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Document 32007D0055

    Decisione della Commissione, del 9 novembre 2005 , relativa al regime di aiuti che la Francia intende attuare a favore dei produttori e commercianti dei vini liquorosi Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie e Macvin du Jura [notificata con il numero C(2005) 4189]

    GU L 32 del 6.2.2007, p. 37–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 32 del 6.2.2007, p. 5–5 (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/55(1)/oj

    6.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 32/37


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 9 novembre 2005

    relativa al regime di aiuti che la Francia intende attuare a favore dei produttori e commercianti dei vini liquorosi Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie e Macvin du Jura

    [notificata con il numero C(2005) 4189]

    (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    (2007/55/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni a norma del suddetto articolo (1),

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Con lettera del 23 giugno 2003, la Rappresentanza permanente della Francia presso l’Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, un regime di aiuti che prevedeva di attuare a favore dei produttori e commercianti dei vini liquorosi Pineau de Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie e Macvin du Jura. Con lettere del 9 agosto, del 24 novembre e del 28 novembre 2003 e poi del 17 e del 24 febbraio 2004, sono state trasmesse informazioni complementari.

    (2)

    Con lettera del 20 aprile 2004, la Commissione ha notificato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione a tale misura.

    (3)

    La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura in causa.

    (4)

    La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati.

    (5)

    Con lettera dell’11 giugno 2004, protocollata il 14 giugno 2004, la Francia ha presentato alla Commissione le proprie osservazioni.

    II.   DESCRIZIONE

    (6)

    Gli aiuti notificati costituiscono la prosecuzione di quelli che erano stati notificati ed approvati precedentemente dalla Commissione nell’ambito degli aiuti di Stato n. N 703/95 (3) e n. N 327/98 (4) e saranno destinati ad iniziative di pubblicità e promozione, a programmi di ricerca e sperimentazione, ad azioni di assistenza tecnica e ad iniziative dirette a promuovere le produzioni di qualità.

    (7)

    La decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato n. N 703/95 è stata annullata da una sentenza della Corte di giustizia il cui contenuto è esposto in modo dettagliato in appresso.

    (8)

    Gli aiuti N 703/95 e 327/98, inizialmente previsti per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1995/1996, sono stati oggetto di sette rate di pagamento, l’ultima delle quali si riferiva al periodo maggio 2001 — aprile 2002. A causa delle restrizioni di bilancio imposte dal governo, questi ultimi stanziamenti permangono a tutt’oggi congelati. La data di scadenza del regime precedente è stata rinviata al 30 aprile 2002.

    (9)

    Per quanto riguarda le produzioni beneficiarie, vi sono alcuni cambiamenti rispetto ai precedenti regimi. In particolare, i produttori di acquaviti (Armagnac, Calvados, Cognac) non hanno sollecitato la proroga del regime e le autorità francesi hanno quindi deciso di limitarla ai vini liquorosi DOC.

    (10)

    Per l’insieme delle organizzazioni interprofessionali interessate e l’insieme degli aiuti descritti in appresso, si prevede, per un periodo di 5 anni, un bilancio globale di aiuti pari a 12 000 000 EUR con la seguente ripartizione: per il Pineau des Charentes 9 360 000 EUR, per il Floc de Gascogne 2 040 000 EUR, per il Pommeau de Normandie 360 000 EUR e per il Macvin du Jura 240 000 EUR.

    (11)

    Le azioni di ricerca, di assistenza tecnica e di sviluppo di produzioni di qualità saranno finanziate unicamente dallo Stato tramite le risorse di bilancio. Le azioni di pubblicità e promozione saranno finanziate in parte dallo Stato e in parte dalle organizzazioni interprofessionali interessate tramite contributi volontari obbligatori (in appresso denominati CVO) provenienti dai loro aderenti. Per le azioni di pubblicità sul territorio dell'Unione europea, lo Stato contribuirà fino ad un massimo del 50 %.

    (12)

    I CVO sono imposti sui volumi di vini liquorosi DOC commercializzati da viticoltori, distillatori professionali, commercianti e grossisti che operano nell'area di produzione della DOC interessata.

    (13)

    Nel 2002, il CVO per il Pineau de Charentes era di 12,96 EUR/ettolitro; per il Floc de Gascogne, di 0,25 EUR/bottiglia; per il Pommeau de Normandie, di 30,79 EUR/ettolitro volume e per il Macvin de Jura, di 2,75 EUR/ettolitro.

    1.   Le azioni di pubblicità e promozione

    (14)

    Le autorità francesi hanno spiegato che i programmi previsti saranno realizzati in determinati mercati dell’Unione europea, tra cui la Francia, e in alcuni mercati di paesi terzi. L’obiettivo delle previste azioni di pubblicità è favorire lo sviluppo delle intenzioni di acquisto migliorando la conoscenza dei vini liquorosi senza mai circoscrivere la pubblicità a prodotti di particolari imprese. Le produzioni interessate saranno tutte denominazioni d’origine controllata: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie e Macvin du Jura.

    (15)

    Tali azioni giovano alla totalità dei produttori organizzati di vini liquorosi i quali — sostengono le autorità francesi — non potrebbero, individualmente, prendere misure equivalenti per incrementare la commercializzazione dei loro prodotti.

    (16)

    Si adotteranno misure affinché le campagne pubblicitarie non contengano messaggi finalizzati a dissuadere i consumatori dall'acquistare i prodotti di altri Stati membri né a denigrare i suddetti prodotti.

    (17)

    Si tratterà di campagne di pubblicità, informazione e comunicazione, inclusive di diversi tipi di iniziative, segnatamente la pubblicità tramite i media, la creazione e la diffusione di altri materiali promozionali, il lancio di azioni pubblicitarie attinenti alle campagne presso i vari punti vendita. Esse potranno essere accompagnate da azioni promozionali quali iniziative di pubbliche relazioni, partecipazione a saloni, realizzazione di seminari, organizzazione di manifestazioni, diffusione di opuscoli o di documentazione informativa, studi sull’immagine del prodotto agli occhi del consumatore e sulla pertinenza delle campagne.

    (18)

    Le autorità francesi si sono impegnate a trasmettere gli originali o le copie del materiale pubblicitario adoperato per le suddette campagne.

    (19)

    Gli aiuti previsti dalle sopra citate organizzazioni interprofessionali in materia di pubblicità saranno limitati al 50 % per le azioni nell’Unione europea inclusa la Francia ed all’80 % per le azioni nei paesi terzi.

    (20)

    I previsti aiuti in EUR per tali azioni ammontano a:

     

    U.E.

    Paesi terzi

    Totale

    Floc de Gascogne

    1 490 000

    212 500

    1 702 500

    Pineau des Charentes

    6 956 000

    1 000 000

    7 956 000

    Pommeau de Normandie

    360 000

    360 000

    Macvin du Jura

    175 000

    175 000

    Totale

    8 981 000

    1 212 500

    10 193 500

    2.   Le azioni di ricerca

    (21)

    Secondo le autorità francesi, le azioni di sostegno alla ricerca e alla sperimentazione si concentrano sulle ricerche utili al settore, di carattere generale e vantaggiose per l’intera filiera.

    (22)

    Per il Pineau des Charentes: microbiologia, alterazioni batteriche e conseguenze (individuazione dei fattori di sviluppo dei batteri lattici nel Pineau des Charentes, messa a punto di test di contaminazione e di tecniche curative); metodi di invecchiamento del Pineau des Charentes (individuazione di criteri analitici caratteristici dei fenomeni ossidativi ed enucleazione dei fattori di invecchiamento); costituzione di una banca di dati analitici (analisi generali — tasso d’alcool vinificabile, zuccheri, valore pH, eventuali contaminazioni chimiche o batteriche, metalli, cationi, composti volatili, residui di prodotti fitosanitari).

    (23)

    Per il Floc de Gascogne: studi sui vitigni e gli assemblaggi per ottimizzare l’armonizzazione degli assemblaggi dei vitigni in modo da accrescere la freschezza e il gusto fruttato nell’elaborazione del Floc de Gascogne (ricerca di elevati tenori in zuccheri, di alta intensità colorante e di adeguata acidità totale); studio dell’Armagnac che consente di elaborare il Floc de Gascogne (verifica analitica — tenore di rame, di etanolo, di acetato di etile, gradazione alcolica — miglioramento degli Armagnac adoperati); studi e messa a punto di un Floc de Gascogne adatto a tipi di consumi mirati, esecuzione di test qualitativi e quantitativi, conservazione.

    (24)

    Per il Macvin du Jura: sviluppo tecnico (verifica della maturità di gruppi di varietà del Jura per determinare il livello di maturità e le varietà più idonee all’elaborazione del Macvin du Jura); selezione e valutazione dei vitigni; qualità dei mosti e pressatura (incidenza dei metodi di estrazione — enzimaggio e lavorazione a freddo — e della macerazione pellicolare dei mosti sulla qualità aromatica del Macvin du Jura); incidenza della quantità di SO2 sulla sedimentazione; chiarificazione e trattamento per l'imbottigliamento (raffronto di diversi metodi atti a ottenere e mantenere la limpidezza del Macvin du Jura dopo l’imbottigliamento).

    (25)

    I costi dei previsti lavori di ricerca saranno finanziati integralmente. L'assegnazione previsionale degli aiuti a questa azione di ricerca per cinque anni, inclusiva delle spese informatiche e bibliografiche e di tutti i supporti per la diffusione dei risultati delle azioni realizzate a tutti gli operatori, è la seguente: per il Pineau des Charentes 912 600 EUR; per il Floc de Gascogne 118 000 EUR e per il Macvin du Jura 65 000 EUR.

    3.   Le azioni di assistenza tecnica

    (26)

    Le autorità francesi hanno descritto le iniziative di assistenza tecnica previste che consisteranno essenzialmente in azioni di formazione a carattere tecnico intese a migliorare e a controllare il processo di produzione a tutti i livelli (produzione primaria, elaborazione dei vini, degustazione) nonché in misure di diffusione delle conoscenze.

    (27)

    I costi di tali attività saranno finanziati integralmente entro i limiti del massimale sopra indicato. L'assegnazione previsionale degli aiuti a questo tipo di azioni per cinque anni è la seguente: per il Pineau des Charentes 280 800 EUR e per il Floc de Gascogne 169 000 EUR.

    4.   Aiuti alla produzione di prodotti di qualità

    (28)

    Sono previsti aiuti alla produzione di prodotti di qualità per il Pineau des Charentes e il Floc de Gascogne. Si tratta delle seguenti azioni: metodo HACCP e tracciabilità (elaborazione e diffusione di un quadro di riferimento conforme ai requisiti tecnici e normativi); studi tecnici ed economici per promuovere iniziative di alto livello.

    (29)

    L'assegnazione previsionale degli aiuti a queste azioni per cinque anni è la seguente: per il Pineau des Charentes 210 600 EUR e per il Floc de Gascogne 50 500 EUR.

    III.   AVVIO DEL PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO.

    (30)

    Per quanto riguarda il tipo, le condizioni di concessione o il metodo di finanziamento degli aiuti previsti, l’esame preliminare delle misure non ha suscitato dubbi sostanziali sebbene, nel caso degli aiuti alla pubblicità, la Commissione abbia ritenuto necessario l’esplicito impegno da parte della Francia a far passare in secondo piano qualsiasi riferimento all'origine nazionale dei prodotti.

    (31)

    La Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato a causa di alcuni dubbi circa la compatibilità degli aiuti con altre disposizioni del diritto comunitario, segnatamente l’articolo 90 del trattato.

    (32)

    Giova ricordare in questa sede che la decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato n. N 703/95, di cui la misura notificata costituisce la prosecuzione, è stata annullata dalla Corte di giustizia (5).

    (33)

    Nella sua sentenza la Corte ricorda che, nel corso degli anni 1992 e 1993 (6), il governo francese aveva istituito un regime di tassazione differenziata dei vini liquorosi e dei vini dolci naturali. Pertanto, a decorrere dal 1o luglio 1993, tali vini sono stati gravati di un'imposta sul consumo il cui importo per ettolitro era fissato, per i vini liquorosi, in FRF 1 400 (7) e, per i vini dolci naturali, in FRF 350.

    (34)

    Durante gli anni 1993/1994, alcuni produttori francesi avevano deciso di sospendere il pagamento delle accise supplementari sui vini liquorosi. Quando, nel giugno 1994, tale «sciopero delle accise» è stato sospeso, il presidente della confederazione nazionale dei produttori di vini liquorosi a denominazione di origine controllata aveva giustificato tale sospensione sostenendo che, a suo parere, per compensare la differenza di tassazione, il governo francese intendeva versare ai produttori francesi di vini liquorosi un'indennità annuale e un rimborso per gli anni 1994-1997.

    (35)

    Nel 1995, l’Associação dos Exportadores de Vinho do Porto (associazione degli esportatori di vino di Porto, in prosieguo denominata l’AEVP) aveva presentato alla Commissione due denunce. L’AEVP sosteneva che vi fosse un nesso tra la differenza di tassazione fra vini liquorosi e vini dolci naturali da un lato e alcuni aiuti ai produttori francesi di vini liquorosi dall'altro. Secondo l’AEVP gli aiuti in questione erano destinati in particolare a compensare, nel caso dei produttori francesi di vini liquorosi, il livello di tassazione più elevato, il che comportava, in sostanza, che soltanto i produttori stranieri di vini liquorosi fossero soggetti al livello di tassazione più elevato. Questa tassazione discriminatoria, pertanto, sarebbe stata contraria all'articolo 95 (ora articolo 90) del trattato.

    (36)

    La Corte ha constatato che una parte degli aiuti in questione sembrava favorire una categoria di produttori che coincideva in larga misura con quella dei produttori francesi di vini liquorosi fiscalmente svantaggiati dal regime di tassazione e che l'eventuale esistenza di un nesso fra il regime di tassazione e il progetto di aiuti in questione rappresentava una seria difficoltà nella valutazione della compatibilità degli aiuti con le disposizioni del trattato.

    (37)

    La Corte ha sottolineato che, in simili circostanze, soltanto mediante l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 93, paragrafo 2 (ora articolo 88, paragrafo 2) del trattato la Commissione sarebbe stata in grado di valutare le questioni sollevate nelle denunce presentate dall’AEVP.

    (38)

    Inoltre, la Corte ha constatato che la decisione impugnata era priva di qualsiasi motivazione in quanto la Commissione non aveva illustrato le ragioni che l'avevano indotta a ritenere infondata la denuncia dell’AEVP quanto alla possibile violazione dell’articolo 95 (ora 90) del trattato CE.

    (39)

    La Corte ha quindi concluso che la decisione impugnata fosse affetta da illegittimità sia per l’omesso avvio del procedimento previsto dall'articolo 93, paragrafo 2 (ora articolo 88, paragrafo 2) del trattato, sia per la violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall'articolo 190 (ora articolo 253) del trattato.

    (40)

    In base alla suddetta sentenza la Commissione ha ritenuto indispensabile un esame approfondito — alla luce dell’articolo 90 del trattato — del dispositivo notificato, che è la prosecuzione del regime di aiuti approvato nella decisione annullata dalla Corte.

    (41)

    Nell’ambito dell’esame preliminare della misura, la Commissione ha quindi chiesto alla Francia se l'aiuto di Stato in oggetto non consistesse, in realtà, in una parziale restituzione, a favore dei soli produttori francesi di vini liquorosi, della tassa prevista dall'articolo 402 bis del codice generale delle imposte.

    (42)

    Nelle risposte trasmesse nel corso di questa prima fase, la Francia ha sottolineato che, in passato come oggi, non esiste alcun nesso tra le proposte misure di sostegno e le accise, in base alle considerazioni seguenti:

    (43)

    Secondo la Francia, l’importo dell'aiuto (2,4 milioni di EUR all’anno ossia 12 milioni di EUR per i cinque anni previsti) non è proporzionato a ciò che il settore apporta in termini di gettito di accise. I 150 000 ettolitri di vini liquorosi a denominazione di origine controllata immessi in commercio corrisponderebbero, con un'aliquota di accisa di 214 EUR/hl, ad oltre 32 milioni di EUR in gettito di accise all’anno.

    (44)

    A causa di tale aliquota specifica sui vini liquorosi, 214 EUR/hl anziché 54 EUR/hl come per i vini dolci naturali, il settore è stato gravato di accise supplementari pari a 24 milioni di EUR. Secondo la Francia, tale importo è sproporzionato anche rispetto al livello di aiuti proposto.

    (45)

    Secondo la Francia, non è mai stata applicata alcuna disposizione che consentisse di riutilizzare a vantaggio dei produttori nazionali di vini liquorosi i fondi raccolti ai sensi dell’articolo 402 bis del codice generale delle imposte. Tra il 1o gennaio 1995 e il 31 dicembre 2000, le entrate riscosse sono state versate sul «fonds de solidarité vieillesse» (fondo di solidarietà vecchiaia). Tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003, esse sono state utilizzate a vantaggio di un fondo destinato al finanziamento della riduzione dell’orario di lavoro. Dal 1o gennaio 2004 tali entrate confluiscono nel bilancio dello Stato.

    (46)

    Dopo aver vagliato le informazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che esse non riuscivano a fugare categoricamente i dubbi espressi quanto all’esistenza di un nesso fra la tassa percepita e l’aiuto.

    (47)

    In effetti, secondo la Commissione, la mancanza di corrispondenza diretta fra l'importo dell'aiuto (2,4 milioni di EUR) e il gettito delle accise sui vini liquorosi (32 milioni di EUR) o fra l’importo dell’aiuto (2,4 milioni di EUR) e le accise supplementari imposte sui vini liquorosi rispetto ai vini dolci naturali (24 milioni di EUR) non costituiva prova sufficiente della mancanza di correlazione fra la tassa e l'aiuto. Non si poteva quindi escludere, in questa fase della procedura, la possibilità che tali aiuti potessero — almeno parzialmente — servire a compensare i produttori francesi di vini liquorosi, compensazione della quale altri produttori comunitari non potrebbero beneficiare.

    (48)

    Inoltre, la Commissione ha ritenuto opportuno venire incontro all’auspicio espresso dalla Corte, e cioè che venga offerta ai terzi interessati la possibilità di presentare argomentazioni relative ad un'eventuale violazione dell'articolo 90 del trattato.

    (49)

    Nella decisione di avviare il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha quindi chiesto alla Francia di trasmettere informazioni e cifre supplementari per corroborare le proprie argomentazioni.

    (50)

    In primo luogo, le autorità francesi sono state invitate a precisare se lo Stato si fosse già impegnato nei confronti dei produttori francesi di vini liquorosi in merito a un indennizzo o ad una compensazione, sia pure parziale, dell’impatto provocato dall'introduzione, nel 1993, della tassa sui suddetti vini liquorosi.

    (51)

    La Commissione ha quindi chiesto alle autorità francesi di comunicare le cifre attinenti agli importi percepiti in forza della tassa sui vini liquorosi provenienti, rispettivamente, dai prodotti francesi e dai prodotti importati nonché le cifre relative agli importi percepiti per produzione individuale (francese o comunitaria).

    (52)

    Avendo constatato che il Pineau de Charentes è di gran lunga il principale beneficiario degli aiuti notificati, con il 78 % degli importi, seguito dal Floc de Gascogne con il 17 %, quindi dal Pommeau de Normandie con il 3 % e, infine, dal Macvin du Jura con il 2 %, la Commissione ha invitato le autorità francesi a spiegare se tali percentuali coincidano, per ognuna di queste produzioni, con quelle delle entrate che lo Stato ricava dalla tassa sui vini liquorosi.

    (53)

    Dato che la maggior parte degli aiuti si concentra sulle azioni di pubblicità, le autorità francesi sono state invitate a spiegare se questa scelta sia rappresentativa delle scelte operate dallo Stato francese in altri settori della produzione agricola, segnatamente in quello dei prodotti di qualità.

    (54)

    La Commissione ha chiesto alle autorità francesi di trasmettere il bilancio degli aiuti destinati alle campagne pubblicitarie realizzate in Francia per ognuna delle quattro produzioni interessate.

    (55)

    Le autorità francesi sono state invitate inoltre a fornire spiegazioni in merito all’eventuale relazione fra le risorse ricavate dal CVO e quelle provenienti dal bilancio nazionale ai fini del finanziamento degli aiuti.

    IV.   OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

    (56)

    Con lettera del 10 gennaio 2005, le autorità francesi hanno trasmesso le seguenti informazioni e osservazioni:

    (57)

    Per quanto riguarda le azioni pubblicitarie (cfr. considerando(30)), le autorità francesi si sono impegnate affinché, nell'ambito delle azioni finanziate, la pubblicità dei prodotti non metta in risalto l'origine francese dei vini liquorosi in parola.

    (58)

    Per quanto riguarda il nesso fra la tassa sui vini liquorosi e l’importo dell’aiuto, le autorità francesi hanno sottolineato nuovamente che non vi è alcuna correlazione fra il gettito delle accise e l’importo degli aiuti provenienti dal bilancio nazionale. I proventi delle accise, compresi quelli provenienti dai vini liquorosi, sono versati sul bilancio generale dello Stato. Secondo le autorità francesi, le autorità pubbliche decidono in assoluta autonomia in materia di aiuti a beneficio di determinati settori economici. Nel caso in specie, gli aiuti intendono ovviare a taluni inconvenienti di natura strutturale che danneggiano questi vini, quali, in particolare, la scarsa conoscenza da parte dei consumatori, le piccole dimensioni e la dispersione degli stabilimenti di produzione nonché la mancanza di strumenti per posizionarsi sui mercati.

    (59)

    Le autorità francesi hanno confermato che non esistono testi giuridici che autorizzino la compensazione delle accise pagate dai produttori di vini liquorosi (cfr. considerando (50)).

    (60)

    Per quanto riguarda le cifre relative agli introiti provenienti rispettivamente dall'immissione in consumo dei vini liquorosi francesi e dei vini liquorosi importati (cfr. considerando(51)), le autorità francesi hanno spiegato innanzitutto che le statistiche fiscali (realizzate per tariffe di accise) non consentono di distinguere i prodotti francesi da quelli di altra origine comunitaria.

    (61)

    Sia come sia, dalle cifre fornite dai servizi doganali si desume che l'importo delle accise percepite nel 2003 sui vini dolci naturali e sui vini liquorosi di qualsiasi origine ammonta a 142,5 milioni di EUR, ripartiti come segue: 25,2 milioni di EUR per la categoria di vini dolci naturali soggetti all'aliquota di accise di 54 EUR/hl, corrispondenti ad un volume di 467 000 hl, e 117,3 milioni di EUR per i vini liquorosi soggetti all’aliquota di accise di 214 EUR/hl, corrispondenti ad un volume di 548 000 hl di prodotto.

    (62)

    All’interno di quest’ultima cifra è possibile, sulla base delle dichiarazioni di raccolto, isolare la produzione di vini liquorosi prodotti in Francia che rappresenta 94 477 hl di prodotti per il Pineau des Charentes, 2 091 hl per il Macvin du Jura, 5 680 hl per il Pommeau e 6 057 hl per il Floc de Gascogne.

    (63)

    Le autorità francesi hanno trasmesso una tabella illustrativa della ripartizione degli aiuti previsti fra le quattro organizzazioni interprofessionali e della ripartizione dei volumi prodotti per ciascuno dei vini liquorosi interessati (cfr. considerando(52)).

    Denominazioni

    Volumi prodotti

    Percentuale in volumi prodotti

    Percentuali dell’aiuto previsto

    Pineau des Charentes

    112 436 hl (2001)

    87 %

    78 %

    Floc de Gascogne

    8 413 hl (2003)

    7 %

    17 %

    Pommeau

    5 111 hl (2002)

    4 %

    3 %

    Macvin du Jura

    2 717 hl (2002)

    2 %

    2 %

    (64)

    Le autorità francesi constatano che la parte di ciascun vino liquoroso nella produzione globale e la percentuale dell’aiuto previsto sono simili, senza tuttavia coincidere completamente. Esse sottolineano che la ripartizione degli aiuti previsti è il frutto della concertazione fra le organizzazioni interprofessionali beneficiarie e non una scelta imposta dalle autorità pubbliche.

    (65)

    Per quanto riguarda il quesito della Commissione relativo al bilancio stanziato a favore delle azioni di pubblicità (cfr. considerando (53)), le autorità francesi hanno presentato cifre da cui si desume che, soprattutto nel settore dei vini VQPRD, gli importi destinati ad azioni di pubblicità rappresentano fra il 50 % e il 74 % dei bilanci complessivi a disposizione delle organizzazioni interprofessionali.

    (66)

    Le autorità francesi hanno trasmesso, per ognuna delle quattro organizzazioni interprofessionali interessate, la parte del bilancio destinata alle campagne di pubblicità realizzate in Francia. Tale ripartizione, destinata a rimanere identica se il regime di aiuti viene approvato, sarebbe anch’essa il frutto della libera scelta delle organizzazioni interprofessionali.

    Vini liquorosi DOC

    Bilancio per la promozione 2003

    Promozione in Francia

    Aiuti previsti (2,4 milioni di EUR/anno)

    Promozione in Francia

    Pineau

    1 671 000 €

    74 %

    1 872 000 €

    74 %

    Floc

    279 000 €

    64 %

    408 000 €

    64 %

    Pommeau

    166 000 €

    100 %

    72 000 €

    100 %

    Macvin

    22 600 €

    100 %

    48 000 €

    100 %

    (67)

    Quanto all’eventuale correlazione fra le risorse ricavate dai CVO e le risorse provenienti dal bilancio nazionale ai fini del finanziamento degli aiuti, le autorità francesi hanno presentato la seguente tabella:

    Denominazioni d’origine

    Volumi

    Aliquote di CVO

    Gettito dei CVO assegnato alla promozione

    Aiuti del bilancio nazionale per la promozione

    Pineau

    112 436 hl

    12,96 €/hl

    1 457 000 €

    1 591 000 €

    Floc

    8 413 hl

    0,25 €/bottiglia

    279 000 €

    340 000 €

    Pommeau

    5 111 hl

    30,79 €/hl

    157 000 €

    72 000 €

    Macvin

    2 717 hl

    2,75 €/hl

    75 000 €

    35 000 €

    (68)

    Gli introiti che possono essere assegnati alla pubblicità non si riducono agli importi ricavati attraverso i CVO. In particolare, le organizzazioni interprofessionali possono attingere ad altre risorse, ricavate ad esempio da prestazioni di servizi, dalla vendita di materiale pubblicitario ecc. Le autorità francesi hanno confermato che le azioni di pubblicità saranno in parte oggetto di finanziamenti privati, in misura pari almeno al 50 % dei costi ammissibili.

    (69)

    A titolo di paragone fra gli aiuti previsti e il gettito delle accise, stimato a partire dai volumi raccolti (8), le autorità francesi hanno trasmesso le seguenti cifre:

    Denominazioni

    Gettito stimato delle accise/anno

    Aiuti previsti

    Aiuti/accise

    Pineau des Charentes

    20 218 078 €

    1 872 000 €

    9,3 %

    Floc de Gascogne

    1 296 198 €

    408 000 €

    31,5 %

    Pommeau

    1 215 520 €

    72 000 €

    5,9 %

    Macvin du Jura

    447 474 €

    48 000 €

    10,7 %

    (70)

    Le autorità francesi sottolineano che quest’ultima tabella è particolarmente significativa poiché se ne desume che l’obiettivo non è quello di compensare l’onere delle accise con gli aiuti; non esiste infatti tra loro alcuna correlazione quantitativa.

    V.   VALUTAZIONE

    1.   Natura dell’aiuto. Applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato

    (71)

    L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato prevede che salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    (72)

    Affinché una misura rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, devono essere cumulativamente soddisfatte le quattro condizioni seguenti: (1) la misura deve essere finanziata dallo Stato o tramite risorse di Stato, (2) deve interessare in modo selettivo talune imprese o taluni settori di produzione, (3) deve comportare un vantaggio economico per le imprese beneficiarie, (4) deve incidere sugli scambi intra-comunitari e falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

    (73)

    Nel caso in specie, la Commissione reputa che tali condizioni siano soddisfatte. Pertanto:

    1.1   Risorse di Stato

    (74)

    Le azioni di ricerca, di assistenza tecnica e di sviluppo di prodotti di qualità saranno integralmente finanziate dallo Stato tramite le proprie risorse di bilancio.

    (75)

    Viceversa, le azioni di promozione e pubblicità saranno finanziate in parte dallo Stato e in parte (minimo 50 %) dalle organizzazioni professionali interessate tramite risorse ricavate per lo più da contributi volontari obbligatori (CVO) imposti ai loro membri.

    (76)

    La Commissione ritiene che il bilancio destinato alle azioni di promozione e pubblicità sia costituito integralmente da risorse di Stato, sulla base delle considerazioni esposte in appresso.

    (77)

    Secondo una prassi costante della Commissione, i contributi obbligatori delle imprese di un settore stanziati a favore di una misura di sostegno finanziario sono assimilati ad imposte parafiscali; essi costituiscono, pertanto, risorse statali allorquando detti contributi sono imposti dallo Stato o il prodotto dei medesimi transita attraverso un organismo istituito dalla legge.

    (78)

    Nel caso in specie, i contributi raccolti sono stati resi obbligatori dal governo francese nell’ambito di una procedura di estensione degli accordi interprofessionali. L’estensione degli accordi è realizzata tramite l'adozione di un decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Tali contributi richiedono quindi un atto di autorità pubblica per produrre tutti i loro effetti.

    (79)

    Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che, nel valutare la natura di aiuto di Stato di una misura, occorre verificare anche se tale misura possa essere considerata come imputabile allo Stato  (9). La recente giurisprudenza (10) ha fornito elementi che è opportuno esaminare in questa sede.

    (80)

    La Corte ha dichiarato che talune misure finanziate dai membri di organizzazioni professionali tramite risorse prelevate presso i loro membri non rientravano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, dal momento che (a) i contributi erano obbligatoriamente destinati al finanziamento della misura; (b) l’organismo o le autorità pubbliche non hanno mai potuto disporre liberamente di tali risorse; (c) la misura era imputabile esclusivamente ai membri dell’organizzazione professionale in oggetto e non si collocava minimamente nel contesto di una politica nazionale (…).

    (81)

    Da tale giurisprudenza si desume che, allorché il ruolo svolto dallo Stato si limita a quello di puro e semplice intermediario, in quanto esso non interviene nella definizione delle scelte politiche delle organizzazioni professionali e non può disporre in nessun momento delle risorse ottenute, che sono obbligatoriamente assegnate alle misure in oggetto, il criterio di imputabilità allo Stato non è soddisfatto. Le misure possono quindi sottrarsi alla qualificazione di aiuti di Stato.

    (82)

    Nella fattispecie, tuttavia, i criteri definiti nella sentenza Pearle non sono soddisfatti. In particolare, il fatto che lo Stato contribuisca nella misura del 50 % al finanziamento di tali azioni promo-pubblicitarie sta a dimostrare chiaramente che dette azioni fanno senz’altro parte di una politica nazionale e, pertanto, che i fondi utilizzati per finanziarle debbono essere considerati, nella loro integralità, come risorse pubbliche destinate ad azioni imputabili allo Stato.

    1.2   Selettività

    (83)

    Le misure tornano utili soltanto ai produttori di vini liquorosi francesi e sono quindi selettive.

    1.3   Esistenza di un vantaggio

    (84)

    I produttori di vini liquorosi ottengono un vantaggio economico sotto forma di finanziamento di diverse azioni (progetti di ricerca, assistenza tecnica, sviluppo di prodotti di qualità, promozione e pubblicità). Questo vantaggio rafforza la posizione concorrenziale dei beneficiari. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il rafforzamento della posizione concorrenziale di un’impresa risultante da un aiuto di Stato falsa, in generale, la concorrenza nei confronti di altre imprese che non beneficiano dello stesso aiuto (11).

    1.4   Incidenza sugli scambi e distorsioni di concorrenza

    (85)

    Tali aiuti possono incidere sugli scambi tra Stati membri nella misura in cui favoriscono la produzione nazionale a detrimento della produzione degli altri Stati membri. In effetti, il settore viticolo è estremamente aperto alla concorrenza a livello comunitario, come del resto dimostra chiaramente l'esistenza di un'organizzazione comune di mercato nel settore.

    (86)

    La tabella in appresso mostra, a titolo di esempio, il livello degli scambi commerciali intracomunitari e francesi dei prodotti viticoli per gli anni 2001, 2002 e 2003 (12).

    Vino (1 000 hl)

    Anno

    Importazioni UE

    Esportazioni UE

    Importazioni FR

    Esportazioni FR

    2001

    39 774

    45 983

    5 157

    15 215

    2002

    40 453

    46 844

    4 561

    15 505

    2003

    43 077

    48 922

    4 772

    14 997

    (87)

    Alcune delle previste misure sono destinate ad essere realizzate al di fuori dell’Unione europea. Tuttavia, se si considera l'interdipendenza fra i mercati sui quali operano le imprese comunitarie, non è escluso che un aiuto possa falsare la concorrenza intracomunitaria rafforzando la posizione concorrenziale degli operatori (13), anche se l’aiuto torna a vantaggio dei prodotti destinati ad essere esportati al di fuori della Comunità (14).

    (88)

    In considerazione di quanto esposto finora, le misure in oggetto rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e possono essere dichiarate compatibili con il trattato unicamente se esse possono beneficiare di una delle deroghe da quest’ultimo previste.

    2.   Compatibilità degli aiuti

    (89)

    L’unica deroga che è possibile prendere in considerazione in questa fase è quella dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la quale prevede che possano considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

    (90)

    Per poter beneficiare della suddetta deroga, gli aiuti in oggetto debbono essere conformi alla legislazione in materia di aiuti di Stato. La Commissione verifica in primis l’applicabilità del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (15). Se non è possibile applicare il suddetto regolamento, la Commissione verifica se siano applicabili altre basi giuridiche, quali discipline o orientamenti comunitari.

    (91)

    Dal momento che i previsti aiuti non si limitano alle piccole e medie imprese, il regolamento (CE) n. 1/2004 non è applicabile. Nella sua valutazione, la Commissione si è quindi basata sui seguenti strumenti: (a) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (16) (in appresso: «gli orientamenti agricoli»); (b) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (17) (in appresso: «gli orientamenti sulla pubblicità») e (c) la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (18) (in appresso: «la disciplina»).

    (92)

    Poiché i previsti aiuti sono destinati ad essere finanziati, almeno parzialmente, tramite contributi obbligatori assimilati ad imposte parafiscali, la Commissione ha valutato anche le modalità di finanziamento dell’aiuto.

    2.1.   Le misure

    2.1.1.   Aiuti alla pubblicità e alla promozione

    (93)

    Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del trattato CE (19) (in appresso: gli orientamenti sulla pubblicità) definiscono criteri negativi e positivi che debbono essere rispettati da tutti i regimi di aiuti nazionali. I punti 16 — 30 degli orientamenti stabiliscono pertanto che le campagne pubblicitarie non debbono essere contrarie all’articolo 28 del trattato o al diritto comunitario derivato né orientate in funzione di imprese determinate.

    (94)

    Le autorità francesi hanno spiegato che le misure di cui trattasi non torneranno utili ad imprese determinate, che non si farà alcuna campagna pubblicitaria denigratoria degli altri prodotti comunitari e che non si faranno paragoni sleali vantando l’origine nazionale dei prodotti.

    (95)

    I riferimenti all’origine nazionale debbono passare in secondo piano rispetto al messaggio principale che la campagna trasmette ai consumatori e non costituire la ragione principale in base alla quale si consiglia loro di acquistare il prodotto. Nel caso in specie, l’origine francese dei prodotti non deve essere il messaggio prioritario nelle campagne realizzate sul territorio francese.

    (96)

    I campioni inviati dalle autorità francesi nonché l’esplicito impegno da queste ultime fornito a tale scopo permettono di concludere che non si darà particolare importanza all'origine nazionale dei prodotti in specie e che qualsiasi riferimento all'origine sarà del tutto secondario rispetto al messaggio principale contenuto nelle campagne pubblicitarie.

    (97)

    Per quanto riguarda i criteri positivi, in base ai punti 31 — 33 degli orientamenti sulla pubblicità, le campagne pubblicitarie sovvenzionate debbono soddisfare almeno ad una delle seguenti condizioni: devono riguardare produzioni agricole in eccedenza o specie sottoutilizzate, produzioni nuove o sostitutive non ancora eccedentarie, lo sviluppo di determinate regioni, lo sviluppo delle piccole e medie imprese oppure prodotti di qualità pregiata, compresi i prodotti biologici.

    (98)

    Le autorità francesi hanno spiegato in proposito che l’obiettivo delle misure consisterà nel dare impulso alle regioni di produzione interessate attraverso lo smercio delle loro produzioni tipiche. Esse risponderanno alla necessità di sostenere la rete delle piccole e medie imprese delle zone geografiche considerate: le imprese dei settori viticoli interessati sono essenzialmente strutture di piccole dimensioni, con pochi dipendenti, spesso ancora a conduzione familiare. Esse intendono altresì promuovere i prodotti di qualità pregiata (DOC).

    (99)

    Per quanto attiene più precisamente agli aiuti alla pubblicità a favore dei prodotti agricoli tutelati da una DOP o da una IGP registrata dalla Comunità (20), la Commissione, onde garantire che gli aiuti non siano accordati a singoli produttori, verifica che tutti i produttori del prodotto tutelato dalla DOC abbiano lo stesso diritto all’aiuto. Ciò significa che le misure pubblicitarie debbono riferirsi alla DOC stessa e non a un qualsiasi logo o etichetta, a meno che tutti i produttori non siano abilitati ad utilizzarlo. Analogamente, allorché, per ragioni di ordine pratico, un aiuto è corrisposto ad un’associazione di produttori, la Commissione chiede garanzie del fatto che l’aiuto tornerà utile effettivamente a tutti i produttori, a prescindere dalla loro appartenenza all’associazione.

    (100)

    Le autorità francesi si sono impegnate affinché i beneficiari di tali aiuti, grazie alle azioni svolte collettivamente, siano, senza alcuna discriminazione, tutti i produttori del prodotto di cui sarà fatta pubblicità, nonché gli operatori professionali associati alla sua commercializzazione.

    (101)

    Per quanto riguarda l’imposizione del massimale agli aiuti prevista al punto 60 degli orientamenti sulla pubblicità, le azioni pubblicitarie possono essere finanziate sino al 50 % tramite risorse statali mentre il rimanente 50 % è a carico delle organizzazioni professionali e interprofessionali beneficiarie.

    (102)

    Le autorità francesi si impegnano affinché l’aliquota di finanziamento pubblico sia limitata ad un massimo del 50 % delle campagne pubblicitarie all’interno dell’Unione europea. Il rimanente 50 % sarà a carico degli operatori del settore agricolo interessato.

    (103)

    Le azioni svolte all’esterno dell’Unione europea potranno essere finanziate nella misura dell’80 %. Ciò è conforme alla posizione adottata dalla Commissione (21) secondo cui la partecipazione dei produttori a questo tipo di campagne è un concetto che figura, segnatamente, nel regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (22), nel quale si parla di azioni cofinanziate. Trattandosi di azioni che la Comunità può mettere in pratica nei paesi terzi, l’articolo 9 del suddetto regolamento stabilisce che, per quanto riguarda le azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità di prodotti agricoli ed alimentari, una parte del finanziamento deve restare a carico delle organizzazioni proponenti. Così, per le azioni promozionali di durata pari almeno a due anni, la percentuale minima a loro carico è, in linea di massima, pari al 20 % dei costi effettivi, con una partecipazione massima della Comunità del 60 % ed una partecipazione degli Stati membri del 20 %. Sembra pertanto opportuno coinvolgere effettivamente i beneficiari in questo tipo di azioni nella misura minima del 20 % dei costi onde limitare le distorsioni di concorrenza nei confronti di altre produzioni comunitarie.

    (104)

    Le autorità francesi hanno inviato alla Commissione campioni del materiale relativo alle azioni di promozione e pubblicità finanziate tramite l’aiuto notificato sulla cui base è possibile confermare che gli impegni assunti dalle suddette autorità sono stati mantenuti.

    (105)

    La Commissione conclude che tali aiuti sono rispondenti alle condizioni stabilite a livello comunitario.

    2.1.2.   Aiuti alla ricerca

    (106)

    Per quanto riguarda le azioni di ricerca e sperimentazione, nonché quelle di diffusione del progresso scientifico, il punto 17 degli orientamenti agricoli prevede che gli aiuti alla ricerca e sviluppo debbano essere esaminati in base ai criteri stabiliti nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (23). Quest’ultima precisa che l’intensità massima di aiuto del 100 % è compatibile con il mercato comune anche nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo siano svolte da imprese, purché siano sempre soddisfatte le quattro condizioni che vi sono riprese:

    a)

    l'aiuto è di interesse generale per il settore considerato e non provoca distorsioni alla concorrenza in altri settori,

    b)

    è data informazione in pubblicazioni adeguate, con diffusione almeno a livello nazionale e non limitata ai membri di organizzazioni specifiche, al fine di garantire che ogni operatore potenzialmente interessato possa essere messo al corrente in breve tempo del fatto che la ricerca è in corso o è stata effettuata e che i risultati sono o saranno a disposizione, su richiesta, di tutti gli interessati. Tali informazioni saranno pubblicate simultaneamente alle altre informazioni eventualmente fornite ai membri di organizzazioni specifiche;

    c)

    i risultati del lavoro devono essere messi a disposizione per poter essere utilizzati da tutte le parti interessate, compresi i beneficiari dell'aiuto, a eguali condizioni in termini di costo e di tempo,

    d)

    l'aiuto soddisfa le condizioni previste dall’allegato 2 «Sostegno interno: base per l'esonero dagli impegni di riduzione» dell'accordo sull’agricoltura concluso durante i negoziati multilaterali dell'Uruguay round (24).

    (107)

    Le autorità francesi si sono impegnate affinché:

    a)

    si tratti unicamente di ricerche che rivestono interesse generale per il settore considerato, destinate ad un uso e ad una diffusione generalizzati, in modo da non alterare le condizioni degli scambi e non provocare distorsioni alla concorrenza con altri settori.

    b)

    i dati raccolti al termine di ciascun programma, una volta convalidati, siano pubblicati sulle diverse pubblicazioni più accessibili agli interessati. Si procederà alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati di tali ricerche affinché tutti i professionisti e i commercianti interessati possano esserne informati ed avervi accesso, senza discriminazioni, simultaneamente e su semplice richiesta. Le conclusioni dei lavori o una sintesi degli stessi saranno diffuse nelle pubblicazioni destinate al grande pubblico delle organizzazioni interprofessionali interessate, nelle pubblicazioni specializzate degli organismi tecnici associati alla realizzazione di questi studi e ricerche, in opuscoli e pubblicazioni varie. Esse saranno messe a disposizione dei professionisti del settore tramite i canali abituali del settore agricolo o del ministero dell’agricoltura e della pesca.

    c)

    in considerazione dell’interesse generale delle ricerche, non si prevede alcun utilizzo commerciale dei risultati. Pertanto, la questione del costo di cessione di un diritto di utilizzo o delle condizioni di accesso a un diritto di utilizzo non si porrà.

    d)

    le autorità francesi assicurano che le azioni finanziate non danno luogo ad alcun versamento diretto né ai produttori né ai trasformatori e che esse soddisfano ai criteri commerciali internazionali sottoscritti dall'Unione europea.

    (108)

    La Commissione conclude che tali aiuti sono rispondenti alle condizioni stabilite a livello comunitario.

    2.1.3.   Aiuti all’assistenza tecnica

    (109)

    Il punto 14 degli orientamenti agricoli prevede che questo tipo di aiuti possa essere concesso al tasso del 100 % se gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti; esso prevede inoltre che l’importo globale degli aiuti concessi non debba superare i 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati alle PMI, il 50 % dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l’aiuto di entità superiore). Le autorità francesi si sono impegnate a rispettare tali criteri.

    (110)

    La Commissione conclude che tali aiuti sono rispondenti alle condizioni stabilite a livello comunitario.

    2.1.4.   Aiuti alla produzione di prodotti di qualità

    (111)

    Il punto 13 degli orientamenti agricoli prevede che questo tipo di aiuti possa essere concesso al tasso del 100 % se gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti e prevede inoltre che l’importo globale degli aiuti concessi non debba superare i 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati alle PMI, il 50 % dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l’aiuto di entità superiore). Le autorità francesi si sono impegnate a rispettare tali criteri.

    (112)

    La Commissione conclude che tali aiuti sono rispondenti alle condizioni stabilite a livello comunitario.

    2.2.   Il finanziamento degli aiuti

    2.2.1   Il contributo obbligatorio (CVO)

    (113)

    Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (25), la Commissione considera, in linea di massima, che il finanziamento di un aiuto di Stato tramite i contributi obbligatori possa influire sull’aiuto poiché ha un effetto protettore che va oltre l’aiuto propriamente detto. I contributi in questione (CVO) costituiscono in effetti oneri obbligatori. In base a questa stessa giurisprudenza, la Commissione ritiene che un aiuto non possa essere finanziato tramite imposte parafiscali che gravano anche su prodotti importati dagli altri Stati membri.

    (114)

    Il CVO è imposto sui volumi di vini liquorosi DOC commercializzati dai viticoltori, distillatori di professione, commercianti e grossisti ubicati nella zona di produzione della DOC interessata. Le autorità francesi hanno spiegato anche che, a differenza delle imposte percepite in virtù delle direttive comunitarie relative alle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, i contributi interprofessionali sono imposti, per definizione, solo sui vini liquorosi tutelati dalle DOC interessate, ossia prodotti esclusivamente nelle regioni specificate nei regolamenti; ciò comporta, di conseguenza, che il CVO non viene imposto sui vini liquorosi provenienti dagli altri Stati membri.

    (115)

    Per quanto riguarda più particolarmente i commercianti all’ingrosso, non è escluso che essi smercino anche prodotti importati. Tuttavia, le autorità francesi hanno precisato che saranno soggetti al contributo interprofessionale pagato dai commercianti all’ingrosso soltanto i vini liquorosi DOC interessati dalla notifica, ossia il Pineau des Charentes, il Floc de Gascogne, il Pommeau de Normandie e il Macvin du Jura. Qualsiasi volume di vino importato è pertanto escluso dal pagamento di questo contributo.

    (116)

    Poiché soltanto i vini liquorosi nazionali DOC presi in considerazione dalla misura sono soggetti all’imposta, è lecito concludere che nessun prodotto importato è tassato.

    (117)

    Per quanto concerne gli aiuti di Stato finanziati tramite imposte parafiscali, la Corte ha definito anche altri criteri che è opportuno esaminare in questa sede. Nella causa Nygard (26) la Corte ha stabilito che un’imposta debba essere considerata una violazione del divieto di discriminazione stabilito dall’articolo 90 del trattato se i vantaggi dell’assegnazione del gettito dell’imposta tornano utili in particolare ai prodotti nazionali soggetti all’imposta che vengono trasformati o commercializzati sul mercato nazionale, compensando parzialmente l'onere sostenuto da questi ultimi e andando così a scapito dei prodotti nazionali esportati.

    (118)

    Gli aiuti alla promozione e alla pubblicità, che sono gli unici ad essere finanziati tramite il CVO, sono di grande utilità per il settore della commercializzazione e possono presentare particolare interesse per dei commercianti orientati esclusivamente alle vendite al di fuori della Francia o al di fuori dell’Unione europea.

    (119)

    Le autorità francesi hanno tuttavia assicurato che sia il comitato nazionale del Pineau des Charentes che il comitato interprofessionale del Floc de Gascogne finanziano azioni pubblicitarie o promozionali sia in Francia che nell’Unione europea e nei paesi terzi. Esse ribadiscono altresì che le loro decisioni in merito vengono prese in piena autonomia dai rispettivi consigli d’amministrazione in seno ai quali sono rappresentati tutti gli operatori del settore.

    (120)

    Viceversa, pare che l’organizzazione interprofessionale delle denominazioni del sidro e il comitato interprofessionale dei vini del Jura non prevedano per ora il finanziamento di azioni al di fuori del mercato francese. Tuttavia, secondo le autorità francesi, la decisione di concentrare le misure sul mercato francese è stata presa dal settore stesso che conferisce la massima importanza al consolidamento della propria posizione sul mercato nazionale, ben sapendo che la vendita di questi vini liquorosi all'estero non è ancora diventata una pratica commerciale. Le autorità francesi assicurano che tale orientamento non lede assolutamente gli interessi di nessun commerciante in quanto le vendite al di fuori del mercato francese permangono marginali e non vi sono commercianti specializzati nelle vendite all’esportazione.

    (121)

    Ad ogni modo, le autorità francesi hanno garantito che i prodotti esportati trarranno vantaggio dalle misure finanziate attraverso i contributi interprofessionali alla stessa stregua dei prodotti venduti sul territorio nazionale.

    (122)

    La Commissione prende atto di tale impegno e sostiene che le informazioni trasmesse dalla Francia non contengono nessun elemento da cui si possa desumere, ora come ora, l’esistenza di una discriminazione nei confronti dei vini liquorosi esportati.

    (123)

    La Commissione richiama tuttavia l’attenzione delle autorità francesi sulle conseguenze della sentenza Nygard in materia di discriminazione fra prodotti esportati e prodotti commercializzati sul territorio nazionale. In particolare, la Corte ha deliberato che spetta alla giurisdizione nazionale definire la portata dell’eventuale discriminazione gravante sui prodotti. A tal fine, essa deve verificare, nel corso di un dato periodo di riferimento, l'equivalenza finanziaria tra gli importi globalmente imposti sui prodotti nazionali immessi sul mercato nazionale in forza della tassa in questione e i vantaggi di cui tali prodotti fruiscono a titolo esclusivo.

    2.2.2   Compatibilità con altre disposizioni del trattato

    (124)

    Giova rammentare in questa sede che un aiuto di Stato il quale violi, attraverso alcune delle sue modalità, altre disposizioni del trattato non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune. Nel caso in specie, la Commissione ha esaminato la fondatezza della denuncia dell'AEVP nei confronti dell’aiuto N 703/95 quanto ad una possibile violazione dell’articolo 90 del trattato. La Commissione osserva per altro che l’AEVP non ha presentato osservazioni nell'ambito del presente procedimento.

    (125)

    L’articolo 90 del trattato recita: «nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari».

    (126)

    Nel caso in specie, l’aliquota d’accisa applicabile ai vini liquorosi in Francia è la stessa per i vini francesi e per i vini provenienti da altri Stati membri.

    (127)

    Si potrebbe parlare di imposizione interna discriminatoria contraria all’articolo 90 del trattato soltanto qualora la tassa pagata dai produttori francesi venisse parzialmente compensata dagli aiuti riservati a questi stessi produttori; in tal caso, infatti, soltanto i produttori non francesi avrebbero l'obbligo di pagare integralmente la suddetta tassa.

    (128)

    Va osservato, innanzitutto, che le tasse rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni del trattato relative agli aiuti di Stato unicamente se costituiscono un modo di finanziare una misura di aiuto e se fanno parte integrante di tale aiuto.

    (129)

    Ne consegue che la tassa sui vini liquorosi non incide sulla valutazione della compatibilità dei previsti aiuti e deve quindi essere esaminata in questa sede soltanto se esiste un nesso sufficientemente stretto fra la suddetta tassa e le misure di aiuto.

    (130)

    La sentenza della Corte di giustizia del 13 gennaio 2005 nella causa Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (27), emessa a seguito dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli aiuti oggetto della presente decisione, ha chiarito le circostanze nelle quali si deve supporre che un nesso sufficientemente stretto esista fra una tassa ed una misura di aiuto in modo che si possa considerare la tassa come parte integrante dell'aiuto.

    (131)

    Il punto 26 della motivazione della suddetta sentenza precisa in particolare che, affinché una tassa, o una parte di una tassa, possa essere considerata parte integrante di una misura di aiuto, è imperativo che esista un legame fra la tassa e l’aiuto in virtù della pertinente normativa nazionale, nel senso che il prodotto della tassa incide direttamente sull’importo dell’aiuto e, di conseguenza, sulla valutazione della compatibilità di tale aiuto con il mercato comune.

    (132)

    Nella causa Streekgewest, la Corte ha stabilito che, sebbene, ai fini della valutazione del bilancio dello Stato membro, vi sia compensazione fra l’aumento dell’importo della tassa e il vantaggio (l'aiuto), questa circostanza non è, in sé e per sé, sufficiente a dimostrare l'esistenza di un legame fra la tassa e il vantaggio (28).

    (133)

    Nella fattispecie, la Francia ha osservato che gli introiti della tassa confluiscono nel bilancio generale dello Stato e che non esiste alcun testo giuridico in base al quale sia lecito compensare le accise pagate dai produttori di vini liquorosi. Nessuna delle informazioni in possesso della Commissione, d’altronde, suggerisce il contrario. Sulla base di questa constatazione, la Commissione può quindi concludere che non vi è alcun legame fra il gettito della tassa sui vini liquorosi e l’aiuto concesso per questi stessi prodotti, e questo senza che sia necessario dimostrare l’inesistenza di un'eventuale correlazione quantitativa fra gli importi percepiti dalla Francia e quelli spesi nel contesto della misura di aiuto.

    (134)

    A titolo del tutto accessorio, la Commissione constata del resto che le cifre trasmesse dalla Francia in seguito all’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato dimostrano che non esiste alcuna correlazione quantitativa fra il gettito della tassa per i diversi prodotti e l’aiuto concesso per i medesimi.

    (135)

    Poiché non esiste un nesso sufficientemente stretto fra la tassa e gli aiuti previsti, non sono state valutate le conseguenze di tale tassa sulla compatibilità con il mercato comune delle misure notificate, segnatamente nei riguardi dell'articolo 90 del trattato, nell’ambito del procedimento previsto per gli aiuti di Stato all'articolo 88 del trattato.

    VI.   CONCLUSIONI

    (136)

    In considerazione di quanto esposto finora, la Commissione conclude che gli aiuti previsti dalla Francia possono beneficiare della deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato ed essere dichiarati compatibili con il mercato comune,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’aiuto di Stato che la Francia prevede di attuare a favore dei produttori e commercianti di vini liquorosi per un importo pari a 12 000 000 EUR è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

    L’attuazione di tale aiuto è pertanto consentita.

    Articolo 2

    La Francia è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 42 del 18.2.2005, pag. 2.

    (2)  Cfr. nota in calce n. 1.

    (3)  Lettera alle autorità francesi del 21 novembre 1996, n. SG(96) D/9957

    (4)  Lettera alle autorità francesi del 4 agosto 1998, n. SG(98) D/6737

    (5)  Sentenza della Corte del 3 maggio 2001, causa C-204/97, Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee, Racc. pag. I-03175.

    (6)  Legge finanziaria rettificativa n. 93-859 del 22 giugno 1993.

    (7)  1 FRF = 0,15 EUR

    (8)  volumi che possono differire dai volumi immessi in consumo)

    (9)  Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, causa C-482/99, Repubblica francese contro Commissione, Racc. 2002 pag. I-4397, punto 24 della motivazione nonché causa C-126/01 GEMO, sentenza del 20 novembre 2003, Racc. 2003, pag. I-13769.

    (10)  Sentenza della Corte del 15 luglio 2004, causa C/345/02, Pearle contro Hoofdbedrijfschap Ambachten, Racc. 2004, pag. I-7139).

    (11)  Sentenza del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, punti 11 e 12 della motivazione.

    (12)  Agriculture in the European Union, Statistical and economic information 2004. Direzione generale dell’agricoltura, Commissione europea.

    (13)  Sentenza della Corte del 10 dicembre 1969, cause riunite 6 e 11-69, Commissione/Repubblica francese, Racc., punto 20 della motivazione.

    (14)  Sentenza della Corte del 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc., punto 35 della motivazione.

    (15)  GU L 1 del 1o. 1.2004, pag. 1.

    (16)  GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

    (17)  GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

    (18)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5, ulteriormente modificata per quanto riguarda la sua applicazione al settore agricolo, GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2.

    (19)  GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

    (20)  Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1).

    (21)  Aiuto di Stato n. N 166/2002.

    (22)  GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

    (23)  Cfr. nota in calce n. 18.

    (24)  GU L 336 du 23.12.1994, p. 22.

    (25)  Sentenza della Corte del 25 giugno 1970, causa 47/69, Governo della Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1970, pag. 487.

    (26)  Sentenza del 23 aprile 2002, causa C-234/99, Niels Nygard contro Svineafgiftsfonden, Raccolta 2002, pag. I 3657.

    (27)  Non ancora pubblicata nella Raccolta.

    (28)  Punto 27 della motivazione della sopra citata sentenza.


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