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Document 32004R2076

Regolamento (CE) n. 2076/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che adatta per la prima volta l’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi (EDDHSA e perfosfato triplo)Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 359 del 4.12.2004, p. 25–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 183M del 5.7.2006, p. 340–342 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2022; abrog. impl. da 32019R1009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2076/oj

4.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 359/25


REGOLAMENTO (CE) N. 2076/2004 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2004

che adatta per la prima volta l’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi (EDDHSA e perfosfato triplo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l’articolo 31, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un fertilizzante appartenente a un tipo di fertilizzanti elencati nell’allegato e conforme alle prescrizioni stabilite in tale regolamento può recare l'indicazione «fertilizzante CE».

(2)

Tra i fertilizzanti fosfatici elencati nella tabella A2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 rientra il perfosfato triplo (TSP), che in base a uno dei criteri è designato «fosforo valutato come P2O5 solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93 % del titolo dichiarato di P2O5 solubile in acqua».

(3)

La maggiore solubilità in acqua del perfosfato triplo comporta un’efficienza agronomica più elevata. In passato il terreno europeo era povero di fosforo e un elevato valore minimo della solubilità in acqua, pari al 93 %, era giustificato per correggere questa povertà del terreno.

(4)

Oggi la situazione è mutata, in quanto numerosi terreni non sono più caratterizzati da povertà di fosforo. Pertanto, mentre le condizioni di alcuni terreni o colture richiedono ancora un TSP con solubilità in acqua pari almeno al 93 %, per altri terreni o colture europei sarà altrettanto efficace un TSP con solubilità in acqua pari almeno all’85 %.

(5)

Gli utilizzatori di perfosfato triplo dovrebbero pertanto essere autorizzati a scegliere tra TSP con solubilità in acqua pari almeno all’85 % e TSP con solubilità maggiore, in funzione delle necessità del terreno e delle colture. La voce relativa al TSP nella tabella A2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 2003/2003 deve essere modificata di conseguenza.

(6)

Da 15 anni il sale sodico di EDDHSA e i suoi prodotti di condensazione (EDDHSA) sono utilizzati soprattutto in Spagna, Francia e Italia come agenti chelanti organici per i microelementi. L’esperienza ha dimostrato che si tratta di un agente fertilizzante efficace, che non presenta rischi per l’ambiente.

(7)

In particolare, il ferro chelato con EDDHSA è utilizzato per correggere la carenza di ferro e curare la clorosi ferrica. È raccomandato per un’ampia varietà di specie vegetali, segnatamente alberi da frutto, quali agrumi, albicocchi, avocado, susini e peschi; inoltre è utilizzato anche per le viti, i piccoli arbusti e le fragole.

(8)

L’eliminazione della clorosi ferrica e dei suoi sintomi assicura un fogliame verde con una buona crescita e la maturazione dei frutti per il raccolto.

(9)

Per quanto concerne gli effetti sul terreno e sull’ambiente, l’EDDHSA subisce un processo di degradazione chimica nel terreno relativamente lento, ma che non produce sostanze pericolose; inoltre non comporta neppure problemi di salinità del terreno.

(10)

L’EDDHSA deve essere pertanto aggiunto all’elenco di agenti organici chelanti per microelementi autorizzati in base all’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003.

(11)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2003/2003.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).


ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato nei seguenti termini:

L’allegato I è modificato come segue:

a)

Nella tabella A.2. la voce 2(c) relativa al «perfosfato triplo» è sostituita dalla seguente voce:

N.

Denominazione del tipo

Indicazioni relative a metodo di produzione e componenti essenziali

Titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso);

Indicazioni relative alla valutazione dei nutrienti; Altre prescrizioni

Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo

Nutrienti il cui titolo va garantito;

Forma e solubilità dei nutrienti;

Altri criteri

1

2

3

4

5

6

«2(c)

Perfosfato triplo

Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido fosforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico

38 % P2O5

Fosforo valutato come P2O5solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno l’85 % del titolo dichiarato di P2O5 solubile in acqua

Pesata: 3 g

 

Anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro

Anidride fosforica solubile in acqua»

b)

Al punto E.3.1. è aggiunta la seguente voce:

«Sale sodico di:

 

 

acido entilendiammina di-(2-idrossi 5-sulfofenilacetico) e i suoi prodotti di condensazione

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)»


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