This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006R1744
Commission Regulation (EC) No 1744/2006 of 24 November 2006 on detailed rules for aid in respect of silkworms (Codified version)
Regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006 , che stabilisce le modalità relative all’aiuto per i bachi da seta (Versione codificata)
Regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006 , che stabilisce le modalità relative all’aiuto per i bachi da seta (Versione codificata)
GU L 329 del 25.11.2006, p. 19–21
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 314M del 1.12.2007, p. 352–354
(MT)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2006
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31973R1054 | ||||
Repeal | 31974R0683 | 16/12/2006 | |||
Repeal | 31992R3565 | 16/12/2006 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32006R1744R(01) | (IT) |
25.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1744/2006 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2006
che stabilisce le modalità relative all’aiuto per i bachi da seta
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1544/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (1), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1054/73 della Commissione, del 18 aprile 1973, che stabilisce le modalità relative all’aiuto per i bachi da seta (2) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
A norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1544/2006 e dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972, che fissa le norme generali di concessione dell’aiuto per i bachi da seta (4) l’aiuto viene accordato soltanto per i telaini che contengono un quantitativo minimo di uova e che abbiano dato luogo a una produzione minima di bozzoli. Occorre lasciare la determinazione di questi quantitativi minimi agli Stati membri tenendo conto, tuttavia, delle condizioni normali di produzione nella Comunità. |
(3) |
L’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 922/72 stabilisce che gli Stati membri devono istituire un regime di controllo che garantisca che il prodotto, per il quale è stato richiesto l’aiuto, risponda alle condizioni stabilite per la sua concessione; di conseguenza, le domande di aiuto presentate dai produttori devono recare un certo numero di indicazioni necessarie per tale controllo. |
(4) |
È necessario prevedere delle disposizioni uniformi per il pagamento dell’importo dell’integrazione. |
(5) |
Gli Stati membri sono autorizzati a concedere l’aiuto esclusivamente ai bachicoltori che abbiano acquistato i telaini da un organismo riconosciuto e che abbiano consegnato i bozzoli prodotti ad un organismo riconosciuto. Per la corretta applicazione del regime di aiuto, bisogna definire le condizioni di riconoscimento di detti organismi. |
(6) |
In tal caso, per assicurare l’efficacia del sistema di controllo di cui sopra è opportuno prevedere che le domande di aiuto siano corredate di attestati, rilasciati dai detti organismi e verificati dagli Stati membri. |
(7) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità, previsto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1544/2006, viene accordato alle condizioni definite negli articoli da 2 a 6 del presente regolamento.
Articolo 2
L’aiuto viene accordato soltanto per i telaini:
a) |
che contengono almeno 20 000 uova di bachi da seta atte a schiudersi; |
b) |
che abbiano dato luogo ad un minimo di produzione di bozzoli cerniti, di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura. |
La produzione minima di cui alla lettera b) viene determinata dallo Stato membro interessato e non può essere inferiore a 20 chilogrammi.
Articolo 3
1. L’aiuto è concesso agli allevatori di bachi da seta su domanda da presentarsi, salvo forza maggiore, entro il 30 novembre di ogni anno.
Tuttavia, se la domanda di aiuto è presentata:
— |
entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono concessi i due terzi dell’aiuto, |
— |
entro il 31 gennaio dell’anno successivo, è concesso un terzo dell’aiuto. |
Ogni bachicoltore può presentare una sola domanda.
2. Lo Stato membro versa l’importo dell’integrazione al bachicoltore nei mesi successivi a quello del deposito della domanda.
Articolo 4
1. La domanda deve recare almeno le indicazioni seguenti:
— |
nome, cognome, indirizzo e firma del richiedente, |
— |
il numero di telaini utilizzati nonché la data o le date della loro ricezione, |
— |
la quantità di bozzoli prodotti dalle suddette uova, nonché la data o le date della loro consegna, |
— |
il luogo di deposito del prodotto ovvero, se questo è stato venduto e preso in consegna, nome, cognome ed indirizzo del primo acquirente. |
2. In caso di ricorso alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 922/72, la domanda è accolta solo se corredata delle attestazioni di cui all’articolo 6 del presente regolamento.
Articolo 5
1. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 922/72, possono essere riconosciuti solo gli organismi pubblici o privati che tengano una contabilità dalla quale risulti come minimo:
— |
il numero dei telaini rilasciati, con l’indicazione del nome dell’allevatore che li ha ricevuti e la data di uscita, |
— |
la quantità di bozzoli ricevuti, con l’indicazione del nome dell’allevatore che li ha forniti e la data di entrata. |
2. Gli Stati membri assoggettano gli organismi riconosciuti a un controllo che permetta di verificare la corrispondenza tra le indicazioni della contabilità e quelle che figurano nelle attestazioni di cui all’articolo 6.
Articolo 6
Gli organismi riconosciuti rilasciano agli allevatori:
— |
al più tardi 40 giorni dopo l’uscita dei telaini, un attestato che indichi almeno il nome e l’indirizzo dell’allevatore di cui trattasi, il numero dei telaini rilasciati, la data di uscita e la data di rilascio dell’attestato, |
— |
al più tardi 40 giorni dopo la ricezione dei bozzoli un attestato che indichi almeno il nome e l’indirizzo dell’allevatore di cui trattasi, la quantità dei bozzoli ricevuti, la data di entrata e la data di rilascio dell’attestato. |
Articolo 7
Il regolamento (CEE) n. 1054/73 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 286 del 17.10.2006, pag. 1.
(2) GU L 105 del 20.4.1973, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3565/92 (GU L 362 dell’11.12.1992, pag. 10).
(3) Cfr. la pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 106 del 5.5.1972, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 668/74 (GU L 85 del 29.3.1974, pag. 61).
ALLEGATO I
Regolamento abrogato e sue modificazioni successive
Regolamento (CEE) n. 1054/73 della Commissione |
|
Regolamento (CEE) n. 683/74 della Commissione |
|
Regolamento (CEE) n. 3565/92 della Commissione |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 1054/73 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
— |
Allegati I e II |