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Document 32008D0478

2008/478/CE: Decisione della Commissione, del 17 giugno 2008 , recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari [notificata con il numero C(2008) 2336] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 163 del 24.6.2008, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; abrogato da 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/478/oj

24.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2008

recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari

[notificata con il numero C(2008) 2336]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/478/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce la procedura per l’istituzione di norme relative alle sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari. In seguito alla notifica da parte degli Stati membri di un elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari commercializzati sul loro territorio e in base a un esame di tale notifica da parte della Commissione detto regolamento dispone l’adozione di un repertorio delle sostanze aromatizzanti («il repertorio»). Il repertorio è stato adottato con decisione 1999/217/CE della Commissione (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede inoltre l’adozione di un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti inteso a verificare che esse soddisfino i criteri generali per l’utilizzazione di cui all’allegato di detto regolamento.

(3)

Nel suo parere del 29 novembre 2007 sugli idrocarburi alifatici e aromatici l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che il 2-metilbuta-1,3-diene (registrato con il numero FL 01 049) presenta un potenziale genotossico in vivo e un effetto cancerogeno negli animali utilizzati per sperimentazione. Pertanto il suo utilizzo come aromatizzante non è ammissibile perché tale sostanza non è conforme ai criteri generali che l’allegato del regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce per l’uso degli aromatizzanti. Di conseguenza la sostanza va soppressa dal repertorio.

(4)

La decisione 1999/217/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure previste in questa decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte A dell’allegato della decisione 1999/217/CE la riga della tabella relativa alla sostanza con il numero FL 01 049 (2-metilbuta-1,3-diene) è soppressa.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/252/CE (GU L 91 del 29.3.2006, pag. 48).


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