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Document 32007D0876

2007/876/CE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2007 , che modifica la decisione 2007/25/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione [notificata con il numero C(2007) 6395] (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 344 del 28.12.2007, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/876/oj

28.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2007

che modifica la decisione 2007/25/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2007) 6395]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/876/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (2) si applica fino al 31 dicembre 2007.

(2)

Focolai di influenza aviaria causati dal ceppo H5N1 dell’influenza aviaria ad alta patogenicità vengono però tuttora regolarmente riscontrati in alcuni paesi membri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). Il contenimento della malattia non è quindi stato ancora realizzato. In vari paesi del mondo continuano inoltre a verificarsi casi di infezione umana, anche letali, dovuti allo stretto contatto con uccelli infetti.

(3)

Al fine di prevenire la diffusione del virus dell’influenza aviaria dovuta agli uccelli da compagnia introdotti nel territorio comunitario da paesi terzi è dunque opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione 2007/25/CE fino al 31 dicembre 2008.

(4)

La decisione 2007/25/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data «31 dicembre 2007» è sostituita da «31 dicembre 2008».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 245/2007 (GU L 73 del 13.3.2007, pag. 9).

(2)   GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29.


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