano nella presente direttiva.

(22)

È necessario prevedere procedure per adeguare la presente direttiva ai cambiamenti delle convenzioni e dei codici internazionali.

(23)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze d’esecuzione conferite alla Commissione (9).

(24)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare la presente direttiva per rendere applicabili, ai fini della direttiva stessa, le future modificazioni di determinati codici internazionali nonché eventuali pertinenti modificazioni della normativa comunitaria. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(25)

I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano esclusivamente le procedure di comitato. Non sono pertanto necessari, al riguardo, provvedimenti di recepimento da parte degli Stati membri.

(26)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«comandante», la persona che ha il comando di una nave;

2)

«ufficiale» un membro dell’equipaggio, diverso dal comandante, nominato a tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza dei contratti collettivi o in base alle consuetudini;

3)

«ufficiale di coperta» l’ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui al capitolo II dell’allegato I;

4)

«primo ufficiale di coperta» l’ufficiale gerarchicamente sotto il comandante e al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;

5)

«ufficiale di macchina» l’ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui al capitolo III dell’allegato I;

6)

«direttore di macchina» l’ufficiale di macchina principale, responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;

7)

«primo ufficiale di macchina» l’ufficiale di macchina gerarchicamente sotto il direttore di macchina al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, il funzionamento e la manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di assumerla;

8)

«allievo ufficiale di macchina» una persona che sta effettuando l’addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;

9)

«radiooperatore» una persona in possesso di un certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dalle autorità competenti ai sensi delle norme radio;

10)

«marinaio» un membro dell’equipaggio della nave diverso dal comandante o dagli ufficiali;

11)

«nave adibita alla navigazione marittima» una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;

12)

«nave battente bandiera di uno Stato membro» una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest’ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un paese terzo;

13)

«viaggi costieri» i viaggi in prossimità di uno Stato membro, come stabilito dallo Stato membro in questione;

14)

«potenza di propulsione» la potenza d’uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;

15)

«nave petroliera» la nave costruita e impiegata per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati;

16)

«nave chimichiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei prodotti chimici allo stato liquido elencati al capitolo 17 del codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa, di volta in volta vigente;

17)

«nave gasiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei gas liquefatti o altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas, di volta in volta vigente;

18)

«norme radio» le norme radio rivedute, adottate dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per il servizio mobile, di volta in volta vigenti;

19)

«nave da passeggeri» la nave adibita alla navigazione marittima che trasporta più di dodici passeggeri;

20)

«nave da pesca» la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare;

21)

«convenzione STCW», la convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, del 1978, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, entrambi nella loro versione aggiornata;

22)

«servizio radio» le funzioni, a seconda del caso, di guardia, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite conformemente alle norme radio, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS 74) di volta in volta vigente, a discrezione dei singoli Stati membri, delle pertinenti raccomandazioni dell’IMO;

23)

«nave da passeggeri ro-ro» la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali come definite dalla SOLAS 74, di volta in volta vigente;

24)

«codice STCW» il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione 2 del 1995, nella sua versione aggiornata;

25)

«funzioni» una serie di mansioni, doveri e responsabilità come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente marino;

26)

«compagnia» il proprietario della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l’armatore o il noleggiatore della nave, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità della conduzione della stessa e che, nell’assumere tale responsabilità, si è fatto carico di tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi della presente direttiva;

27)

«certificato adeguato» un certificato rilasciato e convalidato conformemente alla presente direttiva che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionato sul certificato su una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita;

28)

«servizio di navigazione» il servizio a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato o per il conseguimento di un’altra qualifica;

29)

«riconosciuto» riconosciuto da uno Stato membro a norma della presente direttiva;

30)

«paese terzo» paese che non è uno Stato membro;

31)

«mese» un mese civile o trenta giorni risultanti da periodi di durata inferiore ad un mese.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione:

a)

delle navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali;

b)

delle navi da pesca;

c)

delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;

d)

delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

Articolo 3

Formazione e abilitazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare che svolge le proprie mansioni a bordo di una nave di cui all’articolo 2 riceva una formazione conforme come minimo ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell’allegato I della presente direttiva, e sia titolare del certificato definito nell’articolo 4 o del certificato adeguato definito nell’articolo 1, punto 27.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri dell’equipaggio che devono essere abilitati conformemente alla regola III/10.4 della SOLAS 74 siano formati e abilitati a norma della presente direttiva.

Articolo 4

Certificato

Un certificato è qualsiasi documento valido a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall’autorità competente di uno Stato membro o con l’autorizzazione di quest’ultima conformemente all’articolo 5 ed ai requisiti di cui all’allegato I.

Articolo 5

Certificati e convalide

1.   I certificati sono rilasciati a norma dell’articolo 11.

2.   I certificati per comandanti, ufficiali e radiooperatori sono convalidati dallo Stato membro come prescritto dal presente articolo.

3.   I certificati sono rilasciati conformemente alla regola I/2, paragrafo 1 della convenzione STCW.

4.   Per i radiooperatori, gli Stati membri possono:

a)

includere le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme nell’esame per il rilascio di un certificato che sia conforme alle norme radio; oppure

b)

rilasciare un certificato separato nel quale è indicato che il possessore ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.

5.   A discrezione di ciascuno Stato membro, la convalida può essere incorporata nel modello del certificato emesso ai sensi della sezione A-I/2 del codice STCW. In tal caso la convalida deve essere effettuata nella forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 1. Se emessa altrimenti, la convalida deve avere la forma indicata al paragrafo 2 della stessa sezione. Le convalide sono rilasciate conformemente all’articolo VI, paragrafo 2, della convenzione STCW.

6.   Lo Stato membro che riconosce un certificato secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, appone sullo stesso una convalida che ne attesti il riconoscimento. La convalida deve avere la forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3 del codice STCW.

7.   Le convalide di cui ai paragrafi 5 e 6:

a)

possono essere emesse mediante documento separato;

b)

a ciascuna deve essere assegnato un numero unico, ad eccezione delle convalide attestanti il rilascio di un certificato alle quali può essere assegnato lo stesso numero del certificato oggetto dell’attestazione, purché si tratti di un numero unico;

c)

decadono quando cessa la validità del certificato sul quale sono apposte o quando lo stesso è revocato, sospeso o annullato dallo Stato membro o paese terzo che l’ha emesso e, comunque, dopo cinque anni dal loro rilascio.

8.   La convalida deve indicare la qualifica in cui il titolare del certificato è abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili nello Stato membro.

9.   Gli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/2 del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I/2.

10.   Fatto salvo l’articolo 19, paragrafo 7, qualsiasi certificato previsto dalla presente direttiva deve essere tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio.

Articolo 6

Requisiti della formazione

La formazione di cui all’articolo 3 è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche e alle abilità pratiche richieste nell’allegato, in particolare per quanto concerne l’uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio, e riconosciuto dall’autorità o dall’organismo competente designato da ciascuno Stato membro.

Articolo 7

Principi che disciplinano i viaggi costieri

1.   All’atto della definizione dei viaggi costieri gli Stati membri non possono prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un’altra parte della convenzione STCW adibite a tali viaggi, requisiti di formazione, di esperienza o di abilitazione tali da risultare più gravosi di quelli prescritti per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti le loro bandiere. Gli Stati membri non possono in alcun caso prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un’altra parte della convenzione STCW requisiti più gravosi di quelli previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri.

2.   Per la gente di mare che presta servizio su navi battenti bandiera di uno Stato membro regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Stato membro o di un’altra parte della convenzione STCW, lo Stato membro di bandiera della nave prescrive requisiti in materia di formazione, esperienza e abilitazione che siano almeno uguali a quelli previsti dallo Stato membro o dalla parte della convenzione STCW al largo della costa del quale la nave presta servizio, purché essi non vadano oltre i requisiti previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri. La gente di mare che presta servizio su una nave che effettua viaggi più estesi dei viaggi costieri intesi secondo la definizione adottata da uno Stato membro ed entra in acque non comprese in tale definizione deve soddisfare gli appropriati requisiti previsti dalla presente direttiva.

3.   Uno Stato membro può ammettere a fruire delle disposizioni più favorevoli sui viaggi costieri ai sensi della presente direttiva una nave battente la sua bandiera quando essa sia regolarmente adibita a viaggi costieri, intesi secondo la definizione adottata dallo Stato membro al largo delle coste di uno Stato che non sia parte della convenzione STCW.

4.   Nello stabilire la definizione di viaggi costieri e le relative prescrizioni in materia di istruzione e formazione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione in maniera dettagliata le disposizioni da essi adottate.

Articolo 8

Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali

1.   Gli Stati membri adottano e fanno applicare le misure adeguate per prevenire le frodi e altre prassi illegali riguardanti la procedura di certificazione o i certificati rilasciati e convalidati dalle loro autorità competenti e fanno sì che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti ad individuare e lottare contro le pratiche fraudolente e scambiano informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e di paesi terzi in materia di certificazione dei marittimi.

Gli Stati membri ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Gli Stati membri inoltre ne informano immediatamente qualsiasi paese terzo con il quale abbiano concluso un accordo conformemente alla regola I/10, paragrafo 1.2, della convenzione STCW.

3.   Su richiesta dello Stato membro ospitante, le autorità competenti di un altro Stato membro forniscono la conferma o il rifiuto per iscritto dell’autenticità dei certificati dei marittimi, le relative convalide o qualsiasi altro titolo di formazione da questo rilasciato.

Articolo 9

Sanzioni o provvedimenti disciplinari

1.   Gli Stati membri adottano le procedure idonee allo svolgimento di un’indagine imparziale per i casi di denuncia di comportamenti incompetenti, sotto forma di azione o di omissione, che possano arrecare una diretta minaccia alla sicurezza della vita o delle cose in mare o all’ambiente marino, posti in essere dai possessori di certificato o convalida rilasciati da uno Stato membro in connessione con l’adempimento delle funzioni di cui al certificato, nonché per la revoca, la sospensione e l’annullamento dei certificati per tali motivi e per la prevenzione delle frodi.

2.   Ciascuno Stato membro adotta sanzioni o provvedimenti disciplinari per i casi di inosservanza delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva relativamente a navi battenti la sua bandiera e a gente di mare debitamente abilitata dallo stesso Stato membro.

3.   In particolare, tali sanzioni o provvedimenti disciplinari devono essere previsti e applicati nei casi in cui:

a)

una compagnia o un comandante assumano una persona che non possiede un certificato come prescritto dalla presente direttiva;

b)

un comandante consenta che una funzione o servizio che secondo la presente direttiva debba essere assolto dal possessore di un certificato adeguato avente una data qualifica, sia svolto da una persona priva del certificato necessario, o di una valida esenzione o dei documenti di cui all’articolo 19, paragrafo 7; oppure

c)

una persona ottenga con l’inganno o con documenti contraffatti un’assunzione che comporti l’assolvimento di una funzione o servizio in una qualifica che ai sensi della presente direttiva deve essere svolto da persone in possesso di un certificato o di una dispensa.

4.   Gli Stati membri nella cui giurisdizione hanno sede compagnie o soggetti che vi è chiaro motivo di ritenere responsabili o a conoscenza di qualsiasi manifesta violazione della presente direttiva ai sensi del paragrafo 3, collaborano con qualsiasi Stato membro o altra parte della convenzione STCW che comunichi loro l’intenzione di avviare un’azione nell’ambito della propria giurisdizione.

Articolo 10

Norme di qualità

1.   Gli Stati membri assicurano:

a)

che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di abilitazione, di convalida e di rinnovo condotte da enti o agenzie non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l’esperienza di istruttori ed esaminatori;

b)

che qualora tali attività siano condotte da enti o agenzie pubbliche, sia applicato un sistema di norme di qualità;

c)

che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e identifichino livelli di cognizioni, di capacità di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW;

d)

che il campo di applicazione delle norme di qualità abbracci la gestione del sistema di abilitazione, tutti i corsi e i programmi di formazione, gli esami e le valutazioni effettuate dagli Stati membri o sotto la loro autorità, le qualifiche e l’esperienza di istruttori ed esaminatori e si estenda fino a comprendere le politiche, i sistemi, i controlli e le revisioni interne della qualità adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti.

Gli obiettivi e le relative norme di qualità di cui alla lettera c) del primo comma possono essere specificati distintamente per ogni corso e programma di formazione e devono includere la gestione del sistema di abilitazione.

2.   Gli Stati membri assicurano altresì che una valutazione indipendente delle conoscenze, delle capacità di comprensione, delle abilità e competenze acquisite delle attività di valutazione nonché della gestione del sistema di abilitazione, sia attuata ad intervalli non superiori a cinque anni da persone qualificate, non aventi interessi nelle attività in questione, al fine di verificare che:

a)

tutte le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attività conseguenti siano conformi alle disposizioni previste e alle procedure formali e siano idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti;

b)

i risultati di ogni valutazione indipendente siano documentati e sottoposti all’attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione;

c)

si intraprendano azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate.

3.   Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione concernente la valutazione di cui al paragrafo 2 entro sei mesi dalla data in cui è stata effettuata la valutazione.

Articolo 11

Norme mediche — rilascio e registrazione di certificati

1.   Gli Stati membri adottano norme riguardanti l’idoneità fisica della gente di mare, in particolare la vista e l’udito.

2.   Gli Stati membri assicurano che i certificati siano rilasciati solo ai candidati che possiedono i requisiti di cui al presente articolo.

3.   Per il rilascio dei certificati i candidati devono dimostrare:

a)

la loro identità;

b)

di avere un’età non inferiore a quella prevista per il certificato richiesto dalle regole di cui all’allegato I;

c)

di possedere i requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l’udito, stabiliti dallo Stato membro e un documento in corso di validità che attesti la loro idoneità fisica, emesso da un medico debitamente abilitato riconosciuto dalla autorità competente dello Stato membro;

d)

di aver effettuato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione obbligatorie prescritti dalle regole dell’allegato I per il rilascio del certificato richiesto;

e)

di avere le competenze del livello prescritto dalle regole dell’allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che vanno indicati nella convalida del certificato.

4.   Gli Stati membri si impegnano a:

a)

mantenere un registro o registri di tutti i certificati e le convalide per comandanti, ufficiali e, ove previsto, marinai, che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati rinnovati, sospesi o annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la distruzione, e delle dispense concesse;

b)

comunicare informazioni relative a tali certificati, convalide e dispense agli altri Stati membri o ad altre parti della convenzione STCW e alle compagnie che intendano verificare l’autenticità e la validità dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati o l’assunzione a bordo di una nave.

Articolo 12

Rinnovo dei certificati

1.   I comandanti, gli ufficiali e i radiooperatori titolari di un certificato rilasciato o riconosciuto ai sensi dei capitoli dell’allegato I, escluso il capitolo VI, che prestino servizio in mare oppure intendano riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, devono ad intervalli non superiori a cinque anni:

a)

soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all’articolo 11; e

b)

dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW.

2.   Ciascun comandante, ufficiale e radiooperatore, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi per le quali sono stati stabiliti a livello internazionale requisiti di formazione speciali, deve aver effettuato il relativo addestramento riconosciuto con esito favorevole.

3.   Gli Stati membri raffrontano i livelli di competenza che sono richiesti ai candidati al rilascio di certificati emessi prima del 1o febbraio 2002 e quelli indicati per i certificati adeguati nella parte A del codice STCW e prescrivono, se necessario, per i titolari di detti certificati, l’obbligo di frequentare appropriati corsi di aggiornamento e di adeguamento o di sottoporsi a valutazioni.

Devono essere riconosciuti i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendano le modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare e di tutela dell’ambiente marino e tengano conto di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza in questione.

4.   Gli Stati membri, in consultazione con gli interessati, formulano o promuovono la formulazione della struttura dei corsi di aggiornamento e di adeguamento come previsto alla sezione A-I/11 del codice STCW.

5.   Al fine di aggiornare le cognizioni di comandanti, ufficiali e radiooperatori, gli Stati membri assicurano che i testi delle recenti modifiche delle legislazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare e di tutela dell’ambiente marino siano messi a disposizione delle navi battenti la loro bandiera.

Articolo 13

Uso di simulatori

1.   Le prestazioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-I/12 del codice STCW nonché ogni altro requisito prescritto nella parte A del codice STCW per qualsiasi certificato ivi previsto devono essere osservati per quanto riguarda:

a)

tutta l’attività di addestramento obbligatorio da attuarsi mediante simulatori;

b)

qualsiasi valutazione di competenze prevista alla parte A del codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori;

c)

qualsiasi dimostrazione, da attuarsi mediante simulatori, di perdurante idoneità prescritta alla parte A del codice STCW.

2.   Gli Stati membri hanno facoltà di esentare i simulatori installati o messi in uso anteriormente al 1o febbraio 2002 dal vincolo di conformità alle prestazioni minime di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Responsabilità delle compagnie

1.   Gli Stati membri, conformemente ai paragrafi 2 e 3, ritengono le compagnie responsabili dell’ammissione della gente di mare al servizio sulle loro navi a norma della presente direttiva e dispongono che ciascuna compagnia debba assicurare:

a)

che tutti i marittimi in servizio sulle sue navi possiedano un certificato adeguato, conforme alle disposizioni della presente direttiva e rilasciato dallo Stato membro;

b)

che l’equipaggio delle navi sia formato conformemente alle norme in materia di sicurezza della composizione degli equipaggi applicate dal rispettivo Stato membro;

c)

che la documentazione e i dati relativi a tutti i marittimi assunti sulle sue navi siano conservati e tenuti a disposizione e includano, tra l’altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneità fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati;

d)

che i marittimi all’atto dell’ammissione in servizio su una nave possano familiarizzarsi con i loro compiti specifici e con tutti i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza;

e)

che l’equipaggio della nave sia effettivamente in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza e adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell’inquinamento.

2.   Le compagnie, i comandanti e i membri dell’equipaggio sono individualmente responsabili del corretto adempimento degli obblighi stabiliti al presente articolo nonché dell’adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell’equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacità alla sicurezza della conduzione della nave.

3.   La compagnia deve fornire al comandante di ogni nave cui si applica la presente direttiva istruzioni scritte che indichino le strategie e le procedure da seguire atte a garantire alla gente di mare appena assunta su una nave la ragionevole possibilità di familiarizzarsi con l’equipaggiamento della nave, le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei loro compiti, prima di essere demandati agli stessi. Tali strategie e procedure includono:

a)

la previsione di un lasso di tempo ragionevole durante il quale il marittimo neoassunto abbia l’opportunità di conoscere:

i)

l’equipaggiamento specifico che il marittimo utilizzerà o farà funzionare; e

ii)

le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell’ambiente e di emergenza specifiche della nave e le disposizioni che il marittimo deve conoscere per poter adempiere correttamente i compiti assegnatigli;

b)

la designazione di un membro esperto dell’equipaggio che avrà la responsabilità di assicurare che ad ogni marittimo neoassunto siano comunicate le informazioni essenziali in una lingua a lui comprensibile.

Articolo 15

Idoneità al servizio

1.   Gli Stati membri, al fine di prevenire l’affaticamento del personale di guardia, stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per tale personale e prescrivono che i sistemi di guardia siano organizzati in modo tale da non compromettere a causa della fatica l’efficienza del personale e che il servizio sia organizzato in modo tale che il personale addetto alla prima guardia all’inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive sia sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.

2.   A tutto il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia o di marinaio facente parte di una guardia deve essere concesso un periodo di riposo della durata minima di dieci ore ogni ventiquattro ore.

3.   Le ore di riposo possono essere suddivise in non più di due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore.

4.   Le prescrizioni sui periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere derogate in caso di emergenza o di esercitazioni pratiche o in altre situazioni operative eccezionali.

5.   Nonostante il disposto dei paragrafi 2 e 3, il periodo di dieci ore può essere ridotto a non meno di sei ore consecutive, purché tale riduzione non sia attuata per più di due giorni consecutivi e siano concesse almeno settanta ore di riposo ogni sette giorni.

6.   Gli Stati membri dispongono che gli orari di guardia siano affissi in luoghi ove siano facilmente accessibili.

Articolo 16

Dispensa

1.   In caso di eccezionale necessità, le autorità competenti, ove a loro giudizio ciò non provochi pregiudizio alle persone, ai beni o all’ambiente, possono rilasciare una dispensa che permetta ad un determinato appartenente alla gente di mare di prestare servizio su una determinata nave per un periodo stabilito che non superi i 6 mesi in una funzione diversa da quella di radiooperatore, se non con l’eccezione di quanto stabilito dalle relative norme radio, per cui egli non possiede un adeguato certificato, purché la persona a cui è rilasciata la dispensa sia sufficientemente qualificata per occupare il posto vacante in modo sicuro, con soddisfazione delle autorità competenti. Tuttavia le dispense non sono concesse ad un comandante od al direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.

2.   Qualsiasi dispensa concessa per un posto è rilasciata solo ad una persona debitamente abilitata ad occupare il posto immediatamente sottostante. Nei casi in cui non sia prescritta l’abilitazione per il posto sottostante, la dispensa può essere rilasciata ad una persona la cui qualificazione e pratica siano, a giudizio delle autorità competenti, di completa equivalenza ai requisiti per il posto da occupare a patto che, se tale persona non possiede un appropriato certificato, le sia prescritto di superare una prova accettata dalle autorità competenti quale dimostrazione che tale dispensa può essere rilasciata senza correre rischi. Inoltre, le autorità competenti si assicurano che, non appena possibile, il posto in questione sia occupato dal titolare di un appropriato certificato.

Articolo 17

Responsabilità degli Stati membri in ordine alla formazione e alla valutazione

1.   Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi che:

a)

forniscono la formazione di cui all’articolo 3;

b)

organizzano e/o controllano le prove, se del caso;

c)

rilasciano i certificati di idoneità di cui all’articolo 11;

d)

concedono le dispense di cui all’articolo 16.

2.   Gli Stati membri assicurano quanto segue:

a)

tutte le attività di formazione e valutazione della gente di mare:

i)

devono essere strutturate secondo programmi scritti che indichino, tra l’altro, i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale scolastico occorrenti per conseguire i livelli di competenza prescritti;

ii)

devono essere condotte, controllate, valutate e coadiuvate da persone qualificate conformemente alle lettere d), e) e f);

b)

le persone incaricate di attività di formazione in servizio o a valutazione a bordo di una nave possono condurre tali attività solo quando esse non ostacolino la normale conduzione della nave ed essi possono dedicare il loro tempo e la loro attenzione alle predette attività;

c)

gli insegnanti, i supervisori e gli esaminatori devono essere adeguatamente qualificati per gli specifici tipi e livelli delle attività di formazione o di valutazione delle competenze della gente di mare da condursi sia a bordo che a terra;

d)

chiunque svolga attività di formazione in servizio per la gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato di abilitazione ai sensi della presente direttiva deve:

i)

essere in grado di comprendere il programma di formazione e gli obiettivi di formazione specifici del particolare tipo di formazione impartita;

ii)

essere qualificato per i compiti per i quali la formazione è impartita;

iii)

se la formazione è impartita con l’ausilio di simulatori:

aver ricevuto un’istruzione adeguata circa le tecniche d’insegnamento che comportano l’uso di simulatori, e

aver accumulato sufficiente esperienza pratica nell’uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;

e)

chiunque sia responsabile della supervisione della formazione in servizio della gente di mare valida al fine di ottenere un certificato deve avere un piena comprensione del programma di formazione e degli obiettivi specifici di ogni tipo di formazione impartita;

f)

chiunque effettui attività di valutazione in servizio delle competenze della gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato ai sensi della presente direttiva deve:

i)

avere un livello adeguato di conoscenza e comprensione delle competenze che è chiamato a valutare;

ii)

essere abilitato ai compiti oggetto di valutazione;

iii)

aver ricevuto un’istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;

iv)

aver acquisito sufficiente esperienza pratica nell’attività di valutazione;

v)

quando l’attività di valutazione è effettuata con l’ausilio di simulatori, aver maturato sufficiente esperienza pratica nell’attività di valutazione con il particolare tipo di simulatore utilizzato, sotto la supervisione e con soddisfazione di un esaminatore esperto;

g)

quando uno Stato membro riconosce un corso di formazione, un istituto di formazione o una qualificazione impartita da un istituto di formazione, come requisiti validi ai fini del rilascio di un certificato, le qualifiche e l’esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati dalle disposizioni sui livelli di qualità di cui all’articolo 10. Tali qualifiche, l’esperienza e l’applicazione dei livelli di qualità devono comportare un’adeguata formazione nelle tecniche d’insegnamento e nei metodi e nelle pratiche di formazione e valutazione ed essere conformi a tutte le disposizioni applicabili delle lettere d), e) e f).

Articolo 18

Comunicazione a bordo

Gli Stati membri assicurano che:

a)

fatte salve le lettere b) e d), a bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro siano previsti in qualsiasi momento strumenti idonei ad un’efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza fra tutti i membri dell’equipaggio della nave, in particolare ai fini di una ricezione e di una comprensione tempestive e corrette delle comunicazioni e delle disposizioni;

b)

a bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro, e di tutte le navi da passeggeri provenienti da e/o dirette ad un porto di uno Stato membro, sia stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro, al fine di garantire prestazioni efficaci dell’equipaggio in materia di sicurezza;

la compagnia o il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni nonché a riferire in tale lingua;

se la lingua di lavoro non è una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli elenchi da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro;

c)

a bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato nel ruolo d’appello di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza sia facilmente individuabile e dotato di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo in base a un’adeguata combinazione dei seguenti criteri:

i)

la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;

ii)

la probabilità che la capacità di utilizzare un elementare vocabolario di inglese per impartire istruzioni basilari possa consentire di comunicare con un passeggero che necessiti aiuto, sia che il passeggero e il membro dell’equipaggio abbiano o meno un lingua in comune;

iii)

l’eventuale necessità di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi (ad esempio con dimostrazioni, gesti, ovvero richiamando l’attenzione sull’ubicazione delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie d’uscita) allorché la comunicazione orale è inattuabile;

iv)

la misura in cui sono state fornite istruzioni di sicurezza complete ai passeggeri nella o nelle loro madrelingue;

v)

le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell’equipaggio l’assistenza dei passeggeri;

d)

a bordo delle petroliere, delle chimichiere e delle gasiere battenti bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai siano in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni;

e)

siano previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra. Tali comunicazioni si svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4 della SOLAS 74;

f)

quando effettuano un controllo ai sensi della direttiva 95/21/CE, nella loro qualità di Stato d’approdo, gli Stati membri controllino anche che le navi battenti bandiera di uno Stato membro osservino il presente articolo.

Articolo 19

Riconoscimento di certificati

1.   I marittimi che non possiedono il certificato di cui all’articolo 4 possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro, purché sia stata adottata, secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato.

2.   Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato da un paese terzo ad un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di una nave battente la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda motivata di riconoscimento del paese terzo in questione.

La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, e con l’eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui all’allegato II e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale paese soddisfa tutti i requisiti della convenzione STCW e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.

3.   La Commissione decide in merito al riconoscimento di un paese terzo secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Una volta concesso, il riconoscimento è valido fatto salvo l’articolo 20.

Se, entro il termine di cui al primo comma, non è adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del paese terzo in questione, lo Stato membro che ha presentato la domanda può decidere di riconoscere detto paese terzo su base unilaterale fino a quando non sarà stata adottata una decisione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

4.   Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto delle disposizioni di cui all’allegato II, punti 4 e 5.

5.   Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, entro il 14 giugno 2005.

Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la Commissione non li revochi successivamente in virtù dell’articolo 20.

6.   La Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei paesi terzi riconosciuti. L’elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

7.   Nonostante il disposto dell’articolo 5, paragrafo 6, uno Stato membro può, se le circostanze lo richiedono, autorizzare un appartenente alla gente di mare a prestare servizio in una qualità che non sia quella di ufficiale radio o di radiooperatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido emesso e convalidato a norma di legge da un paese terzo che non è ancora stato convalidato dallo Stato membro interessato ai fini dell’abilitazione a prestare servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera.

In tal caso, deve essere prontamente fornita la prova documentale dell’avvenuta presentazione della domanda di convalida alle competenti autorità.

Articolo 20

Mancata conformità con i requisiti della convenzione STCW

1.   Fatti salvi i criteri stabiliti nell’allegato II, quando uno Stato membro ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della convenzione STCW, ne informa quanto prima la Commissione, precisando i motivi.

La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all’articolo 28, paragrafo 1.

2.   Fatti salvi i criteri stabiliti nell’allegato II, quando la Commissione ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della convenzione STCW, ne informa quanto prima gli Stati membri, precisando i motivi.

La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all’articolo 28, paragrafo 1.

3.   Quando uno Stato membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un paese terzo ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione.

4.   La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, riesamina il riconoscimento del paese terzo in questione per verificare se questo è venuto meno alle prescrizioni della convenzione STCW.

5.   Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non soddisfa più le prescrizioni della convenzione STCW, la Commissione notifica al paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto paese è revocato entro due mesi, fatta salva l’adozione di misure per assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della convenzione STCW.

6.   La decisione in merito alla revoca del riconoscimento viene presa secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, entro due mesi dalla data della comunicazione effettuata dallo Stato membro.

Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell’attuazione della decisione.

7.   Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata, salvo quando detta rivalutazione è fondata unicamente su un’esperienza supplementare di servizio in mare.

Articolo 21

Rivalutazione

1.   La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque anni, ad una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, primo comma, compresi quelli indicati all’articolo 19, paragrafo 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall’allegato II e se sono state adottate le misure adeguate di prevenzione delle frodi in materia di certificati di abilitazione.

2.   La Commissione definisce i criteri di priorità per la valutazione dei paesi terzi sulla base dei dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell’articolo 23 e dalle relazioni concernenti i risultati di valutazioni indipendenti comunicate dai paesi terzi ai sensi della sezione A-I/7 del codice STCW.

3.   La Commissione presenta agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

Articolo 22

Controllo dello Stato di approdo

1.   Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto i tipi di nave esclusi dall’articolo 2, sono soggette, mentre si trovano nei porti di uno Stato membro, al controllo dello Stato di approdo da parte di funzionari debitamente autorizzati da quest’ultimo per verificare che tutta la gente di mare che presta servizio a bordo ed è tenuta ad avere un certificato ai sensi della convenzione STCW possieda tale certificato o ne sia stata validamente dispensata.

2.   Nell’esercitare il controllo dello Stato di approdo ai sensi della presente direttiva gli Stati membri assicurano che siano applicate tutte le pertinenti disposizioni e procedure della direttiva 95/21/CE.

Articolo 23

Procedure di controllo dello Stato di approdo

1.   Fatta salva la direttiva 95/21/CE, le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo ai sensi dell’articolo 22 sono limitate a:

a)

verificare che tutta la gente di mare che presta servizio a bordo e deve essere abilitata ai sensi della convenzione STCW possieda un certificato adeguato o ne sia stata validamente dispensata, oppure fornisca prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del certificato delle autorità dello Stato di bandiera;

b)

verificare che il numero e i certificati della gente di mare che presta servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dello Stato di bandiera.

2.   La valutazione, conformemente alla parte A del codice STCW, dell’idoneità della gente di mare in servizio sulla nave a mantenere le norme tecniche di guardia stabilite dalla convenzione STCW, è effettuata qualora vi siano fondati motivi per ritenere che tali norme non siano mantenute per uno dei seguenti motivi:

a)

la nave è stata coinvolta in una collisione, in un arenamento o in un incagliamento;

b)

si è verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda o all’ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di una convenzione internazionale;

c)

la nave è stata manovrata in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza contravvenendo a disposizioni in materia di rotta adottate dall’IMO o a pratiche e procedure concernenti la sicurezza della navigazione;

d)

le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente;

e)

un certificato è stato ottenuto con la frode o il possessore di un certificato non è la persona cui questo è stato originariamente rilasciato;

f)

la nave batte la bandiera di un paese che non ha ratificato la convenzione STCW o il comandante, gli ufficiali o i marinari sono in possesso di certificati rilasciati da un paese terzo che non ha ratificato la convenzione STCW.

3.   Nonostante la verifica del certificato, la valutazione di cui al paragrafo 2 può imporre alla gente di mare di dimostrare le rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione può includere la verifica dell’osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e della capacità di ciascun marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza al livello delle proprie competenze.

Articolo 24

Fermo

Fatta salva la direttiva 95/21/CE, le seguenti carenze, nella misura in cui il funzionario che effettua il controllo dello Stato di approdo abbia stabilito che esse costituiscono un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente, sono gli unici motivi ai sensi della presente direttiva per i quali uno Stato membro decide il fermo di una nave:

a)

la gente di mare non possiede certificati o certificati adeguati, non è stata validamente esentata né fornisce prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del certificato alle autorità dello Stato di bandiera;

b)

non sono state rispettate le norme applicabili in materia di sicurezza prescritte dallo Stato di bandiera;

c)

non sono state rispettate le prescrizioni in materia di guardia in navigazione o in macchina specificamente applicabili alla nave da parte dello Stato di bandiera;

d)

in una guardia manca una persona abilitata al funzionamento di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione dell’inquinamento marino;

e)

non è stata comprovata l’idoneità professionale per i compiti imposti alla gente di mare quanto alla sicurezza della nave e alla prevenzione dell’inquinamento;

f)

non è possibile assegnare al primo turno di guardia all’inizio del viaggio e ai turni di guardia successivi persone sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio.

Articolo 25

Controllo periodico dell’adempimento

La Commissione, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall’articolo 226 del trattato, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l’assistenza dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 26

Relazioni

1.   Entro il 14 dicembre 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata su un’analisi e una valutazione approfondite delle disposizioni della convenzione STCW, della loro applicazione e delle conoscenze acquisite per quanto concerne la relazione tra la sicurezza e il livello di formazione degli equipaggi delle navi.

2.   Entro il 20 ottobre 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione elaborata in base alle informazioni ottenute ai sensi dell’articolo 25.

Nella relazione la Commissione analizza lo stato di adempimento degli Stati membri alla presente direttiva e, qualora necessario, presenta proposte per misure supplementari.

Articolo 27

Modifiche

1.   La presente direttiva può essere modificata per rendere applicabili, ai fini della direttiva stessa, le modifiche dei codici internazionali di cui all’articolo 1, punti 16, 17, 18, 23 e 24 entrate successivamente in vigore.

La presente direttiva può essere modificata dalla Commissione anche per rendere applicabili, ai fini della direttiva stessa, eventuali pertinenti modifiche della legislazione.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

2.   Dopo l’adozione di nuovi strumenti o protocolli della convenzione STCW, il Consiglio, tenuto conto delle procedure parlamentari degli Stati membri e delle procedure pertinenti in ambito IMO, decide su proposta della Commissione in merito alle modalità di ratifica di questi nuovi strumenti o protocolli e vigila a che siano applicati uniformemente e simultaneamente negli Stati membri.

3.   Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all’articolo 1, punti 16, 17, 18, 21, 22 e 24, possono essere escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (10).

Articolo 28

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a otto settimane.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 29

Disposizioni transitorie

Qualora uno Stato membro rinnovi o proroghi ai sensi dell’articolo 12 un certificato rilasciato originariamente ai sensi delle disposizioni applicate anteriormente al 1o febbraio 1997 esso ha facoltà di sostituire i limiti di tonnellaggio indicati nel certificato originale come segue:

a)

«200 tonnellate di stazza lorda registrata» può essere sostituito con «500 tonnellate di stazza lorda (GT)»;

b)

«1 600 tonnellate di stazza lorda registrata» può essere sostituito con «3 000 tonnellate di stazza lorda (GT)».

Articolo 30

Sanzioni

Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per i casi di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 e 29, e allegati I e II, e prendono i provvedimenti necessari per assicurarne la concreta applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 31

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tutte le disposizioni che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 32

Abrogazione

La direttiva 2001/25/CE, modificata dalle direttive elencate nell’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di cui all’allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e debbono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

Articolo 33

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 34

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 19 novembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  GU C 151 del 17.6.2008, pag. 35.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008.

(3)  GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17.

(4)  Cfr. allegato III, parte A.

(5)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(6)  GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33.

(7)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

(8)  GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.


ALLEGATO I

REQUISITI PER LA FORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 FISSATI DALLA CONVENZIONE STCW

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.

Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.

Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.

2.

Gli Stati membri assicurano che i marittimi siano in possesso delle adeguate competenze linguistiche, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del codice STCW, necessarie allo svolgimento delle loro specifiche mansioni sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro ospitante.

3.

La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e alla convalida di certificati abilitanti in virtù delle disposizioni della convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni sull’abilitazione alternativa del capo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capi II, III e IV, le idoneità specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:

1)

Navigazione;

2)

Maneggio e stivaggio del carico;

3)

Controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo;

4)

Macchine e motori marini;

5)

Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;

6)

Manutenzione e riparazioni;

7)

Radiocomunicazioni,

ai seguenti livelli di responsabilità:

1)

Livello dirigenziale;

2)

Livello operativo;

3)

Livello ausiliario.

Le funzioni e i livelli di competenza sono definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capi II, III e IV del codice STCW.

CAPO II

COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA

Regola II/1

Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione degli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 tonnellate di stazza lorda

1.

Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima pari o superiori a 500 GTGT deve possedere un certificato adeguato.

2.

Ogni candidato all’abilitazione deve:

2.1.

avere almeno 18 anni;

2.2.

aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a un anno nell’ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a tre anni;

2.3.

aver prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;

2.4.

avere i requisiti applicabili previsti dalle regole del capitolo IV, ove prescritti per l’espletamento dei servizi radio definiti conformemente alle norme radio;

2.5.

aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW.

Regola II/2

Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta di navi pari o superiori a 500 tonnellate di stazza lorda

Comandante e primo ufficiale di coperta di navi di 3 000 o più GT

1.

Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima pari o superiori a 3 000 GT devono possedere un certificato adeguato.

2.

Ogni candidato all’abilitazione deve:

2.1.

avere i requisiti per l’abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito:

2.1.1.

per l’abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di 12 mesi;

2.1.2.

per l’abilitazione quale comandante, per non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta;

2.2.

avere frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi di 3 000 e più GT.

Comandante e primo ufficiale di coperta di navi tra le 500 e le 3 000 GT

3.

Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima tra le 500 e le 3 000 GT deve possedere un certificato adeguato.

4.

Ogni candidato all’abilitazione deve:

4.1.

per l’abilitazione quale primo ufficiale di coperta, possedere i requisiti per l’abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT;

4.2.

per l’abilitazione quale comandante, possedere i requisiti per l’abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT e aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta;

4.3.

aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di formazione riconosciuta e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi tra le 500 e le 3 000 GT.

Regola II/3

Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione di ufficiali responsabili della guardia di navigazione e di comandanti di navi inferiori a 500 GT

Navi non adibite a viaggi costieri

1.

Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato per navi pari o superiori a 500 GT.

2.

Ogni comandante in servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato per il servizio in qualità di comandante di navi tra le 500 e le 3 000 GT.

Navi adibite a viaggi costieri

Ufficiale responsabile della guardia di navigazione

3.

Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato.

4.

Ogni candidato all’abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:

4.1.

avere almeno 18 anni;

4.2.

aver effettuato:

4.2.1.

un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come stabilito dall’amministrazione; oppure

4.2.2.

un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a tre anni;

4.3.

avere i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capo IV, ove necessari per espletare i servizi radio definiti conformemente alle norme radio;

4.4.

aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri.

Comandante

5.

Ogni comandante che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato.

6.

Ogni candidato all’abilitazione in qualità di comandante di navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:

6.1.

avere almeno 20 anni;

6.2.

aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per un periodo di non meno di 12 mesi;

6.3.

aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri.

7.

Dispense

L’amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l’applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del codice STCW esorbitanti o inattuabili, può, nella misura che ritiene opportuna, dispensare il comandante e l’ufficiale responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni dei requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.

Regola II/4

Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione dei comuni facenti parte di una guardia di navigazione

1.

Ogni comune facente parte di una guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima pari o superiori a 500 GT, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti, mentre è di guardia, sono di natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.

2.

Ogni candidato all’abilitazione deve:

2.1.

avere almeno 16 anni;

2.2.

aver effettuato:

2.2.1.

un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; oppure

2.2.2.

un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;

2.3.

avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW.

3.

Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 devono essere associati con funzioni attinenti alla guardia di navigazione e comportare l’esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell’ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un marinaio qualificato.

4.

Uno Stato membro può ritenere che un appartenente alla gente di mare abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nella sezione di coperta per un periodo di almeno un anno nel corso del quinquennio che precede l’entrata in vigore della convenzione STCW per quello Stato membro.

CAPO III

REPARTO MACCHINE

Regola III/1

Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione a ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato

1.

Ogni ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato od ogni ufficiale di macchina addetto al servizio in un locale macchine periodicamente non presidiato, in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW, deve possedere un certificato adeguato.

2.

Ogni candidato all’abilitazione deve:

2.1.

avere almeno 18 anni;

2.2.

aver prestato non meno di sei mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine conformemente alla sezione A-III/1 del codice STCW;

2.3.

aver frequentato con esito positivo corsi di istruzione e di formazione riconosciuti della durata di almeno 30 mesi, comprendenti un periodo di formazione a bordo che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW.

Regola III/2

Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3 000 kW

1.

Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi adibite alla navigazione marittima, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3 000 kW, deve possedere un certificato adeguato.

2.

Ogni candidato all’abilitazione deve:

2.1.

possedere i requisiti per l’abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina e:

2.1.1.

per l’abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;

2.1.2.

per l’abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 36 mesi, di cui non meno di 12 mesi prestati in qualità di ufficiale di macchina in una posizione di responsabilità, essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina;

2.2.

aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.

Regola III/3

Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3 000 kW

1.

Ogni direttore di macchina e ogni primo ufficiale di macchina, in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3 000 kW, deve possedere un certificato adeguato.

2.

Ogni candidato all’abilitazione deve:

2.1.

possedere i requisiti per l’abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina e:

2.1.1.

per l’abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;

2.1.2.

per l’abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 24 mesi di cui non meno di 12 mesi come primo ufficiale di macchina;

2.2.

aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.

3.

Ogni ufficiale di macchina che sia abilitato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3 000 kW può prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3 000 kW purché abbia prestato non meno di 12 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale di macchina a livello direttivo e il certificato attesti tale circostanza.

Regola III/4

Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione a comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato

1.

Ogni marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato, su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti sono di natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.

2.

Ogni candidato all’abilitazione deve:

2.1.

avere almeno 16 anni;

2.2.

aver effettuato:

2.2.1.

un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; oppure

2.2.2.

un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;

2.3.

avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW.

3.

Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 devono essere associati a funzioni attinenti alla guardia dei locali macchine e comportare l’esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina qualificato o di un marinaio qualificato.

4.

Uno Stato membro può considerare che un appartenente alla gente di mare abbia i requisiti previsti alla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nel reparto macchine per un periodo di almeno un anno nel corso del quinquennio che precede l’entrata in vigore della convenzione STCW per quello Stato membro.

CAPO IV

PERSONALE ADDETTO ALLE RADIOCOMUNICAZIONI E AI SERVIZI RADIO

Nota esplicativa:

Le disposizioni obbligatorie relative alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla SOLAS 74, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature radio figurano nella SOLAS 74, nella versione modificata, e negli orientamenti adottati dall’Organizzazione marittima internazionale.

Regola IV/1

Applicazione

1.

Fatto salvo il disposto del punto 2, le disposizioni del presente capitolo si applicano al personale addetto ai servizi radio su navi che operano nell’ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla SOLAS 74, nella versione modificata.

2.

Il personale addetto ai servizi radio su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capitolo IV della SOLAS 74 non è obbligato a conformarsi alle disposizioni del presente capitolo. Tuttavia, il personale addetto ai servizi radio su tali navi deve conformarsi alle norme radio. L’amministrazione provvede affinché siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per il personale addetto ai servizi radio come prescritto dalle norme radio.

Regola IV/2

Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione del personale addetto ai servizi radio GMDSS

1.

Chiunque sia responsabile o incaricato dell’espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS deve possedere un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dall’amministrazione ai sensi delle disposizioni delle norme radio.

2.

Inoltre, ogni candidato all’abilitazione, a norma della presente regola, al servizio su navi che, ai sensi della SOLAS 74, nella versione modificata, devono disporre di un’apparecchiatura radio, deve:

2.1.

avere almeno 18 anni;

2.2.

aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.

CAPO V

REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI NAVI

Regola V/1

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi cisterna

1.

Ufficiali e marinai addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilità in relazione al carico ed alle attrezzature per il carico su navi cisterna devono aver frequentato con esito positivo un corso a terra riconosciuto di lotta antincendio, oltre ai corsi di formazione previsti alla regola VI/1, e devono:

1.1.

aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a tre mesi su navi cisterna, al fine di acquisire una sufficiente conoscenza delle norme operative in materia di sicurezza; oppure

1.2.

aver frequentato un corso riconosciuto sulle problematiche specifiche delle navi cisterna comprendente almeno il programma previsto per detto corso alla sezione A-V/1 del codice STCW.

Tuttavia, l’amministrazione può ritenere sufficiente un periodo di servizio di navigazione sotto supervisione inferiore a quello prescritto al paragrafo 1.1, purché sussistano le seguenti condizioni:

1.3.

il periodo non sia inferiore a un mese;

1.4.

la nave cisterna abbia stazza lorda inferiore a 3 000 t;

1.5.

la durata di ogni viaggio effettuato dalla nave durante il periodo considerato non ecceda le 72 ore;

1.6.

le caratteristiche operative della nave cisterna, il numero di viaggi e le operazioni di carico e scarico effettuati nel periodo considerato consentano l’acquisizione di conoscenze e di esperienza pratica del medesimo livello.

2.

I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, oltre ad avere i requisiti di cui ai precedenti punti 1.1 o 1.2, devono:

2.1.

avere un’esperienza adeguata ai propri compiti, acquisita su navi cisterna dello stesso tipo di quella su cui prestano servizio;

2.2.

aver seguito con esito positivo un programma di formazione specializzato, comprendente almeno le materie indicate alla sezione A-V/1 del codice STCW adeguate ai propri compiti sulla nave petroliera, nave chimichiera o nave gasiera su cui prestano servizio.

3.

Entro due anni a decorrere dall’entrata in vigore della convenzione STCW per uno Stato membro, si può ritenere che un appartenente alla gente di mare possegga i requisiti di cui al punto 2.2 se ha prestato servizio in una qualifica pertinente a bordo di una nave cisterna del tipo considerato, per un periodo non inferiore a un anno, nel corso del quinquennio precedente.

4.

L’amministrazione provvede affinché ai comandanti e agli ufficiali aventi i requisiti di cui ai punto 1 o 2, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato adeguato o sia debitamente convalidato un certificato esistente. Ad ogni marinaio avente gli stessi requisiti deve essere parimenti rilasciato o convalidato un certificato.

Regola V/2

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all’abilitazione di comandanti, ufficiali, marinaio e altro personale di navi da passeggeri ro-ro

1.

La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinaio e altro personale di navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l’applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi nazionali.

2.

Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri ro-ro, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

3.

La gente di mare che è tenuta a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 4, 7, e 8 deve, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o deve dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

4.

I comandanti, gli ufficiali e l’altro personale addetto sul ruolo di bordo ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/2, punto 1, del codice STCW.

5.

I comandanti, gli ufficiali e l’altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, punto 2, del codice STCW.

6.

Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri ro-ro deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/2, punto 3, del codice STCW.

7.

I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, punto 4, del codice STCW.

8.

I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualunque altro responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, punto 5, del codice STCW.

9.

Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati si sensi della presente regola.

Regola V/3

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all’abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro

1.

La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri, diverse da quelle ro-ro, che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l’applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.

2.

Prima di essere assegnata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

3.

La gente di mare che è tenuta a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 4, 7 e 8 deve, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o deve dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

4.

Il personale indicato sul ruolo di bordo per assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW.

5.

I comandanti, gli ufficiali e l’altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW.

6.

Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/3, paragrafo 3, del codice STCW.

7.

I comandanti, gli ufficiali e l’altro personale al quale sono assegnati responsabilità specifiche per l’imbarco e lo sbarco di passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 4, del codice STCW.

8.

I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualunque altro responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 5, del codice STCW.

9.

Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.

CAPO VI

FUNZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI D’EMERGENZA, ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, ALL’ASSISTENZA MEDICA E ALLA SOPRAVVIVENZA

Regola VI/1

Requisiti minimi obbligatori relativi all’addestramento, all’istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza per tutta la gente di mare

Alla gente di mare devono essere impartiti l’addestramento, l’istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformemente al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza deve essere adeguata al livello ivi indicato.

Regola VI/2

Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneità all’uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza)

1.

Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all’uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza deve:

1.1.

avere almeno 18 anni;

1.2.

avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 12 mesi oppure aver frequentato un corso di formazione riconosciuto ed avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 6 mesi;

1.3.

avere una competenza del livello prescritto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all’uso di mezzi di salvataggio.

2.

Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all’uso di battelli di emergenza deve:

2.1.

possedere un certificato di idoneità all’uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza;

2.2.

aver frequentato un corso di formazione riconosciuto;

2.3.

avere una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 5 a 8, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all’uso di battelli di emergenza.

Regola VI/3

Requisiti minimi obbligatori relativi all’addestramento particolare nella lotta contro gli incendi

1.

La gente di mare addetta al controllo di operazioni antincendio deve avere superato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio vertente in particolare sull’organizzazione, le tattiche e il comando conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/3 del codice STCW e deve avere una competenza del livello ivi indicato.

2.

Qualora l’addestramento particolare nella lotta contro gli incendi non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento particolare nella lotta contro gli incendi.

Regola VI/4

Requisiti minimi obbligatori in materia di pronto soccorso e assistenza medica

1.

La gente di mare addetta al servizio di pronto soccorso a bordo di navi deve avere una competenza in materia di pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 1, 2 e 3, del codice STCW.

2.

La gente di mare addetta a prestare assistenza medica a bordo di navi deve avere una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 4, 5 e 6, del codice STCW.

3.

Qualora l’addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica.

CAPO VII

CERTIFICATI ALTERNATIVI

Regola VII/1

Rilascio di certificati alternativi

1.

In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capi II e III dell’allegato, gli Stati membri hanno facoltà di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli menzionati dalle regole dei suddetti capitoli, a condizione che:

1.1.

le relative funzioni e gradi di responsabilità attestati dal certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 e A-IV/2, del codice STCW e identici a quelli ivi indicati;

1.2.

i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW, conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le funzioni e i gradi di responsabilità che devono essere attestati da tali certificati e convalide;

1.3.

i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione riconosciuto adeguato all’esecuzione delle funzioni e ai gradi di responsabilità indicati nel certificato. La durata minima di tale servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del servizio di navigazione prescritto ai capi II e III dell’allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione non può essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW;

1.4.

i candidati all’abilitazione che dovranno svolgere funzioni di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di cui alle regole del capo IV, ove prescritti per l’espletamento dei servizi radio definiti conformemente alle norme radio;

1.5.

i certificati siano rilasciati a norma dell’articolo 11 e delle disposizioni del capo VII del codice STCW.

2.

Nessun certificato ai sensi del presente capitolo può essere rilasciato prima che uno Stato membro abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.

Regola VII/2

Abilitazione della gente di mare

Qualunque appartenente alla gente di mare addetto ad una o più funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, del capitolo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/4, del capitolo III o A-IV/2 del capitolo IV del codice STCW deve possedere un certificato adeguato.

Regola VII/3

Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi

1.

Se uno Stato membro decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati alternativi, deve provvedere affinché siano rispettati i seguenti principi:

1.1.

nessun sistema alternativo di abilitazione può essere posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione dell’inquinamento di livello almeno equivalente a quello risultante dalle disposizioni dei precedenti capitoli;

1.2.

qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente capitolo deve prevedere la possibilità di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti capitoli.

2.

Il principio della sostituibilità dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che:

2.1.

la gente di mare abilitata ai sensi del sistema di cui ai capitoli II e/o III e quella abilitata ai sensi del capitolo VII sia in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme;

2.2.

la formazione della gente di mare non sia finalizzata a sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.

3.

Il rilascio di qualunque certificato ai sensi del presente capitolo deve essere fondato sui seguenti principi:

3.1.

il rilascio di certificati alternativi non deve essere finalizzato a:

3.1.1.

ridurre il numero dei membri dell’equipaggio a bordo;

3.1.2.

abbassare il livello di professionalità o le qualifiche della gente di mare; oppure

3.1.3.

consentire l’assegnazione di compiti misti di ufficiale di guardia in macchina e di ufficiale di guardia navigazione al titolare di un solo certificato nell’arco di un solo turno di guardia;

3.2.

alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione giuridica e l’autorità del comandante e di chiunque altro non possono essere pregiudicate dall’attuazione di sistemi di abilitazione alternativi.

4.

I principi di cui ai punti 1 e 2 devono garantire il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina.


ALLEGATO II

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI PAESI TERZI CHE HANNO RILASCIATO UN CERTIFICATO O SOTTO LA CUI AUTORITÀ È STATO RILASCIATO UN CERTIFICATO DI CUI ALL’ARTICOLO 19, PARAGRAFO 2

1.

Il paese terzo deve essere parte della convenzione STCW.

2.

Il paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell’IMO come paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della convenzione STCW.

3.

La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l’eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, si è accertata, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l’ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della convenzione STCW.

4.

Lo Stato membro non ha ancora concluso un accordo con il paese terzo interessato secondo cui ogni cambiamento significativo apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della convenzione STCW sarà tempestivamente notificato.

5.

Gli Stati membri hanno preso misure volte ad assicurare che la gente di mare che presenta, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello direttivo, abbia una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello direttivo che è autorizzato a svolgere.

6.

Se uno Stato membro desidera completare la verifica della conformità di un paese terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere conformemente alle disposizioni della sezione A-I/6 del codice STCW.


ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 32)

Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17)

 

Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53)

limitatamente all’articolo 11

Direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 326 del 13.12.2003, pag. 28)

 

Direttiva 2005/23/CE della Commissione

(GU L 62 del 9.3.2005, pag. 14)

 

Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160)

limitatamente all’articolo 4

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 32)

Direttiva

Termine d’attuazione

2002/84/CE

23 novembre 2003

2003/103/CE

14 maggio 2005

2005/23/CE

29 settembre 2005

2005/45/CE

20 ottobre 2007


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2001/25/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, alinea

Articolo 2, alinea

Articolo 2, dal primo al quarto trattino

Articolo 2, lettere da a) a d)

Articoli da 3 a 7

Articoli da 3 a 7

Articolo 7 bis

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9, paragrafo 1, alinea

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), prima frase

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), seconda frase

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera d)

Articolo 9, paragrafi 2 e 3

Articolo 10, paragrafi 2 e 3

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16, paragrafo 1, alinea

Articolo 17 paragrafo 1, alinea

Articolo 16, paragrafo 1, commi da 1 a 4

Articolo 17 paragrafo 1, lettere da a) a d)

Articolo 16, paragrafo 2, alinea

Articolo 17, paragrafo 2, alinea

Articolo 16, paragrafo 2, lettera a), punti 1) e 2)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii)

Articolo 16, paragrafo 2, lettere b) e c)

Articolo 17, paragrafo 2, lettere b) e c)

Articolo 16, paragrafo 2, lettera d), punti 1) e 2)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera d), punti i) e ii)

Articolo 16, paragrafo 2, lettera d), punto 3), i) e ii)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera d), punto iii), primo e secondo trattino

Articolo 16, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 16, paragrafo 2, lettera f), punti da 1) a 5)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera f), punti da i) a v)

Articolo 16, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18, paragrafi 1 e 2

Articolo 18, paragrafo 3, alinea

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 19, paragrafo 3, primo comma

Articolo 18, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 19, paragrafo 5

Articolo 18, paragrafo 3, lettera f)

Articolo 19, paragrafo 6

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 7

Articolo 18 bis, paragrafo 1, prima e seconda frase

Articolo 20, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 18 bis, paragrafo 2, prima e seconda frase

Articolo 20, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 18 bis, paragrafi da 3 a 5

Articolo 20, paragrafi da 3 a 5

Articolo 18 bis, paragrafo 6, prima e seconda frase

Articolo 20, paragrafo 6, primo e secondo comma

Articolo 18 bis, paragrafo 7

Articolo 20, paragrafo 7

Articolo 18 ter

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 20, paragrafo 1, alinea

Articolo 23, paragrafo 1, alinea

Articolo 20, paragrafo 1, primo e secondo trattino

Articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 20, paragrafo 2, alinea

Articolo 23, paragrafo 2, alinea

Articolo 20, paragrafo 2, trattini da 1 a 6

Articolo 23, paragrafo 2, lettere da a) a f)

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 21

Articolo 24

Articolo 21 bis

Articolo 25

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 21 ter, prima frase

Articolo 26, paragrafo 2, primo comma

Articolo 21 ter, seconda frase

Articolo 26, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 22, paragrafo 1, prima frase

Articolo 27, paragrafo 1, primo comma

Articolo 22, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 27, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 27, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 22, paragrafi 3 e 4

Articolo 27, paragrafi 2 e 3

Articolo 23, paragrafi 1 e 2

Articolo 28, paragrafi 1 e 2

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafi 1 e 2

Articolo 24, paragrafo 3, punti 1) e 2)

Articolo 29, lettere a) e b)

Articolo 25

Articolo 30

Articolo 26, prima frase

Articolo 31, primo comma

Articolo 26, seconda frase

Articolo 31, secondo comma

Articolo 27

Articolo 32

Articolo 28

Articolo 33

Articolo 29

Articolo 34

Allegati I e II

Allegati I e II

Allegato III

Allegato IV

Allegato III

Allegato IV


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