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Document 32006D0190

2006/190/CE: Decisione della Commissione, del 1 o marzo 2006 , che modifica la decisione 97/808/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazioni [notificata con il numero C(2006) 553] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 66 del 8.3.2006, p. 47–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 360–362 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/190/oj

8.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2006

che modifica la decisione 97/808/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazioni

[notificata con il numero C(2006) 553]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/190/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La tabella del gruppo di prodotti «RIVESTIMENTI PER PAVIMENTAZIONI (2/2)» dell’allegato III alla decisione 97/808/CE della Commissione, del 20 novembre 1997, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazioni (2), attribuisce erroneamente il sistema di attestazione di conformità 3 alla classe FFL.

(2)

La decisione 97/808/CE va dunque modificata di conseguenza.

(3)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato III della decisione 97/808/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 331 del 3.12.1997, pag. 18. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/596/CE (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).


ALLEGATO

Nell’allegato III della decisione 97/808/CE, la tabella e il testo relativi al gruppo di prodotti «RIVESTIMENTI PER PAVIMENTAZIONI (2/2)» sono sostituiti da quanto segue:

«RIVESTIMENTI PER PAVIMENTAZIONI (2/2)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell’ambito delle norme armonizzate:

Prodotto

Uso previsto

Livello o classe (reazione al fuoco)

Sistemi di attestazione di conformità

Prodotti di pavimentazione rigidi

A)   Componenti

Elementi di pavimentazione, mosaici di piastrelle, parquet, rivestimenti a maglia o in lastre, pavimenti grigliati, pavimentazioni rigide laminate, prodotti a base di legno

B)   Sistemi portanti commercializzati in forma di kit

Pavimenti rialzati, pavimenti a intercapedine

Per uso interno, comprese le stazioni dei trasporti pubblici

A1FL  (1) — A2FL  (1) — BFL  (1) — CFL  (1)

1 (2)

A1FL  (3) — A2FL  (3) — BFL  (3) — CFL  (3) — DFL — EFL

3 (4)

(da A1FL a EFL) (5), FFL

4 (6)

Rivestimenti elastici e tessili

Coperture elastiche omogenee ed eterogenee fornite sotto forma di quadroni, lastre o rotoli [prodotti tessili di rivestimento del suolo compresi i quadroni; lastre di plastica e di gomma (pavimentazioni in materiali amminoplastici termoindurenti); linoleum e sughero; lastre antistatiche; piastrelle per posa discontinua; pavimentazioni laminate elastiche]

Per uso interno

A1FL  (1) — A2FL  (1) — BFL  (1) — CFL  (1)

1 (2)

A1FL  (3) — A2FL  (3) — BFL  (3) — CFL  (3) — DFL — EFL

3 (4)

(da A1FL a EFL) (5), FFL

4 (6)

Rivestimenti elastici e tessili

Coperture elastiche omogenee ed eterogenee fornite sotto forma di quadroni, lastre o rotoli [prodotti tessili di rivestimento del suolo compresi i quadroni; lastre di plastica e di gomma (pavimentazioni in materiali amminoplastici termoindurenti); linoleum e sughero; lastre antistatiche; piastrelle per posa discontinua; pavimentazioni laminate elastiche]

Per uso esterno

4 (6)

Materiali per pavimenti continui

Per uso interno

A1FL  (1) — A2FL  (1) — BFL  (1) — CFL  (1)

1 (2)

A1FL  (3) — A2FL  (3) — BFL  (3) — CFL  (3) — DFL — EFL

3 (4)

(da A1FL a EFL) (5), FFL

4 (6)

Per uso esterno

4 (6)

La specificazione del sistema dovrebbe poter essere applicata anche quando non sia necessario misurare la reazione per una determinata caratteristica, quando cioè la legislazione di uno Stato membro non fissa requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In tali casi, al fabbricante non va imposta la verifica della caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per questo aspetto.»


(1)  Prodotti/materiali per i quali la classificazione di reazione al fuoco migliora durante una fase ben precisa del processo di produzione (per es. aggiungendo ritardanti o limitando materiali organici).

(2)  Sistema 1: cfr. allegato III, parte 2, punto i), della direttiva 89/106/CEE senza prove di controllo dei campioni.

(3)  Prodotti/materiali non coperti dalla nota 1.

(4)  Sistema 3: cfr. allegato III, parte 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

(5)  Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti alla prova di reazione al fuoco [per es. prodotti/materiali delle classi A1 secondo la decisione 96/603/CE della Commissione (GU L 267 del 19.10.1996, pag. 23)].

(6)  Sistema 4: cfr. allegato III, parte 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.


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