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Document 32005R2108

    Regolamento (CE) n. 2108/2005 della Commissione, del 21 dicembre 2005 , recante modifica del regolamento (CE) n. 923/2005 relativo al trasferimento e alla vendita sul mercato portoghese di 80000 tonnellate di frumento tenero, di 80000 tonnellate di granturco e di 40000 tonnellate di orzo detenute dall’organismo d’intervento ungherese

    GU L 337 del 22.12.2005, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2108/oj

    22.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 337/23


    REGOLAMENTO (CE) N. 2108/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2005

    recante modifica del regolamento (CE) n. 923/2005 relativo al trasferimento e alla vendita sul mercato portoghese di 80 000 tonnellate di frumento tenero, di 80 000 tonnellate di granturco e di 40 000 tonnellate di orzo detenute dall’organismo d’intervento ungherese

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Tenuto conto delle condizioni climatiche in Portogallo durante la campagna 2004/2005, che hanno comportato una grave siccità, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 923/2005 (2) con cui si autorizza il trasferimento e la vendita sul mercato portoghese di alcuni quantitativi di cereali detenuti dall’organismo d’intervento ungherese.

    (2)

    L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 923/2005 prevede che le operazioni di trasporto verso il Portogallo e di smaltimento dei prodotti destinati all'alimentazione animale siano effettuate entro il 31 dicembre 2005.

    (3)

    A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 923/2005, la vendita di cereali è riservata esclusivamente alle associazioni o cooperative di allevatori di bovini, ovini e caprini o a centri di trasformazione che abbiano sottoscritto contratti di collaborazione con tali associazioni o cooperative.

    (4)

    Dati i ritardi amministrativi legati all’organizzazione del contratto di trasporto, le autorità portoghesi hanno chiesto il rinvio al 30 aprile 2006 della data limite di trasferimento, di vendita sul mercato portoghese e di smaltimento dei prodotti. Le stesse autorità chiedono inoltre di poter estendere le vendite a tutti i settori che hanno risentito della siccità che ha interessato l'economia agricola portoghese.

    (5)

    Tenuto conto della situazione del mercato portoghese, in particolare gli effetti prolungati della siccità sull'economia agricola portoghese e sulle condizioni di approvvigionamento in condizioni soddisfacenti di cereali da parte degli operatori economici, è opportuno rispondere favorevolmente alla richiesta delle autorità portoghesi autorizzando la consegna dei cereali a tutti gli operatori economici interessati.

    (6)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 923/2005.

    (7)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 923/2005 è modificato come segue:

    1)

    All’articolo 1, paragrafo 2, la data del «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data del «30 aprile 2006».

    2)

    All’articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

    «In applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93, la vendita è esclusivamente destinata all’utilizzazione dei cereali in Portogallo.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

    (2)  GU L 156 del 18.6.2005, pag. 8.


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