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Document 32007D0422
2007/422/EC: Commission Decision of 18 June 2007 amending Decision 92/452/EEC as regards certain embryo collection and production teams in Argentina, Australia and the United States of America (notified under document number C(2007) 2498) (Text with EEA relevance)
2007/422/CE: Decisione della Commissione, del 18 giugno 2007 , che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni in Argentina, Australia e negli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2007) 2498] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2007/422/CE: Decisione della Commissione, del 18 giugno 2007 , che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni in Argentina, Australia e negli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2007) 2498] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 157 del 19.6.2007, p. 19–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/02/2008; abrog. impl. da 32008D0155
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31992D0452 | modifica | allegato | 22/06/2007 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32008D0155 | 14/02/2008 |
19.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2007
che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni in Argentina, Australia e negli Stati Uniti d’America
[notificata con il numero C(2007) 2498]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/422/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l’elenco dei gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell’esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (2), dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta di embrioni elencati in tale decisione. |
(2) |
L’Argentina e gli Stati Uniti d’America hanno chiesto di modificare le voci degli elenchi relative a detti paesi per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni. |
(3) |
L’Argentina e gli Stati Uniti d’America hanno fornito garanzie di ottemperanza alle norme pertinenti fissate dalla direttiva 89/556/CEE ed i gruppi interessati sono stati ufficialmente riconosciuti ai fini dell’esportazione nella Comunità dai servizi veterinari di tali paesi. |
(4) |
L’Australia ha chiesto che alcune voci per tale paese siano cancellate dagli elenchi. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare la decisione 92/452/CEE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 92/452/CEE è modificato in conformità con l’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).
(2) GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/237/CE (GU L 103 del 20.4.2007, pag. 49).
ALLEGATO
L’allegato della decisione 92/452/CEE è modificato come segue:
1) |
la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni per l’Argentina LE/UT/BE-18 è soppressa; |
2) |
la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni per l’Argentina LE/UT/BE-22 è soppressa; |
3) |
le righe relative ai gruppi di raccolta di embrioni per l’Argentina LE/UT/BE-24 e LE/UT/BE-25 sono soppresse; |
4) |
la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni per l’Argentina LE/UT/BE-28 è soppressa; |
5) |
sono inserite le seguenti righe per l’Argentina:
|
6) |
la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni per l’Australia ETV0002 è soppressa; |
7) |
la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni per l’Australia ETV0005 è soppressa; |
8) |
le righe relative ai gruppi di raccolta di embrioni per l’Australia ETV0008, ETV0009, ETV0010, ETV0011, ETV0012 e ETV0013 sono soppresse; |
9) |
la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni degli Stati Uniti d’America n. 91CA035 E689 è sostituita dalla seguente:
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10) |
la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni degli Stati Uniti d’America n. 04MT111 E1127 è soppressa; |
11) |
le seguenti righe relative ai gruppi di raccolta di embrioni degli Stati Uniti d’America n. 05NC114 E705 e n. 05NC117 E705 sono sostituite dalle seguenti:
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12) |
vanno inserite le seguenti righe relative agli Stati Uniti d’America:
|