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Document 32007R0607

    Regolamento (CE) n. 607/2007 della Commissione, del 1 o giugno 2007 , sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2006/2007 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

    GU L 141 del 2.6.2007, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/607/oj

    2.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 141/28


    REGOLAMENTO (CE) N. 607/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 1o giugno 2007

    sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2006/2007 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 8,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1788/2003, gli Stati membri sono tenuti a stabilire i quantitativi di riferimento individuali dei produttori. I produttori possono disporre di uno o due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette, e su richiesta debitamente giustificata del produttore è possibile effettuare la conversione tra un quantitativo di riferimento e l’altro.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 832/2006 della Commissione, del 2 giugno 2006, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2005/2006 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio (2) stabilisce la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» per il periodo dal 1o aprile 2005 al 31 marzo 2006 per il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito.

    (3)

    In conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.

    (4)

    In conformità dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003, i quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito per il periodo 2006/2007 sono superiori ai rispettivi quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il periodo 2005/2006 e tali Stati membri hanno comunicato alla Commissione la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento supplementari.

    (5)

    A norma del regolamento (CE) n. 927/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, relativo alla liberazione della riserva speciale per la ristrutturazione prevista dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio (4) i quantitativi di riferimento supplementari liberati a decorrere dal 1o aprile 2006 per la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono attribuiti alla parte «consegne» dei rispettivi quantitativi nazionali di riferimento.

    (6)

    È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007 fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007 fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 è stabilita nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 336/2007 (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 43).

    (2)  GU L 150 del 3.6.2006, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1611/2006 (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 13).

    (3)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

    (4)  GU L 170 del 23.6.2006, pag. 12.


    ALLEGATO

    (tonnellate)

    Stati membri

    Consegne

    Vendite dirette

    Belgio

    3 262 989,617

    63 993,383

    Repubblica ceca

    2 735 310,008

    2 620,992

    Danimarca

    4 477 305,428

    318,572

    Germania

    27 908 872,018

    94 274,406

    Estonia

    633 434,407

    12 933,593

    Irlanda

    5 393 313,962

    2 450,038

    Grecia

    819 561,000

    952,000

    Spagna

    6 050 260,675

    66 689,325

    Francia

    24 006 673,257

    350 303,743

    Italia

    10 280 493,532

    249 566,468

    Cipro

    142 776,881

    2 423,119

    Lettonia

    715 403,768

    13 244,232

    Lituania

    1 586 145,968

    118 693,032

    Lussemburgo

    269 899,000

    495,000

    Ungheria

    1 879 678,121

    110 381,879

    Malta

    48 698,000

    0,000

    Paesi Bassi

    11 052 450,000

    77 616,000

    Austria

    2 653 537,288

    110 604,373

    Polonia

    9 192 243,429

    187 899,571

    Portogallo (1)

    1 920 947,814

    8 876,186

    Slovenia

    553 477,272

    23 160,728

    Slovacchia

    1 030 036,592

    10 751,408

    Finlandia

    2 412 009,654

    7 800,353

    Svezia

    3 316 415,000

    3 100,000

    Regno Unito

    14 554 079,916

    128 617,085


    (1)  Ad eccezione di Madera.


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