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Document 32007D0379
2007/379/EC: Commission Decision of 25 May 2007 concerning the non-inclusion of fenitrothion in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance (notified under document number C(2007) 2164) (Text with EEA relevance)
2007/379/CE: Decisione della Commissione, del 25 maggio 2007 , concernente la non iscrizione del fenitrotion nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza [notificata con il numero C(2007) 2164] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2007/379/CE: Decisione della Commissione, del 25 maggio 2007 , concernente la non iscrizione del fenitrotion nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza [notificata con il numero C(2007) 2164] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 141 del 2.6.2007, p. 76–77
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
2.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/76 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2007
concernente la non iscrizione del fenitrotion nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza
[notificata con il numero C(2007) 2164]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/379/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE dispone che uno Stato membro possa, per un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I di tale direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. |
(2) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il fenitrotion. |
(3) |
Gli effetti del fenitrotion sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il fenitrotion lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 4 novembre 2003. |
(4) |
La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA, nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentata alla Commissione il 13 gennaio 2006 sotto forma di conclusioni dell’EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva fenitrotion (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimata il 14 luglio 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al fenitrotion. |
(5) |
Durante la valutazione di tale sostanza attiva sono emerse alcune preoccupazioni. Le informazioni disponibili non hanno consentito di dimostrare che l’esposizione stimata degli operatori e dei lavoratori sia accettabile. Inoltre, l’esposizione acuta stimata dei consumatori non può essere considerata accettabile data l’insufficienza di informazioni sugli effetti di determinati prodotti di degradazione che possono essere presenti in materie prime e in prodotti lavorati; pertanto, in base alle informazioni disponibili, non è stato possibile concludere che il fenitrotion sia conforme ai criteri di inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(6) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sulla revisione inter pares e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’AESA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion possano soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. |
(7) |
Il fenitrotion non va pertanto iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(8) |
È opportuno prendere misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti. |
(9) |
Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzo delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo. |
(10) |
La presente decisione non pregiudica la facoltà della Commissione di avviare successivamente, in merito alla sostanza attiva in questione, qualsiasi azione nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e d’utilizzare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (5). |
(11) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, relativa all’iscrizione del fenitrotion nell’allegato I di tale direttiva. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il fenitrotion non viene iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri garantiscono che:
a) |
le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion siano revocate entro il 25 novembre 2007; |
b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione. |
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere al più tardi il 25 novembre 2008.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).
(3) GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.
(4) EFSA Scientific Report (2006)59, pagg. 1-80, «Conclusion on the peer review of fenitrothion».
(5) GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5).