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Document 32004R2076
Commission Regulation (EC) No 2076/2004 of 3 December 2004 adapting for the first time Annex I of Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers (EDDHSA and triple superphosphate)Text with EEA relevance
Regolamento (CE) n. 2076/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che adatta per la prima volta l’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi (EDDHSA e perfosfato triplo)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (CE) n. 2076/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che adatta per la prima volta l’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi (EDDHSA e perfosfato triplo)Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 359 del 4.12.2004, p. 25–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 183M del 5.7.2006, p. 340–342
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2022; abrog. impl. da 32019R1009
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32003R2003 | modifica | allegato 1 | 24/12/2004 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32019R1009 | 16/07/2022 |
4.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 359/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2076/2004 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2004
che adatta per la prima volta l’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi (EDDHSA e perfosfato triplo)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l’articolo 31, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un fertilizzante appartenente a un tipo di fertilizzanti elencati nell’allegato e conforme alle prescrizioni stabilite in tale regolamento può recare l'indicazione «fertilizzante CE». |
(2) |
Tra i fertilizzanti fosfatici elencati nella tabella A2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 rientra il perfosfato triplo (TSP), che in base a uno dei criteri è designato «fosforo valutato come P2O5 solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93 % del titolo dichiarato di P2O5 solubile in acqua». |
(3) |
La maggiore solubilità in acqua del perfosfato triplo comporta un’efficienza agronomica più elevata. In passato il terreno europeo era povero di fosforo e un elevato valore minimo della solubilità in acqua, pari al 93 %, era giustificato per correggere questa povertà del terreno. |
(4) |
Oggi la situazione è mutata, in quanto numerosi terreni non sono più caratterizzati da povertà di fosforo. Pertanto, mentre le condizioni di alcuni terreni o colture richiedono ancora un TSP con solubilità in acqua pari almeno al 93 %, per altri terreni o colture europei sarà altrettanto efficace un TSP con solubilità in acqua pari almeno all’85 %. |
(5) |
Gli utilizzatori di perfosfato triplo dovrebbero pertanto essere autorizzati a scegliere tra TSP con solubilità in acqua pari almeno all’85 % e TSP con solubilità maggiore, in funzione delle necessità del terreno e delle colture. La voce relativa al TSP nella tabella A2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 2003/2003 deve essere modificata di conseguenza. |
(6) |
Da 15 anni il sale sodico di EDDHSA e i suoi prodotti di condensazione (EDDHSA) sono utilizzati soprattutto in Spagna, Francia e Italia come agenti chelanti organici per i microelementi. L’esperienza ha dimostrato che si tratta di un agente fertilizzante efficace, che non presenta rischi per l’ambiente. |
(7) |
In particolare, il ferro chelato con EDDHSA è utilizzato per correggere la carenza di ferro e curare la clorosi ferrica. È raccomandato per un’ampia varietà di specie vegetali, segnatamente alberi da frutto, quali agrumi, albicocchi, avocado, susini e peschi; inoltre è utilizzato anche per le viti, i piccoli arbusti e le fragole. |
(8) |
L’eliminazione della clorosi ferrica e dei suoi sintomi assicura un fogliame verde con una buona crescita e la maturazione dei frutti per il raccolto. |
(9) |
Per quanto concerne gli effetti sul terreno e sull’ambiente, l’EDDHSA subisce un processo di degradazione chimica nel terreno relativamente lento, ma che non produce sostanze pericolose; inoltre non comporta neppure problemi di salinità del terreno. |
(10) |
L’EDDHSA deve essere pertanto aggiunto all’elenco di agenti organici chelanti per microelementi autorizzati in base all’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(11) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Membro della Commissione
(1) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).
ALLEGATO
Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato nei seguenti termini:
L’allegato I è modificato come segue:
a) |
Nella tabella A.2. la voce 2(c) relativa al «perfosfato triplo» è sostituita dalla seguente voce:
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b) |
Al punto E.3.1. è aggiunta la seguente voce:
|