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Document 32006D0931

    2006/931/CE: Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2006 , che modifica la decisione 2006/698/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione [notificata con il numero C(2006) 5783] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 355 del 15.12.2006, p. 95–95 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 142M del 5.6.2007, p. 830–830 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/931/oj

    15.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 355/95


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 dicembre 2006

    che modifica la decisione 2006/698/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione

    [notificata con il numero C(2006) 5783]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/931/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2006/698/CE della Commissione, del 16 ottobre 2006, relativa a misure d'emergenza applicabili ai prodotti della pesca importati dal Brasile e destinati al consumo umano (2) giunge a scadenza il 31 dicembre 2006.

    (2)

    Le autorità del Brasile hanno recentemente adottato misure in merito alle carenze igieniche nella manipolazione dei prodotti della pesca identificate dagli ispettori comunitari.

    (3)

    È tuttavia necessaria un'ulteriore ispezione comunitaria in Brasile per verificare l'attuazione di tali misure.

    (4)

    Per tutelare la salute dei consumatori occorre mantenere le misure di cui alla decisione 2006/698/CE fino a quando sia confermato che le misure adottate dalle autorità brasiliane hanno eliminato le carenze riscontrate.

    (5)

    La decisione 2006/698/CE va quindi modificata di conseguenza.

    (6)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 6 della decisione 2006/698/CE la data «31 dicembre 2006» è rimpiazzata dalla data «30 giugno 2007».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

    (2)  GU L 287 del 18.10.2006, pag. 34.


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