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Document 32006R1744

    Regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006 , che stabilisce le modalità relative all’aiuto per i bachi da seta (Versione codificata)

    GU L 329 del 25.11.2006, p. 19–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 314M del 1.12.2007, p. 352–354 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1744/oj

    25.11.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 329/19


    REGOLAMENTO (CE) N. 1744/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 24 novembre 2006

    che stabilisce le modalità relative all’aiuto per i bachi da seta

    (Versione codificata)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1544/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (1), in particolare l’articolo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 1054/73 della Commissione, del 18 aprile 1973, che stabilisce le modalità relative all’aiuto per i bachi da seta (2) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

    (2)

    A norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1544/2006 e dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972, che fissa le norme generali di concessione dell’aiuto per i bachi da seta (4) l’aiuto viene accordato soltanto per i telaini che contengono un quantitativo minimo di uova e che abbiano dato luogo a una produzione minima di bozzoli. Occorre lasciare la determinazione di questi quantitativi minimi agli Stati membri tenendo conto, tuttavia, delle condizioni normali di produzione nella Comunità.

    (3)

    L’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 922/72 stabilisce che gli Stati membri devono istituire un regime di controllo che garantisca che il prodotto, per il quale è stato richiesto l’aiuto, risponda alle condizioni stabilite per la sua concessione; di conseguenza, le domande di aiuto presentate dai produttori devono recare un certo numero di indicazioni necessarie per tale controllo.

    (4)

    È necessario prevedere delle disposizioni uniformi per il pagamento dell’importo dell’integrazione.

    (5)

    Gli Stati membri sono autorizzati a concedere l’aiuto esclusivamente ai bachicoltori che abbiano acquistato i telaini da un organismo riconosciuto e che abbiano consegnato i bozzoli prodotti ad un organismo riconosciuto. Per la corretta applicazione del regime di aiuto, bisogna definire le condizioni di riconoscimento di detti organismi.

    (6)

    In tal caso, per assicurare l’efficacia del sistema di controllo di cui sopra è opportuno prevedere che le domande di aiuto siano corredate di attestati, rilasciati dai detti organismi e verificati dagli Stati membri.

    (7)

    Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità, previsto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1544/2006, viene accordato alle condizioni definite negli articoli da 2 a 6 del presente regolamento.

    Articolo 2

    L’aiuto viene accordato soltanto per i telaini:

    a)

    che contengono almeno 20 000 uova di bachi da seta atte a schiudersi;

    b)

    che abbiano dato luogo ad un minimo di produzione di bozzoli cerniti, di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura.

    La produzione minima di cui alla lettera b) viene determinata dallo Stato membro interessato e non può essere inferiore a 20 chilogrammi.

    Articolo 3

    1.   L’aiuto è concesso agli allevatori di bachi da seta su domanda da presentarsi, salvo forza maggiore, entro il 30 novembre di ogni anno.

    Tuttavia, se la domanda di aiuto è presentata:

    entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono concessi i due terzi dell’aiuto,

    entro il 31 gennaio dell’anno successivo, è concesso un terzo dell’aiuto.

    Ogni bachicoltore può presentare una sola domanda.

    2.   Lo Stato membro versa l’importo dell’integrazione al bachicoltore nei mesi successivi a quello del deposito della domanda.

    Articolo 4

    1.   La domanda deve recare almeno le indicazioni seguenti:

    nome, cognome, indirizzo e firma del richiedente,

    il numero di telaini utilizzati nonché la data o le date della loro ricezione,

    la quantità di bozzoli prodotti dalle suddette uova, nonché la data o le date della loro consegna,

    il luogo di deposito del prodotto ovvero, se questo è stato venduto e preso in consegna, nome, cognome ed indirizzo del primo acquirente.

    2.   In caso di ricorso alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 922/72, la domanda è accolta solo se corredata delle attestazioni di cui all’articolo 6 del presente regolamento.

    Articolo 5

    1.   Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 922/72, possono essere riconosciuti solo gli organismi pubblici o privati che tengano una contabilità dalla quale risulti come minimo:

    il numero dei telaini rilasciati, con l’indicazione del nome dell’allevatore che li ha ricevuti e la data di uscita,

    la quantità di bozzoli ricevuti, con l’indicazione del nome dell’allevatore che li ha forniti e la data di entrata.

    2.   Gli Stati membri assoggettano gli organismi riconosciuti a un controllo che permetta di verificare la corrispondenza tra le indicazioni della contabilità e quelle che figurano nelle attestazioni di cui all’articolo 6.

    Articolo 6

    Gli organismi riconosciuti rilasciano agli allevatori:

    al più tardi 40 giorni dopo l’uscita dei telaini, un attestato che indichi almeno il nome e l’indirizzo dell’allevatore di cui trattasi, il numero dei telaini rilasciati, la data di uscita e la data di rilascio dell’attestato,

    al più tardi 40 giorni dopo la ricezione dei bozzoli un attestato che indichi almeno il nome e l’indirizzo dell’allevatore di cui trattasi, la quantità dei bozzoli ricevuti, la data di entrata e la data di rilascio dell’attestato.

    Articolo 7

    Il regolamento (CEE) n. 1054/73 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 286 del 17.10.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 105 del 20.4.1973, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3565/92 (GU L 362 dell’11.12.1992, pag. 10).

    (3)  Cfr. la pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

    (4)  GU L 106 del 5.5.1972, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 668/74 (GU L 85 del 29.3.1974, pag. 61).


    ALLEGATO I

    Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

    Regolamento (CEE) n. 1054/73 della Commissione

    (GU L 105 del 20.4.1973, pag. 4)

    Regolamento (CEE) n. 683/74 della Commissione

    (GU L 83 del 28.3.1974, pag. 13)

    Regolamento (CEE) n. 3565/92 della Commissione

    (GU L 362 dell’11.12.1992, pag. 10)


    ALLEGATO II

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CEE) n. 1054/73

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 6

    Articolo 7

    Articolo 7

    Articolo 8

    Allegati I e II


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