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Document 32004R0911

Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 163 del 30.4.2004, p. 65–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32019R2035

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/911/oj

32004R0911

Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 30/04/2004 pag. 0065 - 0070


Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione

del 29 aprile 2004

recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 10, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini(2), ha subito ripetute modificazioni sostanziali. Per motivi di chiarezza e di coerenza della legislazione comunitaria è opportuno che tali norme siano integrate in un singolo atto. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 2629/97 e sostituirlo con il presente regolamento.

(2) I marchi auricolari devono contenere informazioni sullo Stato membro di origine, unitamente a quelle sul singolo animale. Il sistema più adatto per codificare tali informazioni è il codice del paese a due lettere, seguito da un codice costituito al massimo da 12 caratteri numerici. Può essere autorizzata l'utilizzazione di codici a barre, oltre al codice dello Stato membro e ai dodici caratteri suddetti.

(3) È opportuno tener conto delle difficoltà segnalate dalle autorità competenti di alcuni Stati membri in merito al codice di identificazione dei bovini e consentire a tali autorità di utilizzare marchi auricolari contenenti un codice alfanumerico fino al termine di un periodo transitorio. È inoltre opportuno tener conto delle difficoltà segnalate dall'autorità competente italiana e consentirle di utilizzare tre caratteri supplementari al massimo, a condizione che questi ultimi non costituiscano parte del codice numerico.

(4) Per evitare difficoltà negli scambi intracomunitari di bovini e chiarire le norme vigenti occorre autorizzare i detentori ad acquistare in anticipo, se lo desiderano e in conformità delle norme nazionali, una quantità di marchi auricolari correlata al loro fabbisogno per un periodo non superiore a un anno.

(5) È opportuno prevedere quali informazioni debbano figurare nel marchio sostitutivo in caso di perdita del marchio auricolare.

(6) Occorre definire alcune norme minime uniformi per il modello e la presentazione dei marchi auricolari.

(7) Le disposizioni relative al contenuto dei marchi auricolari devono essere riviste alla luce della creazione delle basi di dati informatizzate previste dal regolamento (CE) n. 1760/2000.

(8) Le informazioni contenute nel passaporto e nel registro debbono essere presentate in modo tale da poter seguire gli spostamenti degli animali.

(9) Le informazioni devono corrispondere a quelle contenute nella base dati prevista dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(3).

(10) Il termine da tre a sette giorni, fissato dagli Stati membri, entro cui i detentori devono notificare gli spostamenti, le nascite e i decessi degli animali deve essere collegato alla data dell'evento in causa. È tuttavia opportuno tener conto delle difficoltà segnalate dagli Stati membri in merito alla notifica delle nascite entro il termine previsto e consentire quindi agli Stati membri di stabilire il periodo pertinente a decorrere dalla data in cui viene apposto all'animale il marchio auricolare.

(11) È opportuno tener conto delle difficoltà segnalate dagli Stati membri in merito alle informazioni che devono figurare nei passaporti che accompagnano i bovini nati prima del 1o gennaio 1998. Occorre pure tener conto delle difficoltà segnalate nel corso della preparazione dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia per i passaporti che accompagnano gli animali nati prima del 1ogennaio 2004.

(12) È opportuno che sia resa facoltativa l'indicazione di alcuni dati sui passaporti che accompagnano i bovini nati prima del 1o gennaio 1998 nonché per i bovini nati prima del 1o gennaio 2004 nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia. Tale deroga non dovrebbe rimettere in causa l'obbligo di indicare questi dati sui passaporti di bovini nati nel territorio di uno Stato membro in cui le norme nazionali lo prevedono.

(13) Tenuto conto delle misure di controllo relative ai regimi di aiuti comunitari, è necessario includere nel passaporto alcune informazioni sui premi, come previsto dal regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(4),.

(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I MARCHI AURICOLARI

Articolo 1

1. I marchi auricolari riportano il nome, il codice o il contrassegno dell'autorità competente che ha attribuito il marchio, nonché i caratteri di cui al paragrafo 2.

2. I caratteri che costituiscono il codice di identificazione riportati sul marchio auricolare sono i seguenti:

a) i primi due caratteri individuano lo Stato membro dell'azienda in cui l'animale è identificato per la prima volta; a tal fine è utilizzato il codice a due lettere che figura nell'allegato I;

b) il codice del paese è seguito da un codice numerico costituito al massimo da 12 caratteri; tuttavia, la Spagna, l'Irlanda, l'Italia, il Portogallo e il Regno Unito possono mantenere in vigore il proprio sistema di codice alfanumerico per i 12 caratteri che seguono il codice del paese per gli animali nati fino al 31 dicembre 1999 nel caso della Spagna, dell'Irlanda, dell'Italia e del Portogallo e per gli animali nati fino al 30 giugno 2000 nel caso del Regno Unito.

3. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1 l'autorità competente può autorizzare l'uso di un codice a barre.

4. In deroga alla limitazione del numero di caratteri fissata al paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente italiana è autorizzata ad utilizzare al massimo tre caratteri supplementari dopo la sequenza di caratteri prevista nello stesso paragrafo. Detti caratteri non fanno tuttavia parte del codice di identificazione di cui al paragrafo 2.

5. I detentori degli animali possono, qualora lo desiderino e in conformità delle disposizioni nazionali, acquistare in anticipo un'adeguata quantità di marchi auricolari in modo da soddisfare il loro fabbisogno per un periodo massimo di un anno. Per quanto riguarda le aziende che detengono non più di cinque animali l'autorità competente può fornire in anticipo solo cinque paia di marchi.

6. In caso di perdita di un marchio auricolare, il marchio sostitutivo può contenere, in aggiunta alle informazioni previste e separatamente dalle medesime, il numero di duplicazione del marchio auricolare sostitutivo espresso in cifre romane. In tal caso, il codice di identificazione di cui al paragrafo 2 resta immutato. Il marchio auricolare sostitutivo utilizzato da uno Stato membro per animali nati in un altro Stato membro reca almeno il medesimo codice di identificazione, nonché il codice e il contrassegno dell'autorità competente che lo ha rilasciato.

Articolo 2

I marchi auricolari hanno le seguenti caratteristiche:

a) sono di materiale plastico flessibile;

b) sono a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale;

c) non sono riutilizzabili;

d) sono progettati in modo da rimanere fissati all'animale senza nuocergli;

e) riportano solamente diciture non asportabili, conformi alle disposizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

I marchi auricolari sono conformi al seguente modello:

a) ogni marchio è composto di due parti, maschio e femmina;

b) ciascuna parte del marchio contiene esclusivamente le informazioni di cui all'articolo 1;

c) ciascuna parte ha una lunghezza minima di 45 mm;

d) ciascuna parte ha una larghezza minima di 55 mm;

e) i caratteri hanno un'altezza minima di 5 mm.

Articolo 4

Gli Stati membri possono scegliere un altro materiale o un altro modello per il secondo marchio auricolare, sul quale possono decidere di aggiungere altre informazioni, purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione il modello del primo e del secondo marchio auricolare di cui agli articoli 3 e 4.

CAPO II PASSAPORTO E REGISTRO DELL'AZIENDA

Articolo 6

1. Il passaporto riporta almeno le seguenti informazioni:

a) informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera C, punto 1, dal primo al settimo trattino, della direttiva 64/432/CEE;

b) informazioni di cui:

i) all'articolo 14, paragrafo 3, lettera C, punto 2, secondo trattino della direttiva 64/432/CEE oppure

ii) all'articolo 14, paragrafo 3, lettera C, punto 2, primo trattino, nel caso in cui sia pienamente operativa la base di dati informatizzata di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

c) firma del detentore o dei detentori, ad eccezione del trasportatore; una volta diventata pienamente operativa la base di dati, secondo quanto prevede l'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000, sarà necessaria solo la firma dell'ultimo detentore;

d) autorità che lo ha rilasciato;

e) data di rilascio.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al capitolo I.A.1 dell'allegato alla direttiva 91/628/CEE del Consiglio relativa alla protezione degli animali durante il trasporto(5), un vitello di età inferiore a quattro settimane può essere trasportato se l'ombelico è cicatrizzato. In tal caso gli Stati membri possono stabilire che sia accompagnato da un passaporto provvisorio che riporti almeno le informazioni di cui al paragrafo 1, nel formato approvato dall'autorità competente.

Il passaporto provvisorio è rilasciato dal primo detentore del vitello e viene compilato da ciascun detentore successivo, esclusi i trasportatori. Il detentore trasmette il passaporto provvisorio all'autorità competente prima del compimento delle quattro settimane di vita dell'animale, od entro sette giorni in caso di decesso o di macellazione dell'animale prima del compimento delle quattro settimane. Qualora il vitello sia ancora in vita, l'autorità competente rilascia un passaporto definitivo in conformità del paragrafo 1 entro 14 giorni dal ricevimento del passaporto provvisorio. Nel passaporto definitivo devono figurare in dettaglio tutti i movimenti del vitello riportati nel passaporto provvisorio.

Un vitello munito del passaporto provvisorio non può essere trasportato più di due volte da un'azienda all'altra. Ai fini del presente paragrafo, il movimento tra due aziende tramite un mercato o un centro di raccolta di vitelli è considerato come un unico movimento, a condizione che il mercato o il centro di raccolta di vitelli sia in grado di fornire, a richiesta delle autorità competenti, tutti i dati relativi alle operazioni effettuate nell'ambito del relativo mercato o centro di raccolta.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), le informazioni di cui al secondo e quinto trattino dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera C, punto 1, della direttiva 64/432/CEE non sono obbligatorie per i passaporti dei bovini nati prima del 1o gennaio 1998. La deroga prevista dal presente paragrafo non pregiudica l'obbligo di menzionare dette informazioni qualora tale requisito sia previsto dalla normativa nazionale. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le norme applicate per quanto riguarda le informazioni di cui al presente paragrafo.

4. Per quanto riguarda la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la deroga di cui al paragrafo 3 si applica ai bovini nati prima del 1o gennaio 2004.

Articolo 7

Oltre alle informazioni di cui all'articolo 6, devono figurare sul passaporto le seguenti informazioni relative alla situazione degli animali maschi per quanto concerne i premi, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1254/99:

a) domanda o concessione di premio per la prima fascia di età;

b) domanda o concessione di premio per la seconda fascia di età.

Articolo 8

Nel registro tenuto presso ciascuna azienda sono riportate almeno le seguenti informazioni:

a) informazioni aggiornate di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera C, punto 1, dal primo al quarto trattino, della direttiva 64/432/CEE;

b) data del decesso dell'animale nell'azienda;

c) per gli animali che lasciano l'azienda, nome e indirizzo del detentore, ad eccezione del trasportatore, o codice di identificazione dell'azienda, ai quali viene trasferito l'animale, nonché la data di partenza;

d) per gli animali che arrivano nell'azienda, nome e indirizzo del detentore, ad eccezione del trasportatore, o codice di identificazione dell'azienda, dai quali l'animale proviene, nonché la data di arrivo;

e) nome e firma del rappresentante dell'autorità competente che ha controllato il registro e data di esecuzione del controllo.

Articolo 9

Nel caso di nascite, quando viene fissato il periodo da tre a sette giorni entro cui il detentore deve notificare l'evento, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, gli Stati membri possono utilizzare la data in cui è stato apposto all'animale il marchio auricolare anziché la data di nascita quale giorno di decorrenza del periodo in causa, purché non sorga alcun rischio di confusione tra tali date nelle registrazioni.

Articolo 10

Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri ed alla Commissione il modello del passaporto e del registro utilizzati sul suo territorio.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

1. Il regolamento (CE) n. 2629/97 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 2629/97 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(2) GU L 354 del 30.12.1997, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(3) GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(5) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

ALLEGATO I

Il codice che figura sul marchio auricolare dei bovini inizia con le lettere che identificano lo Stato membro di origine, come indicato nella tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

>SPAZIO PER TABELLA>

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